Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico
20 febbraio 2007
prot 13871
Oggetto: Ditta Italcementi s.pa. di Isola delle Femmine PA- Deposito di stoccaggio combustibile in c.da Rafffo Rosso- Violazione dellanormativa ambientale DIFFIDA
Raccomandata a.r. Italcementi s.p.a. Via Camozzi 124 Bergamo
Raccomandata a.r. Italcementi s.p.a. Via delle Cementerie 10 Isola delle Femmine
Raccomandata a.r. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Palermo
fax 091 515142 Comando Carabinieri Palermo Nucleo Operativo Ecologico c.a. Maresciallo Sapuppo Via Resuttana 360 90164 palermo
fax 091 6628389 e p.c. Provincia Regionale di palermo Servizio Inquinamento atmosferico Via San Lorenzo 312 G/H
fax 091 7033345 D.A.P. di palermo Via Nairobi 4 Palermo
fax 091 8677098 Comune di Isola delle Femmine
fax 0916173522 C.P.T.A. di Palermo Via Lincoln 21 Palermo
Servizio 2 Sede
Risulta agli atti di questo ufficio, anche da comunicazioni della stessa Iatlcementi s.p.a. che codesta ditta ultilizza il sito dell'ex cava Raffo Rosso quale "deposito all'aperto" di combustibile solido (pet-coke, carbone) utilizzato per la limitrofa cementeria. Tale impianto, nel quale si manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano, materilai polcerulenti contenenti sostanze inquinanti, non risulta tuttavia autorizzato (allegato 6 del D.M. 12 luglio 1990 o DLgs 3 aprile 2006 n 152) e non può pertanto essere esercito in assenza della prvista autorizzazione prevista dall'articolo 269 del D. Lgs 152/6.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 279 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152, " chi inizia a installare o esercire un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro".
Si diffida pertanto la ditta dall'utilizzare l'impianto di stoccaggio in questione senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269 del decreto 152/06, e la si invita a dare seguito, con urgenza, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Si invitano il D.A.P. e la Provincia regionale, che leggono per conoscenza, ad effettuare i necessari controlli relazionando in merito a questo dipartimento.
La presente viene inviata all'Autorità Giudiziaria ed ai NOE di palermo per gli eventuali aspetti di competenza.
IL DIRIGENTE GENERALE
Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico tel 0917077585 email
sanza@artasicilia.it
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NORME SULLA QUALITA' DELLA'RIA 203 24.5.88


D.P.R. 24-05-1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.
Art. 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria
atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente estemo destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un
impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che
consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. [1]
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
Note:
1 La Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 16 marzo 1990, n. 127, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del presente numero e dell'articolo 674 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 41, primo e secondo comma della Costituzione.
Art. 3
1. [1]
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati :
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto [2] .
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del
presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:
a) [3]
b) [3]
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; [4]
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.
Note:
1 Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
2 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 8 maggio 1989, il D.M. 12 luglio 1990 e il D.M. 25 agosto 2000.
3 Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
4 Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, limitatamente alla
predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
Art. 4
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato.
In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e
tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).
Art. 5
1. E' di competenza delle province la redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni
atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.
Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.
Art. 7
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le
metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorità
competenti e all'impresa la periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari.
Art. 8
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà
comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla
regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite.
Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.
Art. 9
1. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.
Art. 10
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
Art. 11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
Art. 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1] , corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.
Note:
1 Termine prorogato di trenta giorni dall' art. 6, comma 1, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.
Art. 13
1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti,
l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.
Art. 14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti.
2. L'autorità competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.
Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra località.
Art. 16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità e ai contenuti del presente decreto [1] .
Note:
1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 e il D.P.C.M. 8 marzo 2002.
Art. 17
1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate
previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo
l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.
Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.
Art. 18
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti autorità sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 19
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi,
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle
autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Art. 20 [1]
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 21 [1]
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 22 [1]
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del
biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai
metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 23 [1]
1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 24
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. [1]
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione
preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due
milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori
limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
Note:
1 la Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 1997, n. 234 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, “la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni” anziché “la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni”.
Art. 25
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la
domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. [1]
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è
punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni [2] .
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.
Note:
1 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 15 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, “la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni” anziché “la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni”.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui fa riferimento alla autorizzazione prescritta dall'art. 13, anziché alla autorizzazione prescritta dall'art. 15.
Art. 26
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Allegato I [1]
VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA
Inquinante Valore limite Periodo di riferimento
— — —
Biossido di zolfo SO2 Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno: 80 &mgr;g/m3
1° aprile-31 marzo
Idem 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: 250 &mgr;g/m3 (*)
1° aprile-31 marzo
Idem Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevante durante l'inverno: 130 &mgr;g/m3 1°
ottobre-31 marzo
Biossido di azoto NO2 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevante durante l'anno: 200
&mgr;g/m3 1° gennaio-31 dicembre
(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni
consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti.
Nota 1
Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile, è necessario che il 75° dei valori possibili sia disponibile ed uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo di misurazione preso in esame. Se, per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare nell'indicare il percentile calcolato.
Il calcolo del 98° percentile in base ai valori rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori
effettivamente misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al &mgr;g/m3 più vicino. Tutti i valori sono riportati in un elenco
compilato in ordine crescente per ogni luogo:
X1, = X2 = X3 . . . . . . . . . . Xk = X . . . . . . . . . . . XN-1 = XN
Il 98° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato mediante la seguente formula:
K = (q × N)
dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile e a 0,50 per il 50° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.
Il valore di (q × N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Quralora gli strumenti di misura non permettano ancora di fornire valori discreti ma forniscano solo classi di valori superiori a 1 &mgr;g/m3, si utilizzerà per il calolo del percentile una interpolazione, a condizione che la formula di interpolazione sia accettata dalla Commissione delle C.E. e che le classi di valori non siano superiori a 10 &mgr;g/m3.
Questa deroga temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente installati, per una durata non superiore alla durata di vita delle attrezzature in questione, ed è in ogni caso limitata al 31 marzo 1995.
Nota 2
1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico possibile il rischio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del valore limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti, possibilmente, tra i luoghi in cui tale rischio può essere il più elevato.
A tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi limitate alle
vicinanze di strade con intensa circolazione;
1.2. Le aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse contribuiscono a loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento.
2. Nel caso 1.1. i punti di misurazione dovrebbero venire scelti:
in modo da coprire gli esempi dei principali tipi di aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento
dovuto agli autoveicoli, soprattutto le strade anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni di biossido di azoto, quali sono
specificate al punto 1, sono considerate tra le più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto riguarda le aree determinate al punto 1.2. si deve tenere conto:
dell'estensione dell'area inquinata;
dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento nello spazio.
La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con intensa circolazione e i principali incroci quali sono definiti al punto 2, qualora vi sia un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.
4. La lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media ordinaria.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le
disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato II [1]
VALORI GUIDA DI QUALITÀ DELL'ARIA
Inquinante Valore guida Periodo di riferimento
— — —
Biossido di zolfo SO2 Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 &mgr;g/m3 1° aprile-31 marzo
Idem Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 &mgr;g/m3 dalle 00 alle 24 di ciascun giorno
Biossido di azoto NO2 50° percentuale delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 50
&mgr;g/m3 1° gennaio-31 dicembre
Idem 98° percentuale delle concentrazioni medie di 1ora rilevate durante l'anno: 135 &mgr;g/m3 1°
gennaio-31 dicembre
Particelle sospese (misurate con il metodo dei fumi neri) Media aritmetica delle concentrazioni medie
di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 &mgr;g fumo nero equivalente/m3 1° aprile-31 marzo
Idem Valore medio delle 24 ore: da 100 a150 &mgr;g fumo nero equivalente/m3 dalle 00 alle 24 di
ciascun giorno
Anche per i valori guida valgono le note 1 e 2 dell'allegato I.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato III [1]
METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI - DEGLI INQUINANTI DELL'ARIA - Appendice 3 -
Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo.
Il biossido di zolfo presente nell'atmosfera viene fatto assorbire in una soluzione di tetracloromercurato di sodio con formazione di un complesso diclorosolfitomercurato che non viene ossidato dall'ossigeno dell'aria.
Questo complesso, per aggiunta di aldeide formica e di pararosanilina in soluzione acida dà luogo all'acido pararosanilinmetilsolfonico di color rosso purpureo.
L'intensità del colore di questo complesso, misurata per via spettrofotometrica alla lunghezza d'onda di 548 nm, è proporzionale alla concentrazione del biossido di zolfo.
Il metodo è applicabile nell'intervallo di concentrazione tra 3 e 500 &mgr;g di biossido di zolfo per metro cubo di aria (nota 1).
La concentrazione di biossido di zolfo viene ricavata per mezzo di una curva di taratura preparata con
l'impiego di miscele di gas di taratura (cfr. 6.2.).
Per i controlli di routine, a seconda delle apparecchiature disponibili in laboratorio, può convenire in taluni casi sostituire le miscele di gas di taratura con soluzioni di solfito di sodio a concentrazione nota.
Tuttavia questo procedimento può essere applicato solo dopo un idoneo controllo con un dispositivo a
permeazione.
2. Interferenze.
L'interferenza del biossido di azoto è eliminata mediante l'aggiunta di acido solfammico; l'ozono non
interferisce se si lascia intercorrere un tempo minimo di 20 minuti tra la fine del prelievo e l'aggiunta dei reattivi.
Le interferenze di ioni metallici quali Fe(III), Mn(II), Cr(III), Cu(II) e V(V) sono eliminate per l'aggiunta del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico.
Eventuale torbidità o precipitati devono essere eliminati dalla soluzione assorbente dopo il prelievo.
3. Reagenti.
Salvo indicazione diversa, per acqua si intende acqua distillata esente da sostanze ossidanti, di preferenza bidistillata con apparecchiatura di vetro.
3.1. Soluzione assorbente di tetracloromercurato 0,04 M.
Disciogliere 10,9 g di cloruro di mercurio HgCl2, 4,7 g di cloruro di sodio NaCl e 0,07 g del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico in acqua distillata e portare il volume a un litro.
La soluzione è stabile per almeno due mesi a temperatura ambiente e non può essere adoperata se si forma un precipitato. Fare attenzione nell'usare la soluzione perché è molto tossica (note 2, 3 e 10).
3.2. Soluzione di acido solfammico.
Disciogliere 0,6 g di acido solfammico NH2SO3H in acqua distillata e portare il volume a 100 ml. La
soluzione è stabile per alcuni giorni se protetta dall'aria.
3.3. Soluzione di formaldeide.
Diluire 5 ml di soluzione di formaldeide al 40% a un litro con acqua distillata. La soluzione è instabile e va preparata giornalmente.
3.4. Acido cloridrico 1 M.
Diluire 86 ml di acido cloridrico concentrato (HCl p.sp. = 1,19 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.5. Soluzione di pararosanilina 0,2%.
Disciogliere 0,2 g di cloridrato di prarosanilina in 100 ml di acido cloridrico 3.4. (note 4 e 11).
3.6. Acido fosforico 3 M.
Diluire 205 ml di acido fosforico concentrato (H3PO4 p.sp. = 1,69 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.7. Soluzione di pararosanilina 0,16 g/l.
Mescolare 20 ml della soluzione di pararosanilina 3.5 con 25 ml di acido fosforico 3.6 in un pallone da 250 ml e portare a volume con acqua distillata.
La soluzione è stabile per alcuni mesi se conservata al buio.
3.8. Soluzione di solfito di sodio 0,6 g/l.
Sciogliere 0,40 di solfito di sodio NA2SO3 oppure 0,30 g di metabisolfito di sodio NA2S2O5 in 500 ml di acqua distillata e bollita di recente.
La concentrazione della soluzione, che corrisponde a 320-400 &mgr;g di biossido di zolfo per ml, va
determinata con titolazione iodometrica (nota 5).
3.9. Soluzione di solfito di sodio 0,012 g/l.
Immediatamente dopo la titolazione della soluzione di solfito 3.8, prelevarne accuratamente 2,0 ml e portare a 100 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Questa soluzione è stabile per un giorno a temperatura ambiente e per 30 giorni se conservata a 5 °C.
4. Apparecchiature
4.1. Filtro e relativo portafiltro: come descritto nel punto 2 dell'appendice 1.
4.2. Assorbitori a gorgogliamento del tipo illustrati nella fig. 7.
L'efficienza di assorbimento varia con la geometria degli assorbitori, la dimensione delle bolle di aria e il loro tempo di contatto con la soluzione.
L'efficienza di assorbimento può essere determinata inserendo nel sistema di campionamento un secondo assorbitore in serie con il primo e facendo il rapporto tra la quantità di biossido di zolfo trovata nel primo assorbitore e la somma delle quantità trovate nei due assorbitori.
L'efficienza di assorbimento dei gorgogliatori deve essere superiore al 95%.
L'uso di miscele di biossido di zolfo ed aria per la preparazione della curva di taratura tiene conto anche dell'efficienza di assorbimento.
4.3. Pompa aspirante avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 5, che consenta di ottenere portate da 0,1 a 0,25 l/min.
4.4. Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 6, funzionante per portate di 0,1 l/min.
4.5. Spettrofotometro per misure di assorbenza alla lunghezza d'onda di 548 nm, fornito di celle aventi un cammino ottico di 10 mm.
5. Prelevamento del campione.
5.1. Linea di prelevamento.
La linea di prelevamento va montata secondo le prescrizioni riportate nell'Appendice 1, come mostrato nella fig. 1, inserendo il filtro prima dell'ingresso dell'aria nell'assorbitore (nota 6).
5.2. Campionamento.
Trasferire 50 ml della soluzione di TCM (3.1) in un assorbitore e pesare quest'ultimo con una accuratezza di
0,1 g.
Inserirlo nel sistema di prelievo.
Durante il campionamento, proteggere la soluzione assorbente dalla luce solare diretta, coprendo
opportunamente l'assorbitore, per es. con un foglio di alluminio.
Durante il campionamento mantenere l'assorbitore a 20 ± 5 °C.
La portata dell'aria deve essere compresa fra 0,1 e 0,25 l/min e mantenuta costante entro il ± 5%.
La quantità minima di aria aspirata deve essere di 150 litri.
Al termine del campionamento di 24 ore, pesare di nuovo l'assorbitore e correggere le eventuali perdite di
peso aggiungendo acqua distillata fino a raggiungere il peso iniziale.
Prendere nota del volume di aria misurato dal contatore di gas e della temperatura e pressione atmosferica.
Se il campione deve essere conservato per più di 12 ore prima dell'analisi, esso deve essere mantenuto a 5 °C
(nota 7).
6. Determinazione.
6.1. Analisi.
Trasferire 10 ml della soluzione di campione in un matraccio tarato da 25 ml e contemporaneamente
preparare un bianco introducendo 10 ml della soluzione di assorbimento 3.1 in un altro matraccio da 25 ml.
Aggiungere al bianco i reattivi come descritto più avanti e determinarne l'assorbanza a 548 nm rispetto
all'acqua, impiegando celle da 10 mm.
Confrontare il valore dell'assorbanza del bianco con quello ottenuto per il bianco della curva di taratura;
differenze tra i due valori superiori al 10% sono indizio di contaminazione dell'acqua, dei reagenti oppure della decomposizione di questi ultimi; in tal caso devono essere preparati di nuovo.
Aggiungere in ciascun matraccio 1 ml della soluzione di acido solfammico e lasciare reagire per 10 minuti in modo da distruggere l'eventuale ione nitrito presente.
Versare quindi nei matracci 2 ml della soluzione di formaldeide accuratamente misurati e 5 ml della
soluzione di pararosanilina 3.7.
Portare a volume con acqua distillata e porre a termostato a 20 ± 1 °C.
Dopo 30-60 minuti, determinare l'assorbanza del campione e del bianco rispetto all'acqua.
Non lasciare la soluzione colorata nelle celle poiché si potrebbe depositare sulle pareti una pellicola di
colorante (nota 8).
6.2. Curva di taratura con miscele di biossido di zolfo e aria.
Le miscele di biossido di zolfo e aria devono essere preparate con il metodo di permeazione (vedi appendice 11).
Per preparare la curva di taratura è necessario misurare almeno 4 differenti livelli di concentrazione di
biossido di zolfo, compresi nell'intervallo di cui al punto 1, ed una concentrazione zero.
Il campionamento e l'analisi applicati a ciascuna miscela di taratura devono essere effettuati nelle stesse
condizioni impiegate per il campione in esame, specialmente per quanto concerne il tempo di
campionamento, la portata dell'aria ed il volume di soluzione assorbente.
Si riportano i valori di assorbanza in funzione della quantità di biossido di zolfo calcolata in base alla
concentrazione di biossido di zolfo nella miscela di taratura ed il volume di aria campionato.
Determinare il fattore di taratura f (reciproco della pendenza della retta).
Tale fattore di taratura può essere impiegato per il calcolo dei risultati (nota 9).
6.3. Curva di taratura con solfito di sodio.
Trasferire volumi accuratamente misurati (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ml) della soluzione di solfito di sodio
3.9 in una serie di palloncini tarati da 25 ml e diluire a circa 10 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Procedere quindi come descritto nel punto 6.1.
Riportare in un grafico i valori delle assorbanze (ordinate) in funzione dei corrispondenti quantitativi di
biossido di zolfo, in &mgr;g, contenuti nella serie di campioni a titolo noto.
Nell'intervallo di concentrazione tra 0 e 40 &mgr;g di biossido di zolfo in 25 ml di soluzione finale si deve
ottenere una relazione lineare e l'intercetta della retta di taratura sull'asse delle ordinate non deve differire più
di 0,02 unità di assorbanza del valore del bianco.
Determinare la pendenza della retta e calcolare il suo reciproco f'.
7. Espressione dei risultati.
7.1. Calcolo.
In base a quanto riportaato nell punto 6.2, calcolare la concentrazione in massa del biossido di zolfo come
segue:
CSO2 = f · (as - ab)
V
dove:
CSO2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in &mgr;g/m3;
f = fattore di taratura, in &mgr;g, ottenuto nella taratura con miscele di gas;
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
Se si calcola la concentrazione di biossido di zolfo con la curva di taratura 6.3, si deve usare la seguente
espressione:
CSO2 = f ' (as - ab) · 5
V
dove:
CSO2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in &mgr;g/m3;
f ' = fattore di taratura, in &mgr;g, ottenuto nella taratura con con soluzioni di solfito (vedi punto 6.3);
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato, riportato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
f' può essere utilizzato per controlli di routine del metodo e deve differire meno del 10% dal fattore di
taratura ottenuto con l'impiego di miscele di gas.
7.2. Limite di rilevabilità.
Il limite di rilevabilità del biossido di zolfo in 10 ml di soluzione di TCM è compreso tra 0,2 e 1,0 &mgr;g
(in base al doppio della deviazione standard).
Nelle condizioni migliori, ciò corrisponde a concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria di 3 &mgr;g/m3 in
campioni di aria di 300 litri (campionamento di 24 ore a 0,2 l/min).
7.3. Precisione.
La deviazione standard del procedimento descritto è di circa 5 &mgr;g/m3 per concentrazioni di biossido di
zolfo fino a circa 400 &mgr;g/m3.
Nota 1
Se si prevedono concentrazioni superiori a quella del limite superiore del campo di applicazione, si può
campionare un volume di aria inferiore a quello indicato nel punto 5.2 riducendo opportunamente la portata
di campionamento.
In tal caso occorre accertare sperimentalmente che l'efficienza di assorbimento rimanga inalterata.
Nota 2
La quantità di EDTA aggiunta elimina le possibili interferenze dei metalli pesanti fino a 60 &mgr;g di Fe
(III), 10 &mgr;g di Mn (II), 10 &mgr;g di Cr (III), 10 &mgr;g di Cu (II) e 22 &mgr;g di V (V) in 10 ml di
soluzione di assorbimento.
Nota 3
La soluzione è estremamente tossica e va trattata come tale; se viene a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua.
Nella nota 10 è riportato un metodo per recuperare il mercurio delle soluzioni da scartare.
Nota 4
È necessario controllare le proprietà del cloridrato di pararosanilina usato nella preparazione della soluzione
secondo quanto descritto nella nota 11.
I reagenti che non corrispondono a quei requisiti devono essere purificati per estrazione (vedi nota 11) o
scartati.
Nota 5
In una beuta da 500 ml trasferire 25 ml della soluzione concentrata di solfito 3.8, 50 ml di soluzione di iodio
0,01 N e titolare l'eccesso di iodio con una soluzione di tiosolfato 0,01 N in presenza di salda d'amido.
Eseguire una prova in bianco con acqua distillata.
La concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8, in &mgr;g/ml, viene calcolata con la seguente
formula:
CSO2 = (V1 - V2) N 32 103 25
dove:
CSO2 è concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8 espressa in &mgr;g/ml;
V1 è il volume di soluzione di tiosolfato consumato per la prova in bianco, in ml;
V2 è il volume di soluzione di tiosolfato consumato per 25 ml di soluzione 3.8, in ml;
N è la normalità della soluzione di tiosolfato.
Nota 6
Se si ha motivo di ritenere che l'aria contenga solfuro di idrogeno, tra il filtro e l'assorbitore dovrà essere
inserito un tubo di assorbimento riempito con lana di quarzo impregnata di una soluzione contenente lo 0,5%
di solfato di argento e il 2,5% di solfato acido di potassio.
L'impregnazione si ottiene facendo passare due volte la soluzione attraverso il tubo ed essicando quindi il
tubo per riscaldamento in corrente di azoto.
Nota 7
Se nella soluzione del campione si nota un precipitato, esso è probabilmente dovuto ad una reazione tra
Hg(II) e un composto solforato ridotto.
Prima dell'analisi, eliminare il precipitato per filtrazione o centrifugazione.
Nota 8
Intervalli di tempo fissi (per es. un minuto) fra le aggiunte dei vari reagenti, assicurano una migliore
riproducibilità nello sviluppo del colore.
Usando acido solfammico con il procedimento descritto, possono essere tollerati fino a 50 &mgr;g di
biossido di azoto in 10 ml di soluzione di campione.
Poiché la concentrazione della formaldeide è un parametro che influenza in modo critico l'assorbanza,
l'aggiunta di 2 ml deve essere accuratamente misurata.
Le soluzioni la cui assorbanza superi quella della concentrazione più elevata impiegata per la preparazione
della curva di taratura, possono essere diluite fino a sei volte con il bianco, in modo tale da poter ottenere una
lettura in scala. Tale lettura, tuttavia, ha soltanto valore indicativo del reale valore dell'assorbanza, entro il ±
10%.
Nota 9
Per quanto riguarda il campionamento descritto al punto 5.2, si raccomanda di campionare circa 0,5-3
&mgr;g di SO2 per ml di soluzione assorbente ogni qualvolta ciò sia possibile, allo scopo di eseguire la
determinazione fotometrica nelle migliori condizioni.
Nota 10
Eliminazione del mercurio dalle soluzioni residue da smaltire
Nella presente nota è descritto un metodo per eliminare il mercurio dalle soluzioni residue che si ottengono
impiegando la soluzione assorbente (3.1.).
1. Reagenti.
1.1. Soluzione di idrossido di sodio contenente all'incirca 400 g/l di NaOH.
1.2. Acqua ossigenata (H2O2) al 30% circa (prodotto tecnico).
1.3. Solfuro di sodio (Na2S · 9H2O) (prodotto tecnico).
2. Modo di operare.
In un contenitore di polietilene, del volume di 50 litri circa, raccogliere le soluzioni residue il cui contenuto
in mercurio è troppo elevato perché possano essere eliminate attraverso le fognature.
Quando il volume raccolto ha raggiunto approssimamente i 40 litri, aggiungere, nell'ordine, agitando per
insufflazione d'aria, un volume di soluzione di idrossido di sodio (1.1.) sufficiente alla neutralizzazione,
seguito da altri 400 ml.
Aggiungere 100 g di solfuro di sodio (1.3.) e, dopo dieci minuti, 400 ml di soluzione di acqua ossigenata
(1.2.).
Lasciare riposare per 24 ore la miscela, poi aspirare e separare il liquido.
Trasferire il residuo in un altro contenitore.
Nota 11
Proprietà e purificazione del cloridrato di pararosanilina
1. Verifica della purezza del reagente.
Prelevare 1 ml della soluzione 3.5 di PRA e diluire a 100 ml con acqua distillata.
Porre 5 ml della soluzione in un pallone tarato da 50 ml ed aggiungere 5 ml di soluzione tampone acetato di
sodio-acido acetico 0,1 M.
Portare a volume con acqua e mescolare.
Dopo un'ora, misurare l'assorbanza della soluzione allo spettrofotometro, a 540 nm, in una cella di 10 mm.
Calcolare la concentrazione di pararosanilina (PRA) con la seguente formula:
% PRA = assorbanza × K 100 mg
dove:
K = 21300
Se la purezza della pararosanilina è inferiore al 95%, il reagente deve essere purificato secondo il
procedimento indicato al punto 2.
2. Purificazione.
In un imbuto separatore da 250 ml, equilibrare 100 ml di 1-butanolo e 100 ml di acido cloridrico 1 M.
Pesare 0,1 g di cloridrato di pararosanilina (PRA) in un beaker. Aggiungere 50 ml dell'acido equilibrato e
lasciar riposare per alcuni minuti.
Introdurre 50 ml dell'1-butanolo equilibrato in un imbuto separatore da 125 ml.
Trasferire nell'imbuto la soluzione acida contenente il colorante ed estrarre.
L'impurezza violetta passerà nella fase organica. Trasferire la fase inferiore (acquosa) in un altro imbuto
separatore ed aggiungere porzioni da 20 ml di 1-butanolo.
Ciò è sufficiente di solito a eliminare quasi tutta l'impurezza violetta che contribuisce a colorare il bianco.
Se dopo 5 estrazioni l'impurezza violetta è ancora presente nella fase 1-butanolo, questa partita di colorante
deve essere scartata.
Dopo quest'ultima estrazione, filtrare la fase acquosa attraverso un batuffolo di cotone in un matraccio tarato
da 50 ml e portare a volume con acido cloridrico 1M.
Questa soluzione di reagente deve avere una colorazione rossa tendente al giallo.
Alcune partite di 1-butanolo contengono ossidanti che provocano una “richiesta” di biossido di zolfo.
Controllare agitando 20 ml di 1-butanolo con 5 ml di ioduro di potassio al 15%.
Se nella fase alcolica compare una colorazione gialla, distillare l'1-butanolo su ossido di argento.
Appendice 4 - Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo.
Il metodo è basato sulla chemiluminescenza (emissione di luce) in seguito alla reazione in fase gassosa tra
ossido di azoto e ozono.
Le reazioni sono le seguenti:
Il biossido di azoto eccitato emette una radiazione nel vicino infrarosso (intorno a 1200 nm). In presenza di
un eccesso di ozono, l'intensità della radiazione è proporzionale alla concentrazione dell'ossido di azoto.
La radiazione emessa viene filtrata da un filtro ottico selettivo e convertita in segnale elettrico da un tubo
fotomoltiplicatore.
La misura del biossido di azoto viene ottenuta come differenza fra la misura degli ossidi di azoto totali, cioè
l'ossido di azoto contenuto nel campione di aria più quello proveniente dalla riduzione del biossido di azoto
(NOx), e quella del solo ossido di azoto (NO).
Per la misura dell'ossido di azoto, il campione di aria viene inviato direttamente in una camera di reazione
dove viene miscelato con ozono in eccesso.
Per la misura degli ossidi di azoto totali, l'aria viene fatta passare attraverso un convertitore posto prima della
camera di reazione che trasforma il biossido di azoto (NO2) in monossido di azoto (NO).
2. Interferenze.
Possono interferire nella determinazione degli ossidi di azoto totali i composti azotati, differenti dal biossido
di azoto, che vengono trasformati dal convertitore in ossido di azoto in parte o completamente, in funzione
del tipo di convertitore e della sua temperatura; i composti azotati che più comunemente possono interferire
sono: ammoniaca, ammine, acido nitrico, alcuni nitriti organici e inorganici, il periossiacetilnitrato (PAN).
3. Analizzatore.
L'analizzatore deve avere le caratteristiche strumentali riportate nell'appendice 10.
L'analizzatore può essere del tipo a due vie o del tipo ciclico.
Negli analizzatori del primo tipo il flusso di aria viene diviso in due parti; una di queste passa direttamente in
una camera di reazione, l'altra attraversa invece prima il convertitore; questo tipo di analizzatore pertanto ha
due camere di reazione, una per la misura dell'ossido NO ed una per la misura degli ossidi NOx.
La radiazione emessa da ciascuna delle due camere di reazione può essere misurata alternativamente da un
solo rivelatore oppure contemporaneamente da due rivelatori.
Negli analizzatori del tipo ciclico il flusso di aria passa alternativamente attraverso il convertitore o entra
direttamente nella camera di reazione; vi è pertanto una sola camera di reazione ed un solo rivelatore e la
misura di NO e di Nox viene effettuata in due tempi successivi.
Le parti essenziali dell'analizzatore sono le seguenti:
linea di campionamento;
filtro per le particelle;
regolatore di portata;
convertitore;
generatore di ozono;
camera di reazione;
rivelatore (filtro ottico e tubo fotomoltiplicatore),
pompa per l'aspirazione dell'aria.
3.1. Linea di campionamento (nota 1).
All'inizio della linea di campionamento deve essere collocato un piccolo imbuto rivolto verso il basso.
L'imbuto e il materiale dei tubi che costituiscono la linea di campionamento devono essere di materiale
inerte, possibilmente in politetrafluoroetilene (PTFE).
La linea di campionamento deve essere la più corta possibile e può essere moderatamente riscaldata per
evitare condensazioni.
3.2. Filtro per le particelle.
Il filtro deve essere in grado di trattenere tutte le particelle che possano alterare la funzionalità
dell'analizzatore e deve essere costituito da un materiale inerte.
Sono materiali adatti, per esempio, il PTFE e l'acciaio inossidabile.
Il filtro deve essere sostituito o pulito periodicamente in funzione del grado di polverosità della zona di
campionamento.
3.3. Regolatore di pompa.
Deve essere in grado di assicurare che la portata dell'aria durante il campionamento sia mantenuta costante
entro il ± 2%.
3.4. Convertitore.
Il convertitore deve essere in grado di trasformare il biossido di azoto in ossido di azoto con una efficienza
non inferiore al 95% (vedi successivi punti 4 e 5) ad una temperatura non superiore a 400°C.
Il convertitore utilizza come catalizzatore acciaio inossidabile, rame, molibdeno, tungsteno o carbonio
spettroscopico, e deve essere mantenuto a temperatura costante.
3.5. Generatore di ozono.
L'zono viene prodotto da aria o da ossigeno per irraggiamento UV o per scarica elettrica.
Può essere utilizzata anche l'aria ambiente se convenientemente seccata e filtrata.
Si raccomanda che il flusso di aria o di ossigeno nel generatore venga mantenuto costante.
La concentrazione dell'ozono prodotto deve essere maggiore della concentrazione più elevata degli ossidi di
azoto da determinare.
3.6. Camera di reazione.
La camera di reazione deve essere costituita da materiale inerte e può essere riscaldata leggermente per
evitare condensazioni.
La reazione in genere è condotta a pressione ridotta per aumentare la sensibilità.
3.7. Rivelatore.
È costituito da un filtro ottico e da un tubo fotomoltiplicatore. Il filtro ottico deve trattenere tutte le radiazioni
con lunghezza d'onda inferiore a 600 nm per evitare le interferenze causate dalla reazione di
chemiluminescenza dell'ozono con gli idrocarburi instauri.
3.8. Filtro per l'eccesso di ozono.
All'uscita della camera di reazione deve essere collocato un filtro di carbone attivo allo scopo di trattenere
l'eccesso di ozono per proteggere la pompa di aspirazione dell'aria e l'ambiente.
3.9. Pompa per l'aria.
La pompa dell'aria deve essere collocata alla fine del circuito pneumatico e deve essere in grado di
funzionare alle condizioni di pressione richieste per la camera di reazione.
4. Apparecchiatura per il controllo della efficienza del convertitore.
4.1. Sorgente di ossido di azoto.
Può essere costituita da una bombola di gas compresso contenente ossido di azoto NO in azoto.
Se la concentrazione di NO nella bombola è superiore a 1 ppm, è necessario diluire il gas con aria, in modo
che la concentrazione finale risulti pari a circa 1 ppm (vedere appendice 11); la concentrazione effettiva non
deve essere necessariamente nota, purché essa rimanga costante durante il controllo dell'efficienza del
convertitore.
4.2. Sorgente di ossigeno.
Può essere costituita da una bombola per gas compressi contenente ossigeno o aria.
4.3. Generatore di ozono.
Deve essere in grado di produrre quantità variabili di ozono in una corrente di aria o di ossigeno, è costituito
da una lampada UV la cui intensità di irraggiamento è regolata da una finestra con dimensioni variabili.
5. Misura dell'efficienza del convertitore.
La misura dell'efficienza del convertitore è basata sul principio che la risposta dell'analizzatore per gli ossidi
di azoto totali (NO + NO2) non cambia quando vengono eseguite determinazioni di miscele contenenti
rapporti variabili di ossido e di biossido di azoto, purché la somma delle loro concentrazioni venga
mantenuta costante.
Durante la misura è necessario assicurarsi che la portata complessiva del gas prova sia maggiore della portata
del gas attraverso l'analizzatore, in modo da poterne scaricare una parte.
La concentrazione di biossido di azoto nel gas di prova deve essere compresa tra il 10 e il 90% della
concentrazione degli ossidi di azoto totali.
In ognuno dei passaggi indicati di seguito deve essere annotata la risposta dell'analizzatore per il biossido di
azoto e per gli ossidi di azoto totali:
a) calibrare l'analizzatore come descritto nel successivo punto 7.1;
b) tenendo spenta la lampada del generatore di ozono (4.3), annotare le risposte in concentrazione (ppm)
degli ossidi di azoto totali R e dell'ossido di azoto P1.
Se il gas di prova contiene impurezze di NO2 i due segnali saranno leggermente diversi;
c) accendere la lampada UV (4.3). Si forma così ozono che reagisce con l'ossido di azoto prima che il gas
entri nell'analizzatore. Annotare le risposte in concentrazione degli ossidi totali R2 e dell'ossido di azoto P2;
d) variare la finestra della lampada UV (4.3) e annotare le risposte in concentrazione degli ossidi totali di
azoto (R3, R4, ecc.) e dell'ossido di azoto (P3, P4, ecc.);
e) determinare l'efficienza del convertitore, espressa in percento, mediante la formula:
E = (Rn - Pn) - (R1 - P1) × 100
P1 - Pn
dove E è l'efficienza del convertitore e Rn e Pn sono rispettivamente le risposte in ppm dell'analizzatore per
gli ossidi totali e l'ossido di azoto per ciascuna posizione della lampada UV. Se E è inferiore a 95%,
sostituire o rigenerare il convertitore.
6. Taratura dell'analizzatore.
Devono essere costruite due curve di taratura, una per NO ed una per NOx, che riportino in ascisse le
concentrazioni in ppm e in ordinate i corrispondenti segnali di risposta.
Ogni curva deve essere costruita con almeno 7 punti, approssimativamente equidistanti e distribuiti in modo
da ricoprire un campo pari a 90±5% del campo nominale di misura.
Per costruire le curve di taratura devono essere impiegate atmosfere campione a concentrazione nota
preparate secondo le modalità riportate nell'appendice 11.
7. Procedimento.
7.1. Controllo dello zero e della taratura.
Per il controllo e la regolazione dello zero, inviare allo analizzatore aria pura e agire sugli appositi regolatori,
uno per NO ed uno per NOx, fino ad ottenere i segnali di zero.
Per il controllo e la regolazione della taratura si invia nell'analizzatore una atmosfera campione contenente
una concentrazione nota di No e di NO2 (in ppm) e si regolano i segnali di risposta di No e NOx, in modo
che essi siano uguali a quelli attesi; regolare alternativamente i segnali di zero e di taratura sia per NO che
per NOx fino a che non si ottengano i risultati voluti.
Il controllo dello zero e della taratura deve essere eseguito periodicamente.
7.2. Determinazione.
Le misure devono essere eseguite secondo le istruzioni del manuale operativo.
Collegare l'analizzatore con un idoneo sistema di registrazione e iniziare la misura.
Integrare i segnali di risposta per un periodo di 1 ora.
7.3. Espressione dei risultati.
Le risposte dell'analizzatore vengono convertite in valori di concentrazione (ppm) utilizzando la curva di
taratura appropriata a quindi espressi in &mgr;g/m3 a 25°C e 1013 millibar (vedere appendice 10, punto
5.2.).
Nota 1
L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere situata ad una distanza di almeno 0,5 m dagli
edifici per evitare l'effetto di schermo.
Il tempo di transito dei campioni di volume di gas nella linea di campionamento non deve superare i 10
secondi.
L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere protetta dalla pioggia e dagli insetti. Se si
utilizza un prefiltro, la sua scelta e manutenzione (pulizia regolare) deve essere fatta in modo da influire il
meno possibile sulla concentrazione di biossido di azoto.
La linea di campionamento deve essere pulita regolarmente, tenendo conto delle condizioni locali.
Gli scarichi di gas dello strumento e gli scarichi provenienti dal sistema di calibratura non devono influire sul
campionamento.
Gli impianti annessi (dispositivo di climatizzazione e dispositivo di trasmissione dei dati) non devono
influire sul campionamento all'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento.
Tutte le necessarie precauzioni devono essere prese affinché le variazioni di temperatura non determinino
una percentuale di errori troppo notevole nella misurazione.
La linea di campionamento deve essere a tenuta d'aria e la portata va controllata regolarmente.
Appendice 12 - Determinazione dell'indice di fumo nero
Per convenzione con il termine “fumo nero” si intende il materiale particellare sospeso nell'aria,
caratterizzato dalla capacità di assorbire la luce, misurato per riflettometria dopo essere stato raccolto su un
filtro.
L'indice di fumo nero viene espresso in &mgr;g di fumo nero equivalente (f.n.e.) per metro cubo di aria.
Questo indice non deve essere considerato corrispondente alla concentrazione di materiale particellare
sospeso nell'aria perché la corrispondenza tra l'indice di fumo nero e la massa delle particelle per metro cubo
varia da luogo a luogo e nel tempo.
1. Principio del metodo.
Si filtra un volume noto di aria attraverso un filtro di carta e si misura la riflettanza della macchia formatasi.
Dall'indice di annerimento della macchia (100- R, dove R è la riflettanza in %) si determina la massa
convenzionale di fumo nero per unità superiore per mezzo di una curva stabilita nel 1964 da un gruppo di
lavoro dell'OCSE.
2. Apparecchiatura.
I componenti essenziali della linea di prelievo sono i seguenti:
presa d'aria;
filtro e portafiltro;
pompa e regolatore di portata;
misuratore di volume.
La corretta successione dei componenti la linea di prelievo è indicata nella fig. 8.
2.1. Presa d'aria.
La presa d'aria è costituita da un imbuto conico di diametro da 30 a 50 mm realizzato con un adatto
materiale, come il polipropilene, il polietilene o il politetrafluoroetilene.
L'imbuto deve essere orientato verticalmente con l'apertura rivolta verso il basso, ad una altezza dal suolo
compresa tra 2,5 e 5 metri.
2.2. Tubi di collegamento.
Il diametro interno deve essere di 8 ± 1 mm, la lunghezza deve essere quella minima necessaria e comunque non inferiore a 6 metri; i gomiti devono avere un raggio di curvatura superiore a 50 mm.
I tubi devono essere costituiti dagli stessi materiali indicati al punto 2.1.
2.3. Portafiltro.
Il portafiltro deve essere costruito con un materiale inerte non soggetto all'accumulo di cariche
elettrostatiche.
La superficie dell'apertura circolare deve essere di 5 cm2 ± 5%.
2.4. Filtro.
Il filtro deve essere di carta Whatman n. 1; esso deve avere una riflettanza uniforme su tutta la superficie.
La caduta di pressione attraverso il filtro, nelle condizioni di campionamento descritte nel presente metodo, non deve superare 500 Pa (50 mm di colonna di acqua).
Il campione deve essere raccolto sul lato liscio del filtro.
2.5. Pompa.
Pompa avente le caratteristiche descritte nell'appendice 1, che permetta una portata di 2 m3/giorno nelle condizioni di esercizio.
Il regolatore di portata deve assicurare una costanza entro ± 10%.
2.6. Misuratore volumetrico.
Il misuratore volumetrico deve avere le caratteristiche riportate nel punto 6 dell'appendice 1.
In alternativa il volume di aria campionato può essere determinato registrando il tempo trascorso, se si
dispone di un adatto regolatore che assicuri una portata costante entro ± 4%.
Il volume d'aria campionato deve essere di 2 m3/giorno ± 10%.
2.7. Riflettometro.
Il riflettometro è costituito da una fotocella a strato di sbarramento, una sorgente di luce bianca e un
galvanometro con scala lineare da 0 a 100.
Il riflettometro EEL tipo 43 è il più adatto in quanto è stato lo strumento usato per ricavare la curva della OCSE (vedi punto 1).
Il riflettometro della EEL tipo 43 deve dare la curva riportata nella fig. 9 quando venga tarato utilizzando i primi 11 punti della scala a 24 punti Kodak.
Possono essere usati altri riflettometri, purché la loro risposta alla scala Kodak sia compresa entro 1 unità dell'indice di annerimento misurato.
3. Procedimento.
3.1. Montare la linea di prelevamento come indicato nel punto 1.
Inserire il filtro di carta nel portafiltro e iniziare il prelievo con una portata di 2 m3/giorno; al termine del campionamento, che deve avere una durata di 24 ore, prendere nota del volume di aria campionato (nota 1).
3.2. Taratura del riflettometro EEL tipo 43.
Controllare lo zero meccanico del galvanometro e, se necessario, regolarlo.
Accendere lo strumento e lasciarlo scaldare per 5 minuti.
Collocare la maschera sulla sezione bianca della piastra di taratura di corredo dello strumento ed inserire la testa di misura nella maschera; regolare il galvanometro a 100 ricorrendo al regolatore di sensibilità.
Far scorrere la maschera e la testa di misura sulla parte grigia della piastra di taratura. L'ago del
galvanometro deve indicare lo stesso valore riportato sulla piastra ± 1/2 divisione.
La taratura deve essere effettuata ogni volta che si adopera lo strumento (nota 2).
3.3. Misuratore della riflettanza delle macchie di fumo.
Tarare il riflettometro come descritto nel punto 3.2.
Collocare un filtro di carta Whatman n. 1 con la parte liscia rivolta verso l'alto sulla sezione bianca della piastra di taratura.
Porre la maschera sopra il filtro ed inserire la testa del riflettometro; si osserva che l'ago del galvanometro indica una riflettanza superiore a 100 (il galvanometro va fuori scala) rispetto a quella osservata con la sola piastra durante la taratura.
Regolare di nuovo il galvanometro a 100.
Sostituire il filtro di carta pulito con uno esposto, collocare la maschera al centro della macchia, inserire la testa di misura e prendere nota della lettura del galvanometro (che ovviamente deve essere inferiore a 100).
Il regolatore di sensibilità del galvanometro non deve essere modificato durante la misura delle macchie.
Quando si esegue la misura di più macchie, occorre controllare ad intervalli frequenti, per es. ogni 5-10 letture, la regolazione dello strumento a 100 utilizzando un filtro di carta pulito.
3.4. Determinazione della massa convenzionale di fumo nero.
Dalla misura della riflettanza della macchia determinare la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie del filtro in base alla curva dell'OCSE (riportata in forma di tabella nella fig. 10).
In alternativa la massa di fumo nero per unità di superficie può essere calcolata con la seguente espressione:
S = 6.0240365 (102) - 2.1894125 (101) R + 3.2603453 (10–1) R2 - 2.3214402 (10–3) R3 + 6.4810413 (10–
6) R4 dove S è la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie in &mgr;g/m3 ed R è la riflettanza della macchia in %.
4. Espressione dei risultati.
4.1. Calcolo.
La massa di fumo nero per unità di superficie S viene convertita in indice di fumo nero C, espresso in
&mgr;g di f.n.e./m3, con la seguente espressione:
C = S × A
V
dove:
A = superficie della macchia del filtro in cm2 (nominalmente 5 cm2);
V = volume di aria campionato riportato alle condizioni di riferimento, in m3 (nominalmente 2 m3).
I risultati devono essere arrotondati al &mgr;g di f.n.e./m3.
4.2. Limite di rilevabilità e intervallo di misura.
Sono da considerare valide soltanto misure di riflettanza comprese fra 35 e 95%.
Il campo di misura va quindi da 6 a 370 &mgr;g di f.n.e./m3.
Nel caso che le misure di riflettanza non siano comprese nel campo di accettabilità, non è consentito
modificare il volume di aria campionato in modo da far rientrare le letture in scala.
In tal caso i risultati devono essere espressi nel modo seguente:
f.n.e. < 6 &mgr;g/m3 oppure f.n.e. > 370 &mgr;g/m3.
4.3. Riproducibilità.
La riproducibilità del presente metodo è pari a 5 &mgr;g di f.n.e./m3 nell'intervallo di concentrazione tra 6 e 140 &mgr;g di f.n.e./m3.
Nota 1.
Nel caso che in alternativa all'impiego di un misuratore di volume venga impiegato un regolatore che assicuri una portata costante entro ± 4%, il volume di aria campionato si ottiene moltiplicando la portata di campionamento in m3/ora per il tempo di campionamento espresso in ore.
Nota 2.
È importante che il procedimento di taratura venga effettuato nel modo descritto; l'impiego di procedimenti diversi provocherebbe degli errori.
(immagine 1) (immagine 2) (immagine 3)
Fig. 10 – Concentrazione superficiale di fumo nero (appendice 12, punto 3.4)
Riflettanza S, Riflettanza S, Riflettanza S,
% &mgr;g cm+2 % &mgr;g cm+2 % &mgr;g cm+2
95 2.46 75 20.00 55 57.56
94.5 2.75 74.5 20.61 54.5 58.96
94 3.05 74 21.24 54 60.40
93.5 3.35 73.5 21.69 53.5 61.87
93 3.67 73 22.54 53 63.38
92.5 3.99 72.5 23.21 52.5 64.91
92 4.32 72 23.89 52 66.48
91.5 4.66 71.5 24.58 51.5 68.08
91 5.00 71 25.29 51 69.72
90.5 5.35 70.5 26.01 50.5 71.40
90 5.70 70 26.74 50 73.11
89.5 6.07 69.5 27.49 49.5 74.86
89 6.44 69 28.25 49 76.65
88.5 6.82 68.5 29.03 48.5 78.47
88 7.20 68 29.83 48 80.34
87.5 7.59 67.5 30.64 47.5 82.25
87 7.99 67 31.46 47 84.20
86.5 8.40 66.5 32.31 46.5 86.19
86 8.81 66 33.17 46 88.22
85.5 9.23 65.5 34.05 45.5 90.30
85 9.66 65 34.95 45 92.42
84.5 10.10 64.5 35.86 44.5 94.59
84 10.54 64 36.80 44 96.81
83.5 10.99 63.5 37.76 43.5 99.07
83 11.45 63 38.73 43 101.38
82.5 11.92 62.5 39.73 42.5 103.74
82 12.40 62 40.75 42 106.15
81.5 12.88 61.5 41.79 41.5 108.61
81 13.37 61 42.85 41 111.13
80.5 13.87 60.5 43.93 40.5 113.69
80 14.38 60 45.04 40 116.31
79.5 14.90 59.5 46.18 39.5 118.98
79 15.43 59 47.33 39 121.69
78.5 15.96 58.5 48.52 38.5 124.66
78 16.51 58 49.73 38 127.68
77.5 17.06 57.5 50.96 37.5 130.80
77 17.63 57 52.22 37 134.12
76.5 18.20 56.5 53.51 36.5 137.58
76 18.79 56 54.83 36 141.19
75.5 19.39 55.5 56.18 35.5 144.93
75 20.00 55 57.56 35 148.82
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato IV [1]
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI METODI DI PRELIEVO E - DI ANALISI DEGLI INQUINANTI
DELL'ARIA RIPORTATI - NELLE APPENDICI 2 E 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE - DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MARZO 1983. - A. Determinazione del piombo
1. Filtro.
Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non inferiore al 99% per tutte le particelle di diametro
aerodinamico medio di o,3 &mgr;m alla velocità nominale usata nel campionamento.
2. Efficienza del campionatore.
L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di particelle nell'aria raccolta dal filtro e la concentrazione nell'atmosfera. L'efficienza di un campionatore non dev'essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del vento.
Efficienze minime accettabili (%) per un campionatore
Vel. del vento Dimensioni delle particelle
(diametro aerodinamico)
— —
5 &mgr;m 10 &mgr;m
2 ms — 1 95 65
4 ms — 1 95 60
5 ms —1 85 40
3. Flusso d'aspirazione del campionamento.
Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto il periodo di
campionamento entro i limiti di 5% del valore nominale.
4. Ubicazione.
Le stazioni di campionamento (o campionatura) devono essere collocate, per quanto possibile, in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere ininterrotto, anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri. Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di quindici giorni lavorativi in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi.
6. Metodo di analisi di riferimento.
Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in cui l'errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una
concentrazione atmosferica di 0,1 &mgr;g m3 di piombo (5% del valore limite di 2 &mgr;g m3). Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da una frequenza di calibrazione appropriata.
B. Determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria
Metodo di campionamento:
1. Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
2. L'apparecchiatura di campionamento consta di:
un filtro, un supporto di filtrazione, una pompa, un contatore volumetrico.
3. L'apparecchiatura di campionamento non comprende alcun sistema di frazionamento delle particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve essere protetto dalla sedimentazione diretta delle particelle e dall'influsso diretto delle
condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere superiore al 99% per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3 &mgr;m.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa fra 33 e 55 cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di campionamento non deve essere superiore al 5% se si utilizzano filtri in fibra di vetro e al 25% se si utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante l'anno è di almeno 100, ripartiti uniformemente durante tale periodo.
Metodo di analisi:
a. L'analisi è fatta per pesata.
b.1. I filtri a membrana devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per
almeno due ore a una temperatura costante compresa fra 90 e 100°C e mettendoli poi per altre due ore in un essicatore, prima di procedere alla pesata.
b.2. I filtri in fibra di vetro devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per 24 ore in un'atmosfera controllata a una temperatura di 20°C, con un'umidità relativa del 50%, prima di procedere alla pesata.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
NORME SULLA QUALITA' DELLA'RIA 203 24.5.88


D.P.R. 24-05-1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.
Art. 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria
atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3. Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente estemo destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un
impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che
consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi. [1]
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
Note:
1 La Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 16 marzo 1990, n. 127, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del presente numero e dell'articolo 674 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 41, primo e secondo comma della Costituzione.
Art. 3
1. [1]
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati :
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto [2] .
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del
presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:
a) [3]
b) [3]
c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni; [4]
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni.
Note:
1 Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
2 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 8 maggio 1989, il D.M. 12 luglio 1990 e il D.M. 25 agosto 2000.
3 Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
4 Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, limitatamente alla
predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
Art. 4
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato.
In particolare è di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e
tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).
Art. 5
1. E' di competenza delle province la redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni
atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della regione.
Art. 6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.
Art. 7
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta:
a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti.
2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza alla regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le
metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione.
5. La regione, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunica alle autorità
competenti e all'impresa la periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari.
Art. 8
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà
comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla
regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite.
Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.
Art. 9
1. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni.
Art. 10
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
Art. 11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore
tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
Art. 12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1] , corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.
Note:
1 Termine prorogato di trenta giorni dall' art. 6, comma 1, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.
Art. 13
1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilità delle autorità competenti,
l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni.
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.
Art. 14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti.
2. L'autorità competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.
Art. 15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra località.
Art. 16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità e ai contenuti del presente decreto [1] .
Note:
1 Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.P.C.M. 2 ottobre 1995 e il D.P.C.M. 8 marzo 2002.
Art. 17
1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate
previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo
l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.
4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.
Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4.
Art. 18
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti autorità sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 19
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi,
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle
autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Art. 20 [1]
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 21 [1]
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 22 [1]
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del
biossido di zolfo, appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente, sostituiti dai
metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2. Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono modificati ed integrati dall'allegato IV.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 23 [1]
1. Ai fini di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente articolo relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Art. 24
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. [1]
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione
preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due
milioni.
3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori
limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
Note:
1 la Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 1997, n. 234 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, “la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni” anziché “la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni”.
Art. 25
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la
domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
5. E' sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto. [1]
6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13 è
punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni [2] .
7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art. 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.
Note:
1 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 15 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, “la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni” anziché “la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni”.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1992, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui fa riferimento alla autorizzazione prescritta dall'art. 13, anziché alla autorizzazione prescritta dall'art. 15.
Art. 26
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art. 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Allegato I [1]
VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA
Inquinante Valore limite Periodo di riferimento
— — —
Biossido di zolfo SO2 Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno: 80 &mgr;g/m3
1° aprile-31 marzo
Idem 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: 250 &mgr;g/m3 (*)
1° aprile-31 marzo
Idem Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevante durante l'inverno: 130 &mgr;g/m3 1°
ottobre-31 marzo
Biossido di azoto NO2 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevante durante l'anno: 200
&mgr;g/m3 1° gennaio-31 dicembre
(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni
consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti.
Nota 1
Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98° percentile, è necessario che il 75° dei valori possibili sia disponibile ed uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo di misurazione preso in esame. Se, per certi luoghi, i valori misurati non fossero disponibili per un periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare nell'indicare il percentile calcolato.
Il calcolo del 98° percentile in base ai valori rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori
effettivamente misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al &mgr;g/m3 più vicino. Tutti i valori sono riportati in un elenco
compilato in ordine crescente per ogni luogo:
X1, = X2 = X3 . . . . . . . . . . Xk = X . . . . . . . . . . . XN-1 = XN
Il 98° percentile è il valore dell'elemento di ordine K per il quale K viene calcolato mediante la seguente formula:
K = (q × N)
dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile e a 0,50 per il 50° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente misurati.
Il valore di (q × N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Quralora gli strumenti di misura non permettano ancora di fornire valori discreti ma forniscano solo classi di valori superiori a 1 &mgr;g/m3, si utilizzerà per il calolo del percentile una interpolazione, a condizione che la formula di interpolazione sia accettata dalla Commissione delle C.E. e che le classi di valori non siano superiori a 10 &mgr;g/m3.
Questa deroga temporanea è valida solo per gli strumenti attualmente installati, per una durata non superiore alla durata di vita delle attrezzature in questione, ed è in ogni caso limitata al 31 marzo 1995.
Nota 2
1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico possibile il rischio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del valore limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti, possibilmente, tra i luoghi in cui tale rischio può essere il più elevato.
A tal fine vanno presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree prevalentemente soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi limitate alle
vicinanze di strade con intensa circolazione;
1.2. Le aree più estese in cui gli scarichi provenienti da fonti fisse contribuiscono a loro volta in maniera sostanziale all'inquinamento.
2. Nel caso 1.1. i punti di misurazione dovrebbero venire scelti:
in modo da coprire gli esempi dei principali tipi di aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento
dovuto agli autoveicoli, soprattutto le strade anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni di biossido di azoto, quali sono
specificate al punto 1, sono considerate tra le più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto riguarda le aree determinate al punto 1.2. si deve tenere conto:
dell'estensione dell'area inquinata;
dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento nello spazio.
La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con intensa circolazione e i principali incroci quali sono definiti al punto 2, qualora vi sia un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.
4. La lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media ordinaria.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le
disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato II [1]
VALORI GUIDA DI QUALITÀ DELL'ARIA
Inquinante Valore guida Periodo di riferimento
— — —
Biossido di zolfo SO2 Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 &mgr;g/m3 1° aprile-31 marzo
Idem Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 &mgr;g/m3 dalle 00 alle 24 di ciascun giorno
Biossido di azoto NO2 50° percentuale delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 50
&mgr;g/m3 1° gennaio-31 dicembre
Idem 98° percentuale delle concentrazioni medie di 1ora rilevate durante l'anno: 135 &mgr;g/m3 1°
gennaio-31 dicembre
Particelle sospese (misurate con il metodo dei fumi neri) Media aritmetica delle concentrazioni medie
di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 &mgr;g fumo nero equivalente/m3 1° aprile-31 marzo
Idem Valore medio delle 24 ore: da 100 a150 &mgr;g fumo nero equivalente/m3 dalle 00 alle 24 di
ciascun giorno
Anche per i valori guida valgono le note 1 e 2 dell'allegato I.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato III [1]
METODI DI PRELIEVO E DI ANALISI - DEGLI INQUINANTI DELL'ARIA - Appendice 3 -
Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo.
Il biossido di zolfo presente nell'atmosfera viene fatto assorbire in una soluzione di tetracloromercurato di sodio con formazione di un complesso diclorosolfitomercurato che non viene ossidato dall'ossigeno dell'aria.
Questo complesso, per aggiunta di aldeide formica e di pararosanilina in soluzione acida dà luogo all'acido pararosanilinmetilsolfonico di color rosso purpureo.
L'intensità del colore di questo complesso, misurata per via spettrofotometrica alla lunghezza d'onda di 548 nm, è proporzionale alla concentrazione del biossido di zolfo.
Il metodo è applicabile nell'intervallo di concentrazione tra 3 e 500 &mgr;g di biossido di zolfo per metro cubo di aria (nota 1).
La concentrazione di biossido di zolfo viene ricavata per mezzo di una curva di taratura preparata con
l'impiego di miscele di gas di taratura (cfr. 6.2.).
Per i controlli di routine, a seconda delle apparecchiature disponibili in laboratorio, può convenire in taluni casi sostituire le miscele di gas di taratura con soluzioni di solfito di sodio a concentrazione nota.
Tuttavia questo procedimento può essere applicato solo dopo un idoneo controllo con un dispositivo a
permeazione.
2. Interferenze.
L'interferenza del biossido di azoto è eliminata mediante l'aggiunta di acido solfammico; l'ozono non
interferisce se si lascia intercorrere un tempo minimo di 20 minuti tra la fine del prelievo e l'aggiunta dei reattivi.
Le interferenze di ioni metallici quali Fe(III), Mn(II), Cr(III), Cu(II) e V(V) sono eliminate per l'aggiunta del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico.
Eventuale torbidità o precipitati devono essere eliminati dalla soluzione assorbente dopo il prelievo.
3. Reagenti.
Salvo indicazione diversa, per acqua si intende acqua distillata esente da sostanze ossidanti, di preferenza bidistillata con apparecchiatura di vetro.
3.1. Soluzione assorbente di tetracloromercurato 0,04 M.
Disciogliere 10,9 g di cloruro di mercurio HgCl2, 4,7 g di cloruro di sodio NaCl e 0,07 g del sale bisodico dell'acido etilendiamminotetracetico in acqua distillata e portare il volume a un litro.
La soluzione è stabile per almeno due mesi a temperatura ambiente e non può essere adoperata se si forma un precipitato. Fare attenzione nell'usare la soluzione perché è molto tossica (note 2, 3 e 10).
3.2. Soluzione di acido solfammico.
Disciogliere 0,6 g di acido solfammico NH2SO3H in acqua distillata e portare il volume a 100 ml. La
soluzione è stabile per alcuni giorni se protetta dall'aria.
3.3. Soluzione di formaldeide.
Diluire 5 ml di soluzione di formaldeide al 40% a un litro con acqua distillata. La soluzione è instabile e va preparata giornalmente.
3.4. Acido cloridrico 1 M.
Diluire 86 ml di acido cloridrico concentrato (HCl p.sp. = 1,19 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.5. Soluzione di pararosanilina 0,2%.
Disciogliere 0,2 g di cloridrato di prarosanilina in 100 ml di acido cloridrico 3.4. (note 4 e 11).
3.6. Acido fosforico 3 M.
Diluire 205 ml di acido fosforico concentrato (H3PO4 p.sp. = 1,69 g/ml) a un litro con acqua distillata.
3.7. Soluzione di pararosanilina 0,16 g/l.
Mescolare 20 ml della soluzione di pararosanilina 3.5 con 25 ml di acido fosforico 3.6 in un pallone da 250 ml e portare a volume con acqua distillata.
La soluzione è stabile per alcuni mesi se conservata al buio.
3.8. Soluzione di solfito di sodio 0,6 g/l.
Sciogliere 0,40 di solfito di sodio NA2SO3 oppure 0,30 g di metabisolfito di sodio NA2S2O5 in 500 ml di acqua distillata e bollita di recente.
La concentrazione della soluzione, che corrisponde a 320-400 &mgr;g di biossido di zolfo per ml, va
determinata con titolazione iodometrica (nota 5).
3.9. Soluzione di solfito di sodio 0,012 g/l.
Immediatamente dopo la titolazione della soluzione di solfito 3.8, prelevarne accuratamente 2,0 ml e portare a 100 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Questa soluzione è stabile per un giorno a temperatura ambiente e per 30 giorni se conservata a 5 °C.
4. Apparecchiature
4.1. Filtro e relativo portafiltro: come descritto nel punto 2 dell'appendice 1.
4.2. Assorbitori a gorgogliamento del tipo illustrati nella fig. 7.
L'efficienza di assorbimento varia con la geometria degli assorbitori, la dimensione delle bolle di aria e il loro tempo di contatto con la soluzione.
L'efficienza di assorbimento può essere determinata inserendo nel sistema di campionamento un secondo assorbitore in serie con il primo e facendo il rapporto tra la quantità di biossido di zolfo trovata nel primo assorbitore e la somma delle quantità trovate nei due assorbitori.
L'efficienza di assorbimento dei gorgogliatori deve essere superiore al 95%.
L'uso di miscele di biossido di zolfo ed aria per la preparazione della curva di taratura tiene conto anche dell'efficienza di assorbimento.
4.3. Pompa aspirante avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 5, che consenta di ottenere portate da 0,1 a 0,25 l/min.
4.4. Misuratore volumetrico avente le caratteristiche generali descritte nell'Appendice 1, punto 6, funzionante per portate di 0,1 l/min.
4.5. Spettrofotometro per misure di assorbenza alla lunghezza d'onda di 548 nm, fornito di celle aventi un cammino ottico di 10 mm.
5. Prelevamento del campione.
5.1. Linea di prelevamento.
La linea di prelevamento va montata secondo le prescrizioni riportate nell'Appendice 1, come mostrato nella fig. 1, inserendo il filtro prima dell'ingresso dell'aria nell'assorbitore (nota 6).
5.2. Campionamento.
Trasferire 50 ml della soluzione di TCM (3.1) in un assorbitore e pesare quest'ultimo con una accuratezza di
0,1 g.
Inserirlo nel sistema di prelievo.
Durante il campionamento, proteggere la soluzione assorbente dalla luce solare diretta, coprendo
opportunamente l'assorbitore, per es. con un foglio di alluminio.
Durante il campionamento mantenere l'assorbitore a 20 ± 5 °C.
La portata dell'aria deve essere compresa fra 0,1 e 0,25 l/min e mantenuta costante entro il ± 5%.
La quantità minima di aria aspirata deve essere di 150 litri.
Al termine del campionamento di 24 ore, pesare di nuovo l'assorbitore e correggere le eventuali perdite di
peso aggiungendo acqua distillata fino a raggiungere il peso iniziale.
Prendere nota del volume di aria misurato dal contatore di gas e della temperatura e pressione atmosferica.
Se il campione deve essere conservato per più di 12 ore prima dell'analisi, esso deve essere mantenuto a 5 °C
(nota 7).
6. Determinazione.
6.1. Analisi.
Trasferire 10 ml della soluzione di campione in un matraccio tarato da 25 ml e contemporaneamente
preparare un bianco introducendo 10 ml della soluzione di assorbimento 3.1 in un altro matraccio da 25 ml.
Aggiungere al bianco i reattivi come descritto più avanti e determinarne l'assorbanza a 548 nm rispetto
all'acqua, impiegando celle da 10 mm.
Confrontare il valore dell'assorbanza del bianco con quello ottenuto per il bianco della curva di taratura;
differenze tra i due valori superiori al 10% sono indizio di contaminazione dell'acqua, dei reagenti oppure della decomposizione di questi ultimi; in tal caso devono essere preparati di nuovo.
Aggiungere in ciascun matraccio 1 ml della soluzione di acido solfammico e lasciare reagire per 10 minuti in modo da distruggere l'eventuale ione nitrito presente.
Versare quindi nei matracci 2 ml della soluzione di formaldeide accuratamente misurati e 5 ml della
soluzione di pararosanilina 3.7.
Portare a volume con acqua distillata e porre a termostato a 20 ± 1 °C.
Dopo 30-60 minuti, determinare l'assorbanza del campione e del bianco rispetto all'acqua.
Non lasciare la soluzione colorata nelle celle poiché si potrebbe depositare sulle pareti una pellicola di
colorante (nota 8).
6.2. Curva di taratura con miscele di biossido di zolfo e aria.
Le miscele di biossido di zolfo e aria devono essere preparate con il metodo di permeazione (vedi appendice 11).
Per preparare la curva di taratura è necessario misurare almeno 4 differenti livelli di concentrazione di
biossido di zolfo, compresi nell'intervallo di cui al punto 1, ed una concentrazione zero.
Il campionamento e l'analisi applicati a ciascuna miscela di taratura devono essere effettuati nelle stesse
condizioni impiegate per il campione in esame, specialmente per quanto concerne il tempo di
campionamento, la portata dell'aria ed il volume di soluzione assorbente.
Si riportano i valori di assorbanza in funzione della quantità di biossido di zolfo calcolata in base alla
concentrazione di biossido di zolfo nella miscela di taratura ed il volume di aria campionato.
Determinare il fattore di taratura f (reciproco della pendenza della retta).
Tale fattore di taratura può essere impiegato per il calcolo dei risultati (nota 9).
6.3. Curva di taratura con solfito di sodio.
Trasferire volumi accuratamente misurati (0,0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ml) della soluzione di solfito di sodio
3.9 in una serie di palloncini tarati da 25 ml e diluire a circa 10 ml con la soluzione assorbente 3.1.
Procedere quindi come descritto nel punto 6.1.
Riportare in un grafico i valori delle assorbanze (ordinate) in funzione dei corrispondenti quantitativi di
biossido di zolfo, in &mgr;g, contenuti nella serie di campioni a titolo noto.
Nell'intervallo di concentrazione tra 0 e 40 &mgr;g di biossido di zolfo in 25 ml di soluzione finale si deve
ottenere una relazione lineare e l'intercetta della retta di taratura sull'asse delle ordinate non deve differire più
di 0,02 unità di assorbanza del valore del bianco.
Determinare la pendenza della retta e calcolare il suo reciproco f'.
7. Espressione dei risultati.
7.1. Calcolo.
In base a quanto riportaato nell punto 6.2, calcolare la concentrazione in massa del biossido di zolfo come
segue:
CSO2 = f · (as - ab)
V
dove:
CSO2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in &mgr;g/m3;
f = fattore di taratura, in &mgr;g, ottenuto nella taratura con miscele di gas;
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
Se si calcola la concentrazione di biossido di zolfo con la curva di taratura 6.3, si deve usare la seguente
espressione:
CSO2 = f ' (as - ab) · 5
V
dove:
CSO2 = concentrazione in massa del biossido di zolfo in &mgr;g/m3;
f ' = fattore di taratura, in &mgr;g, ottenuto nella taratura con con soluzioni di solfito (vedi punto 6.3);
as = assorbanza della soluzione del campione;
ab = assorbanza del bianco;
V = volume di aria campionato, riportato a 25 °C e a 1013 millibar, in m3.
f' può essere utilizzato per controlli di routine del metodo e deve differire meno del 10% dal fattore di
taratura ottenuto con l'impiego di miscele di gas.
7.2. Limite di rilevabilità.
Il limite di rilevabilità del biossido di zolfo in 10 ml di soluzione di TCM è compreso tra 0,2 e 1,0 &mgr;g
(in base al doppio della deviazione standard).
Nelle condizioni migliori, ciò corrisponde a concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria di 3 &mgr;g/m3 in
campioni di aria di 300 litri (campionamento di 24 ore a 0,2 l/min).
7.3. Precisione.
La deviazione standard del procedimento descritto è di circa 5 &mgr;g/m3 per concentrazioni di biossido di
zolfo fino a circa 400 &mgr;g/m3.
Nota 1
Se si prevedono concentrazioni superiori a quella del limite superiore del campo di applicazione, si può
campionare un volume di aria inferiore a quello indicato nel punto 5.2 riducendo opportunamente la portata
di campionamento.
In tal caso occorre accertare sperimentalmente che l'efficienza di assorbimento rimanga inalterata.
Nota 2
La quantità di EDTA aggiunta elimina le possibili interferenze dei metalli pesanti fino a 60 &mgr;g di Fe
(III), 10 &mgr;g di Mn (II), 10 &mgr;g di Cr (III), 10 &mgr;g di Cu (II) e 22 &mgr;g di V (V) in 10 ml di
soluzione di assorbimento.
Nota 3
La soluzione è estremamente tossica e va trattata come tale; se viene a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua.
Nella nota 10 è riportato un metodo per recuperare il mercurio delle soluzioni da scartare.
Nota 4
È necessario controllare le proprietà del cloridrato di pararosanilina usato nella preparazione della soluzione
secondo quanto descritto nella nota 11.
I reagenti che non corrispondono a quei requisiti devono essere purificati per estrazione (vedi nota 11) o
scartati.
Nota 5
In una beuta da 500 ml trasferire 25 ml della soluzione concentrata di solfito 3.8, 50 ml di soluzione di iodio
0,01 N e titolare l'eccesso di iodio con una soluzione di tiosolfato 0,01 N in presenza di salda d'amido.
Eseguire una prova in bianco con acqua distillata.
La concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8, in &mgr;g/ml, viene calcolata con la seguente
formula:
CSO2 = (V1 - V2) N 32 103 25
dove:
CSO2 è concentrazione di biossido di zolfo nella soluzione 3.8 espressa in &mgr;g/ml;
V1 è il volume di soluzione di tiosolfato consumato per la prova in bianco, in ml;
V2 è il volume di soluzione di tiosolfato consumato per 25 ml di soluzione 3.8, in ml;
N è la normalità della soluzione di tiosolfato.
Nota 6
Se si ha motivo di ritenere che l'aria contenga solfuro di idrogeno, tra il filtro e l'assorbitore dovrà essere
inserito un tubo di assorbimento riempito con lana di quarzo impregnata di una soluzione contenente lo 0,5%
di solfato di argento e il 2,5% di solfato acido di potassio.
L'impregnazione si ottiene facendo passare due volte la soluzione attraverso il tubo ed essicando quindi il
tubo per riscaldamento in corrente di azoto.
Nota 7
Se nella soluzione del campione si nota un precipitato, esso è probabilmente dovuto ad una reazione tra
Hg(II) e un composto solforato ridotto.
Prima dell'analisi, eliminare il precipitato per filtrazione o centrifugazione.
Nota 8
Intervalli di tempo fissi (per es. un minuto) fra le aggiunte dei vari reagenti, assicurano una migliore
riproducibilità nello sviluppo del colore.
Usando acido solfammico con il procedimento descritto, possono essere tollerati fino a 50 &mgr;g di
biossido di azoto in 10 ml di soluzione di campione.
Poiché la concentrazione della formaldeide è un parametro che influenza in modo critico l'assorbanza,
l'aggiunta di 2 ml deve essere accuratamente misurata.
Le soluzioni la cui assorbanza superi quella della concentrazione più elevata impiegata per la preparazione
della curva di taratura, possono essere diluite fino a sei volte con il bianco, in modo tale da poter ottenere una
lettura in scala. Tale lettura, tuttavia, ha soltanto valore indicativo del reale valore dell'assorbanza, entro il ±
10%.
Nota 9
Per quanto riguarda il campionamento descritto al punto 5.2, si raccomanda di campionare circa 0,5-3
&mgr;g di SO2 per ml di soluzione assorbente ogni qualvolta ciò sia possibile, allo scopo di eseguire la
determinazione fotometrica nelle migliori condizioni.
Nota 10
Eliminazione del mercurio dalle soluzioni residue da smaltire
Nella presente nota è descritto un metodo per eliminare il mercurio dalle soluzioni residue che si ottengono
impiegando la soluzione assorbente (3.1.).
1. Reagenti.
1.1. Soluzione di idrossido di sodio contenente all'incirca 400 g/l di NaOH.
1.2. Acqua ossigenata (H2O2) al 30% circa (prodotto tecnico).
1.3. Solfuro di sodio (Na2S · 9H2O) (prodotto tecnico).
2. Modo di operare.
In un contenitore di polietilene, del volume di 50 litri circa, raccogliere le soluzioni residue il cui contenuto
in mercurio è troppo elevato perché possano essere eliminate attraverso le fognature.
Quando il volume raccolto ha raggiunto approssimamente i 40 litri, aggiungere, nell'ordine, agitando per
insufflazione d'aria, un volume di soluzione di idrossido di sodio (1.1.) sufficiente alla neutralizzazione,
seguito da altri 400 ml.
Aggiungere 100 g di solfuro di sodio (1.3.) e, dopo dieci minuti, 400 ml di soluzione di acqua ossigenata
(1.2.).
Lasciare riposare per 24 ore la miscela, poi aspirare e separare il liquido.
Trasferire il residuo in un altro contenitore.
Nota 11
Proprietà e purificazione del cloridrato di pararosanilina
1. Verifica della purezza del reagente.
Prelevare 1 ml della soluzione 3.5 di PRA e diluire a 100 ml con acqua distillata.
Porre 5 ml della soluzione in un pallone tarato da 50 ml ed aggiungere 5 ml di soluzione tampone acetato di
sodio-acido acetico 0,1 M.
Portare a volume con acqua e mescolare.
Dopo un'ora, misurare l'assorbanza della soluzione allo spettrofotometro, a 540 nm, in una cella di 10 mm.
Calcolare la concentrazione di pararosanilina (PRA) con la seguente formula:
% PRA = assorbanza × K 100 mg
dove:
K = 21300
Se la purezza della pararosanilina è inferiore al 95%, il reagente deve essere purificato secondo il
procedimento indicato al punto 2.
2. Purificazione.
In un imbuto separatore da 250 ml, equilibrare 100 ml di 1-butanolo e 100 ml di acido cloridrico 1 M.
Pesare 0,1 g di cloridrato di pararosanilina (PRA) in un beaker. Aggiungere 50 ml dell'acido equilibrato e
lasciar riposare per alcuni minuti.
Introdurre 50 ml dell'1-butanolo equilibrato in un imbuto separatore da 125 ml.
Trasferire nell'imbuto la soluzione acida contenente il colorante ed estrarre.
L'impurezza violetta passerà nella fase organica. Trasferire la fase inferiore (acquosa) in un altro imbuto
separatore ed aggiungere porzioni da 20 ml di 1-butanolo.
Ciò è sufficiente di solito a eliminare quasi tutta l'impurezza violetta che contribuisce a colorare il bianco.
Se dopo 5 estrazioni l'impurezza violetta è ancora presente nella fase 1-butanolo, questa partita di colorante
deve essere scartata.
Dopo quest'ultima estrazione, filtrare la fase acquosa attraverso un batuffolo di cotone in un matraccio tarato
da 50 ml e portare a volume con acido cloridrico 1M.
Questa soluzione di reagente deve avere una colorazione rossa tendente al giallo.
Alcune partite di 1-butanolo contengono ossidanti che provocano una “richiesta” di biossido di zolfo.
Controllare agitando 20 ml di 1-butanolo con 5 ml di ioduro di potassio al 15%.
Se nella fase alcolica compare una colorazione gialla, distillare l'1-butanolo su ossido di argento.
Appendice 4 - Determinazione del biossido di azoto
1. Principio del metodo.
Il metodo è basato sulla chemiluminescenza (emissione di luce) in seguito alla reazione in fase gassosa tra
ossido di azoto e ozono.
Le reazioni sono le seguenti:
Il biossido di azoto eccitato emette una radiazione nel vicino infrarosso (intorno a 1200 nm). In presenza di
un eccesso di ozono, l'intensità della radiazione è proporzionale alla concentrazione dell'ossido di azoto.
La radiazione emessa viene filtrata da un filtro ottico selettivo e convertita in segnale elettrico da un tubo
fotomoltiplicatore.
La misura del biossido di azoto viene ottenuta come differenza fra la misura degli ossidi di azoto totali, cioè
l'ossido di azoto contenuto nel campione di aria più quello proveniente dalla riduzione del biossido di azoto
(NOx), e quella del solo ossido di azoto (NO).
Per la misura dell'ossido di azoto, il campione di aria viene inviato direttamente in una camera di reazione
dove viene miscelato con ozono in eccesso.
Per la misura degli ossidi di azoto totali, l'aria viene fatta passare attraverso un convertitore posto prima della
camera di reazione che trasforma il biossido di azoto (NO2) in monossido di azoto (NO).
2. Interferenze.
Possono interferire nella determinazione degli ossidi di azoto totali i composti azotati, differenti dal biossido
di azoto, che vengono trasformati dal convertitore in ossido di azoto in parte o completamente, in funzione
del tipo di convertitore e della sua temperatura; i composti azotati che più comunemente possono interferire
sono: ammoniaca, ammine, acido nitrico, alcuni nitriti organici e inorganici, il periossiacetilnitrato (PAN).
3. Analizzatore.
L'analizzatore deve avere le caratteristiche strumentali riportate nell'appendice 10.
L'analizzatore può essere del tipo a due vie o del tipo ciclico.
Negli analizzatori del primo tipo il flusso di aria viene diviso in due parti; una di queste passa direttamente in
una camera di reazione, l'altra attraversa invece prima il convertitore; questo tipo di analizzatore pertanto ha
due camere di reazione, una per la misura dell'ossido NO ed una per la misura degli ossidi NOx.
La radiazione emessa da ciascuna delle due camere di reazione può essere misurata alternativamente da un
solo rivelatore oppure contemporaneamente da due rivelatori.
Negli analizzatori del tipo ciclico il flusso di aria passa alternativamente attraverso il convertitore o entra
direttamente nella camera di reazione; vi è pertanto una sola camera di reazione ed un solo rivelatore e la
misura di NO e di Nox viene effettuata in due tempi successivi.
Le parti essenziali dell'analizzatore sono le seguenti:
linea di campionamento;
filtro per le particelle;
regolatore di portata;
convertitore;
generatore di ozono;
camera di reazione;
rivelatore (filtro ottico e tubo fotomoltiplicatore),
pompa per l'aspirazione dell'aria.
3.1. Linea di campionamento (nota 1).
All'inizio della linea di campionamento deve essere collocato un piccolo imbuto rivolto verso il basso.
L'imbuto e il materiale dei tubi che costituiscono la linea di campionamento devono essere di materiale
inerte, possibilmente in politetrafluoroetilene (PTFE).
La linea di campionamento deve essere la più corta possibile e può essere moderatamente riscaldata per
evitare condensazioni.
3.2. Filtro per le particelle.
Il filtro deve essere in grado di trattenere tutte le particelle che possano alterare la funzionalità
dell'analizzatore e deve essere costituito da un materiale inerte.
Sono materiali adatti, per esempio, il PTFE e l'acciaio inossidabile.
Il filtro deve essere sostituito o pulito periodicamente in funzione del grado di polverosità della zona di
campionamento.
3.3. Regolatore di pompa.
Deve essere in grado di assicurare che la portata dell'aria durante il campionamento sia mantenuta costante
entro il ± 2%.
3.4. Convertitore.
Il convertitore deve essere in grado di trasformare il biossido di azoto in ossido di azoto con una efficienza
non inferiore al 95% (vedi successivi punti 4 e 5) ad una temperatura non superiore a 400°C.
Il convertitore utilizza come catalizzatore acciaio inossidabile, rame, molibdeno, tungsteno o carbonio
spettroscopico, e deve essere mantenuto a temperatura costante.
3.5. Generatore di ozono.
L'zono viene prodotto da aria o da ossigeno per irraggiamento UV o per scarica elettrica.
Può essere utilizzata anche l'aria ambiente se convenientemente seccata e filtrata.
Si raccomanda che il flusso di aria o di ossigeno nel generatore venga mantenuto costante.
La concentrazione dell'ozono prodotto deve essere maggiore della concentrazione più elevata degli ossidi di
azoto da determinare.
3.6. Camera di reazione.
La camera di reazione deve essere costituita da materiale inerte e può essere riscaldata leggermente per
evitare condensazioni.
La reazione in genere è condotta a pressione ridotta per aumentare la sensibilità.
3.7. Rivelatore.
È costituito da un filtro ottico e da un tubo fotomoltiplicatore. Il filtro ottico deve trattenere tutte le radiazioni
con lunghezza d'onda inferiore a 600 nm per evitare le interferenze causate dalla reazione di
chemiluminescenza dell'ozono con gli idrocarburi instauri.
3.8. Filtro per l'eccesso di ozono.
All'uscita della camera di reazione deve essere collocato un filtro di carbone attivo allo scopo di trattenere
l'eccesso di ozono per proteggere la pompa di aspirazione dell'aria e l'ambiente.
3.9. Pompa per l'aria.
La pompa dell'aria deve essere collocata alla fine del circuito pneumatico e deve essere in grado di
funzionare alle condizioni di pressione richieste per la camera di reazione.
4. Apparecchiatura per il controllo della efficienza del convertitore.
4.1. Sorgente di ossido di azoto.
Può essere costituita da una bombola di gas compresso contenente ossido di azoto NO in azoto.
Se la concentrazione di NO nella bombola è superiore a 1 ppm, è necessario diluire il gas con aria, in modo
che la concentrazione finale risulti pari a circa 1 ppm (vedere appendice 11); la concentrazione effettiva non
deve essere necessariamente nota, purché essa rimanga costante durante il controllo dell'efficienza del
convertitore.
4.2. Sorgente di ossigeno.
Può essere costituita da una bombola per gas compressi contenente ossigeno o aria.
4.3. Generatore di ozono.
Deve essere in grado di produrre quantità variabili di ozono in una corrente di aria o di ossigeno, è costituito
da una lampada UV la cui intensità di irraggiamento è regolata da una finestra con dimensioni variabili.
5. Misura dell'efficienza del convertitore.
La misura dell'efficienza del convertitore è basata sul principio che la risposta dell'analizzatore per gli ossidi
di azoto totali (NO + NO2) non cambia quando vengono eseguite determinazioni di miscele contenenti
rapporti variabili di ossido e di biossido di azoto, purché la somma delle loro concentrazioni venga
mantenuta costante.
Durante la misura è necessario assicurarsi che la portata complessiva del gas prova sia maggiore della portata
del gas attraverso l'analizzatore, in modo da poterne scaricare una parte.
La concentrazione di biossido di azoto nel gas di prova deve essere compresa tra il 10 e il 90% della
concentrazione degli ossidi di azoto totali.
In ognuno dei passaggi indicati di seguito deve essere annotata la risposta dell'analizzatore per il biossido di
azoto e per gli ossidi di azoto totali:
a) calibrare l'analizzatore come descritto nel successivo punto 7.1;
b) tenendo spenta la lampada del generatore di ozono (4.3), annotare le risposte in concentrazione (ppm)
degli ossidi di azoto totali R e dell'ossido di azoto P1.
Se il gas di prova contiene impurezze di NO2 i due segnali saranno leggermente diversi;
c) accendere la lampada UV (4.3). Si forma così ozono che reagisce con l'ossido di azoto prima che il gas
entri nell'analizzatore. Annotare le risposte in concentrazione degli ossidi totali R2 e dell'ossido di azoto P2;
d) variare la finestra della lampada UV (4.3) e annotare le risposte in concentrazione degli ossidi totali di
azoto (R3, R4, ecc.) e dell'ossido di azoto (P3, P4, ecc.);
e) determinare l'efficienza del convertitore, espressa in percento, mediante la formula:
E = (Rn - Pn) - (R1 - P1) × 100
P1 - Pn
dove E è l'efficienza del convertitore e Rn e Pn sono rispettivamente le risposte in ppm dell'analizzatore per
gli ossidi totali e l'ossido di azoto per ciascuna posizione della lampada UV. Se E è inferiore a 95%,
sostituire o rigenerare il convertitore.
6. Taratura dell'analizzatore.
Devono essere costruite due curve di taratura, una per NO ed una per NOx, che riportino in ascisse le
concentrazioni in ppm e in ordinate i corrispondenti segnali di risposta.
Ogni curva deve essere costruita con almeno 7 punti, approssimativamente equidistanti e distribuiti in modo
da ricoprire un campo pari a 90±5% del campo nominale di misura.
Per costruire le curve di taratura devono essere impiegate atmosfere campione a concentrazione nota
preparate secondo le modalità riportate nell'appendice 11.
7. Procedimento.
7.1. Controllo dello zero e della taratura.
Per il controllo e la regolazione dello zero, inviare allo analizzatore aria pura e agire sugli appositi regolatori,
uno per NO ed uno per NOx, fino ad ottenere i segnali di zero.
Per il controllo e la regolazione della taratura si invia nell'analizzatore una atmosfera campione contenente
una concentrazione nota di No e di NO2 (in ppm) e si regolano i segnali di risposta di No e NOx, in modo
che essi siano uguali a quelli attesi; regolare alternativamente i segnali di zero e di taratura sia per NO che
per NOx fino a che non si ottengano i risultati voluti.
Il controllo dello zero e della taratura deve essere eseguito periodicamente.
7.2. Determinazione.
Le misure devono essere eseguite secondo le istruzioni del manuale operativo.
Collegare l'analizzatore con un idoneo sistema di registrazione e iniziare la misura.
Integrare i segnali di risposta per un periodo di 1 ora.
7.3. Espressione dei risultati.
Le risposte dell'analizzatore vengono convertite in valori di concentrazione (ppm) utilizzando la curva di
taratura appropriata a quindi espressi in &mgr;g/m3 a 25°C e 1013 millibar (vedere appendice 10, punto
5.2.).
Nota 1
L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere situata ad una distanza di almeno 0,5 m dagli
edifici per evitare l'effetto di schermo.
Il tempo di transito dei campioni di volume di gas nella linea di campionamento non deve superare i 10
secondi.
L'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento deve essere protetta dalla pioggia e dagli insetti. Se si
utilizza un prefiltro, la sua scelta e manutenzione (pulizia regolare) deve essere fatta in modo da influire il
meno possibile sulla concentrazione di biossido di azoto.
La linea di campionamento deve essere pulita regolarmente, tenendo conto delle condizioni locali.
Gli scarichi di gas dello strumento e gli scarichi provenienti dal sistema di calibratura non devono influire sul
campionamento.
Gli impianti annessi (dispositivo di climatizzazione e dispositivo di trasmissione dei dati) non devono
influire sul campionamento all'imboccatura dell'apparecchio di prelevamento.
Tutte le necessarie precauzioni devono essere prese affinché le variazioni di temperatura non determinino
una percentuale di errori troppo notevole nella misurazione.
La linea di campionamento deve essere a tenuta d'aria e la portata va controllata regolarmente.
Appendice 12 - Determinazione dell'indice di fumo nero
Per convenzione con il termine “fumo nero” si intende il materiale particellare sospeso nell'aria,
caratterizzato dalla capacità di assorbire la luce, misurato per riflettometria dopo essere stato raccolto su un
filtro.
L'indice di fumo nero viene espresso in &mgr;g di fumo nero equivalente (f.n.e.) per metro cubo di aria.
Questo indice non deve essere considerato corrispondente alla concentrazione di materiale particellare
sospeso nell'aria perché la corrispondenza tra l'indice di fumo nero e la massa delle particelle per metro cubo
varia da luogo a luogo e nel tempo.
1. Principio del metodo.
Si filtra un volume noto di aria attraverso un filtro di carta e si misura la riflettanza della macchia formatasi.
Dall'indice di annerimento della macchia (100- R, dove R è la riflettanza in %) si determina la massa
convenzionale di fumo nero per unità superiore per mezzo di una curva stabilita nel 1964 da un gruppo di
lavoro dell'OCSE.
2. Apparecchiatura.
I componenti essenziali della linea di prelievo sono i seguenti:
presa d'aria;
filtro e portafiltro;
pompa e regolatore di portata;
misuratore di volume.
La corretta successione dei componenti la linea di prelievo è indicata nella fig. 8.
2.1. Presa d'aria.
La presa d'aria è costituita da un imbuto conico di diametro da 30 a 50 mm realizzato con un adatto
materiale, come il polipropilene, il polietilene o il politetrafluoroetilene.
L'imbuto deve essere orientato verticalmente con l'apertura rivolta verso il basso, ad una altezza dal suolo
compresa tra 2,5 e 5 metri.
2.2. Tubi di collegamento.
Il diametro interno deve essere di 8 ± 1 mm, la lunghezza deve essere quella minima necessaria e comunque non inferiore a 6 metri; i gomiti devono avere un raggio di curvatura superiore a 50 mm.
I tubi devono essere costituiti dagli stessi materiali indicati al punto 2.1.
2.3. Portafiltro.
Il portafiltro deve essere costruito con un materiale inerte non soggetto all'accumulo di cariche
elettrostatiche.
La superficie dell'apertura circolare deve essere di 5 cm2 ± 5%.
2.4. Filtro.
Il filtro deve essere di carta Whatman n. 1; esso deve avere una riflettanza uniforme su tutta la superficie.
La caduta di pressione attraverso il filtro, nelle condizioni di campionamento descritte nel presente metodo, non deve superare 500 Pa (50 mm di colonna di acqua).
Il campione deve essere raccolto sul lato liscio del filtro.
2.5. Pompa.
Pompa avente le caratteristiche descritte nell'appendice 1, che permetta una portata di 2 m3/giorno nelle condizioni di esercizio.
Il regolatore di portata deve assicurare una costanza entro ± 10%.
2.6. Misuratore volumetrico.
Il misuratore volumetrico deve avere le caratteristiche riportate nel punto 6 dell'appendice 1.
In alternativa il volume di aria campionato può essere determinato registrando il tempo trascorso, se si
dispone di un adatto regolatore che assicuri una portata costante entro ± 4%.
Il volume d'aria campionato deve essere di 2 m3/giorno ± 10%.
2.7. Riflettometro.
Il riflettometro è costituito da una fotocella a strato di sbarramento, una sorgente di luce bianca e un
galvanometro con scala lineare da 0 a 100.
Il riflettometro EEL tipo 43 è il più adatto in quanto è stato lo strumento usato per ricavare la curva della OCSE (vedi punto 1).
Il riflettometro della EEL tipo 43 deve dare la curva riportata nella fig. 9 quando venga tarato utilizzando i primi 11 punti della scala a 24 punti Kodak.
Possono essere usati altri riflettometri, purché la loro risposta alla scala Kodak sia compresa entro 1 unità dell'indice di annerimento misurato.
3. Procedimento.
3.1. Montare la linea di prelevamento come indicato nel punto 1.
Inserire il filtro di carta nel portafiltro e iniziare il prelievo con una portata di 2 m3/giorno; al termine del campionamento, che deve avere una durata di 24 ore, prendere nota del volume di aria campionato (nota 1).
3.2. Taratura del riflettometro EEL tipo 43.
Controllare lo zero meccanico del galvanometro e, se necessario, regolarlo.
Accendere lo strumento e lasciarlo scaldare per 5 minuti.
Collocare la maschera sulla sezione bianca della piastra di taratura di corredo dello strumento ed inserire la testa di misura nella maschera; regolare il galvanometro a 100 ricorrendo al regolatore di sensibilità.
Far scorrere la maschera e la testa di misura sulla parte grigia della piastra di taratura. L'ago del
galvanometro deve indicare lo stesso valore riportato sulla piastra ± 1/2 divisione.
La taratura deve essere effettuata ogni volta che si adopera lo strumento (nota 2).
3.3. Misuratore della riflettanza delle macchie di fumo.
Tarare il riflettometro come descritto nel punto 3.2.
Collocare un filtro di carta Whatman n. 1 con la parte liscia rivolta verso l'alto sulla sezione bianca della piastra di taratura.
Porre la maschera sopra il filtro ed inserire la testa del riflettometro; si osserva che l'ago del galvanometro indica una riflettanza superiore a 100 (il galvanometro va fuori scala) rispetto a quella osservata con la sola piastra durante la taratura.
Regolare di nuovo il galvanometro a 100.
Sostituire il filtro di carta pulito con uno esposto, collocare la maschera al centro della macchia, inserire la testa di misura e prendere nota della lettura del galvanometro (che ovviamente deve essere inferiore a 100).
Il regolatore di sensibilità del galvanometro non deve essere modificato durante la misura delle macchie.
Quando si esegue la misura di più macchie, occorre controllare ad intervalli frequenti, per es. ogni 5-10 letture, la regolazione dello strumento a 100 utilizzando un filtro di carta pulito.
3.4. Determinazione della massa convenzionale di fumo nero.
Dalla misura della riflettanza della macchia determinare la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie del filtro in base alla curva dell'OCSE (riportata in forma di tabella nella fig. 10).
In alternativa la massa di fumo nero per unità di superficie può essere calcolata con la seguente espressione:
S = 6.0240365 (102) - 2.1894125 (101) R + 3.2603453 (10–1) R2 - 2.3214402 (10–3) R3 + 6.4810413 (10–
6) R4 dove S è la massa convenzionale di fumo nero per unità di superficie in &mgr;g/m3 ed R è la riflettanza della macchia in %.
4. Espressione dei risultati.
4.1. Calcolo.
La massa di fumo nero per unità di superficie S viene convertita in indice di fumo nero C, espresso in
&mgr;g di f.n.e./m3, con la seguente espressione:
C = S × A
V
dove:
A = superficie della macchia del filtro in cm2 (nominalmente 5 cm2);
V = volume di aria campionato riportato alle condizioni di riferimento, in m3 (nominalmente 2 m3).
I risultati devono essere arrotondati al &mgr;g di f.n.e./m3.
4.2. Limite di rilevabilità e intervallo di misura.
Sono da considerare valide soltanto misure di riflettanza comprese fra 35 e 95%.
Il campo di misura va quindi da 6 a 370 &mgr;g di f.n.e./m3.
Nel caso che le misure di riflettanza non siano comprese nel campo di accettabilità, non è consentito
modificare il volume di aria campionato in modo da far rientrare le letture in scala.
In tal caso i risultati devono essere espressi nel modo seguente:
f.n.e. < 6 &mgr;g/m3 oppure f.n.e. > 370 &mgr;g/m3.
4.3. Riproducibilità.
La riproducibilità del presente metodo è pari a 5 &mgr;g di f.n.e./m3 nell'intervallo di concentrazione tra 6 e 140 &mgr;g di f.n.e./m3.
Nota 1.
Nel caso che in alternativa all'impiego di un misuratore di volume venga impiegato un regolatore che assicuri una portata costante entro ± 4%, il volume di aria campionato si ottiene moltiplicando la portata di campionamento in m3/ora per il tempo di campionamento espresso in ore.
Nota 2.
È importante che il procedimento di taratura venga effettuato nel modo descritto; l'impiego di procedimenti diversi provocherebbe degli errori.
(immagine 1) (immagine 2) (immagine 3)
Fig. 10 – Concentrazione superficiale di fumo nero (appendice 12, punto 3.4)
Riflettanza S, Riflettanza S, Riflettanza S,
% &mgr;g cm+2 % &mgr;g cm+2 % &mgr;g cm+2
95 2.46 75 20.00 55 57.56
94.5 2.75 74.5 20.61 54.5 58.96
94 3.05 74 21.24 54 60.40
93.5 3.35 73.5 21.69 53.5 61.87
93 3.67 73 22.54 53 63.38
92.5 3.99 72.5 23.21 52.5 64.91
92 4.32 72 23.89 52 66.48
91.5 4.66 71.5 24.58 51.5 68.08
91 5.00 71 25.29 51 69.72
90.5 5.35 70.5 26.01 50.5 71.40
90 5.70 70 26.74 50 73.11
89.5 6.07 69.5 27.49 49.5 74.86
89 6.44 69 28.25 49 76.65
88.5 6.82 68.5 29.03 48.5 78.47
88 7.20 68 29.83 48 80.34
87.5 7.59 67.5 30.64 47.5 82.25
87 7.99 67 31.46 47 84.20
86.5 8.40 66.5 32.31 46.5 86.19
86 8.81 66 33.17 46 88.22
85.5 9.23 65.5 34.05 45.5 90.30
85 9.66 65 34.95 45 92.42
84.5 10.10 64.5 35.86 44.5 94.59
84 10.54 64 36.80 44 96.81
83.5 10.99 63.5 37.76 43.5 99.07
83 11.45 63 38.73 43 101.38
82.5 11.92 62.5 39.73 42.5 103.74
82 12.40 62 40.75 42 106.15
81.5 12.88 61.5 41.79 41.5 108.61
81 13.37 61 42.85 41 111.13
80.5 13.87 60.5 43.93 40.5 113.69
80 14.38 60 45.04 40 116.31
79.5 14.90 59.5 46.18 39.5 118.98
79 15.43 59 47.33 39 121.69
78.5 15.96 58.5 48.52 38.5 124.66
78 16.51 58 49.73 38 127.68
77.5 17.06 57.5 50.96 37.5 130.80
77 17.63 57 52.22 37 134.12
76.5 18.20 56.5 53.51 36.5 137.58
76 18.79 56 54.83 36 141.19
75.5 19.39 55.5 56.18 35.5 144.93
75 20.00 55 57.56 35 148.82
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
Allegato IV [1]
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI METODI DI PRELIEVO E - DI ANALISI DEGLI INQUINANTI
DELL'ARIA RIPORTATI - NELLE APPENDICI 2 E 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE - DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 MARZO 1983. - A. Determinazione del piombo
1. Filtro.
Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non inferiore al 99% per tutte le particelle di diametro
aerodinamico medio di o,3 &mgr;m alla velocità nominale usata nel campionamento.
2. Efficienza del campionatore.
L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la concentrazione in massa di particelle nell'aria raccolta dal filtro e la concentrazione nell'atmosfera. L'efficienza di un campionatore non dev'essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente dalla direzione del vento.
Efficienze minime accettabili (%) per un campionatore
Vel. del vento Dimensioni delle particelle
(diametro aerodinamico)
— —
5 &mgr;m 10 &mgr;m
2 ms — 1 95 65
4 ms — 1 95 60
5 ms —1 85 40
3. Flusso d'aspirazione del campionamento.
Il flusso d'aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto il periodo di
campionamento entro i limiti di 5% del valore nominale.
4. Ubicazione.
Le stazioni di campionamento (o campionatura) devono essere collocate, per quanto possibile, in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere ininterrotto, anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi minuti per permettere il cambio dei filtri. Un valore medio annuo calcolato è valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di quindici giorni lavorativi in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore medio annuo è calcolato dividendo la somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali sono stati ottenuti valori validi.
6. Metodo di analisi di riferimento.
Il metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in cui l'errore analitico nella determinazione del piombo nelle particelle raccolte sia inferiore ad un valore equivalente di una
concentrazione atmosferica di 0,1 &mgr;g m3 di piombo (5% del valore limite di 2 &mgr;g m3). Questo errore analitico dovrebbe essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da una frequenza di calibrazione appropriata.
B. Determinazione del materiale particellare in sospensione nell'aria
Metodo di campionamento:
1. Le particelle in sospensione vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
2. L'apparecchiatura di campionamento consta di:
un filtro, un supporto di filtrazione, una pompa, un contatore volumetrico.
3. L'apparecchiatura di campionamento non comprende alcun sistema di frazionamento delle particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve essere protetto dalla sedimentazione diretta delle particelle e dall'influsso diretto delle
condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere superiore al 99% per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3 &mgr;m.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa fra 33 e 55 cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di campionamento non deve essere superiore al 5% se si utilizzano filtri in fibra di vetro e al 25% se si utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante l'anno è di almeno 100, ripartiti uniformemente durante tale periodo.
Metodo di analisi:
a. L'analisi è fatta per pesata.
b.1. I filtri a membrana devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per
almeno due ore a una temperatura costante compresa fra 90 e 100°C e mettendoli poi per altre due ore in un essicatore, prima di procedere alla pesata.
b.2. I filtri in fibra di vetro devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento, mantenendoli per 24 ore in un'atmosfera controllata a una temperatura di 20°C, con un'umidità relativa del 50%, prima di procedere alla pesata.
Note:
1 Allegato abrogato dall'art. 13, comma 2, lett. d), D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello stesso D.Lgs.. Il primo dei predetti decreti è stato emanato con D.M. 2 aprile 2002, n. 60; conseguentemente sono abrogate le disposizioni del presente allegato relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene (art. 40, comma 1, lett. b), D.M. 60/2002).
D.Lgs152 NORME AMBIENTALI
28 Febbraio 2007
NORME ABIENTALI DECRETO LEGISLATIVO 152 APRILE 2006
D.Lgs. 3-4-2006 n. 152
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
212. Albo nazionale gestori ambientali.
1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento
e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di
comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;
f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera
1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte
del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione
relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2,
lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;
b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza
operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di
iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato
regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a
favore delle regioni.
12. È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi
europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi,
elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per
l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le
condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
4
febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda
estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme
tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di
funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di
tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata
dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di
annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le
disposizioni già in vigore alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel
termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato
nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo
le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata
all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di
inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le
imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1
° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve
essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai
requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di
capacità finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e
provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.
25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.
26. Per la tenuta dei registri dì cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.
406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
http://www.pi.camcom.it/uploads/030_d152.pdf
http://www.isolapulita.it
Labels: NORME AMBIENTALI D.Lgs. 3-4-2006 n. 152


UN'AZIENDA CLASSIFICATA COME INSALUBRE PER LEGGE DEVE AVERE IL SUO INSEDIAMENTO FUORI DEL CONGLOMERATO URBANO
Depositi insalubri: problematica appartenenza al novero delle industrie insalubri (*)
ottobre 1999
di SILVANO DI ROSA (**)
Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.
SOMMARIO:
Premessa; – 1. Oggetto della trattazione ; – 2. Tendenze opinabili; – 3. Analisi critica delle tesi contrapposte; – 4. Negazione di una «Presunzione di escludibilità» dei depositi; – 5. Conclusioni.
Premessa
Abbiamo già avuto occasione di specificare1 come – nell’ambito della disciplina delle industrie insalubri – il termine “industria” non debba essere considerato in senso stretto, bensì secondo un’ampia accezione, essendo idoneo a riferirsi, in ugual modo, a qualsiasi attività2 (non solo industriale) che – in sostanza – possa dar luogo ad occasioni di pericolo3. Una recente decisione del T.A.R. Toscana4 può, da sola, riassumere tutta la questione, andando dettagliatamente a specificare che:
«Il concetto di industria utilizzato dal Legislatore nell’art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, a norma del quale vengono effettuate le classificazioni delle industrie insalubri di prima e seconda classe, non attiene esclusivamente all’attività umana diretta alla produzione di beni mediante procedimenti di carattere artificiale, ma si riferisce sostanzialmente a tutte quelle attività che, modificando la situazione socio-ambientale del territorio, possono dar luogo ad occasioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica…».
Se, con una tale statuizione, si dovrebbe poter dare per scontato che anche un’attività artigianale, ove ne abbia i requisiti, possa (rectius: debba) considerarsi come industria insalubre5, un discorso a sé stante – invece – deve essere riservato alle attività di deposito; le quali, per quanto normalmente enumerate negli elenchi delle industrie insalubri fino ad oggi approvati, hanno destato (a nostro avviso ingiustamente) molte perplessità circa la relativa appartenenza a tale novero e, conseguentemente, tutta una serie di dubbi verso la possibile qualificazione di tali fattispecie come industrie insalubri a tutti gli effetti.
1. – Oggetto della trattazione
La questione che vogliamo esaminare, quindi, non consiste tanto nel fatto che i depositi siano stati, o meno, enumerati negli elenchi approvati con i vari decreti ministeriali (questa è un’evidenza innegabile!!),
quanto che dottrina e giurisprudenza, nonostante il contenuto di tali elencazioni, non abbiano – molto spesso – visto di buon occhio il classificare e considerare come “industria insalubre” una attività di “mera
detenzione di sostanze e/o prodotti”.
Nel vigente elenco delle industrie insalubri del 19946 sono 10 le voci che contemplano attività di deposito7, di per sé, classificabili come insalubri; delle quali riteniamo opportuno riportarne l’elenco per fornire un quadro aggiornato della situazione: deposito di formaggi (IIa – B – 26), deposito di frutta e verdura (IIa – B – 27), deposito di grassi (IIa – B – 28), deposito di mangimi semplici di origine animale e chimico industriale (IIa – B – 41), deposito di ossa e sostanze cornee (Ia – B – 91), deposito di pelli fresche (Ia – B – 92), deposito di piume, mezze piume e piumini - materiale già bonificato - (IIa – B – 46), deposito di rifiuti solidi e liquami (Ia – B – 100), deposito di rifiuti pericolosi (Ia – B – 101), deposito di stracci (IIa – B – 52). In altre 69 voci, dello stesso elenco vigente8, l’attività di deposito viene esplicitamente segnalata, quantomeno, come una delle fasi la cui attuazione determina – comunque – l’insalubrità dell’azienda (anche se fosse soltanto quella la fase dell’attività svolta in relazione a certe sostanze, prodotti o materiali); fra queste voci, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è possibile evidenziare le attività di «deposito di…: aceto (IIa – B – 3), acido cianidrico (Ia – A – 7), acido cloridrico (Ia – A – 8), acido solforico (Ia – A – 16), budella (Ia – B – 16), cloro (Ia – A – 53), esplosivi (Ia –B
– 50), fosforo (Ia – A – 67), gas compressi e liquefatti (Ia – B – 62), gas tossici (Ia – A – 70), idrocarburi (Ia – B – 70), mercaptani (Ia – A – 81), oli essenziali ed essenze (Ia – B – 87), nitroglicerina (Ia – A – 91), solventi alogenati (Ia – B –109), sostanze chimiche classificate come pericolose (Ia – A – 107)9, zolfo (Ia – A – 115), ecc., ecc. …»
C’è subito da notare come una tale presenza di attività di deposito non possa certo dirsi una novità, visto che fin dal primo degli elenchi delle industrie insalubri10si riscontravano voci quali: «depositi di ossa» e «depositi di spazzature», enumerati fra le industrie insalubri di prima classe; così come «depositi di baccalà» e «depositi di pesce», ricompresi fra quelle di seconda. Analoghe indicazioni si sono, poi, succedute nel tempo all’interno degli elenchi posteriori; così che, mentre nel vigente elenco sono complessivamente 79 le voci di insalubrità che – in qualche modo – contemplano la fattispecie oggetto del presente lavoro, nell’elenco anteriormente vigente, approvato con il D.M. sanità 2 marzo 198711, erano 77 le voci – fra quelle di prima e quelle di seconda classe – che interessavano anche (o soltanto) attività di deposito. Nell’elenco ancora precedente, approvato con D.M. sanità 19 novembre 198112, le voci riferite ad attività di deposito erano complessivamente 23. Erano, invece, 22 le voci che si riferivano all’attività di cui trattasi, presenti nell’elenco di cui al D.M. sanità 23 dicembre 197613.
2. – Tendenze opinabili
Tutto questo non è stato, in ogni caso, sufficiente ad impedire che si creassero, ugualmente, delle “correnti di pensiero” tendenti a considerare i depositi come “non classificabili” nel novero delle industrie insalubri. Non vorremmo ripeterci sul concetto di pericolosità delle industrie insalubri14 e sul fatto che questa debba considerarsi non già “in astratto”, bensì “in concreto”15 – quantomeno per l’esercizio di poteri prescrittivi e sanzionatori da parte dell’ Autorità amministrativa –, ma è proprio prendendo atto di come le industrie insalubri vengano trattate (in ragione della loro pericolosità) sia dalla legge sanitaria sia dalla legge di pubblica sicurezza, che si arriva ad inquadrare l’origine del problema che ci sta a cuore. Il «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza» approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, ed attualmente vigente, disciplina con il proprio art. 6416 alcuni aspetti delle industrie insalubri; questo, nonostante che la materia sia esaustivamente e simultaneamente trattata anche dall’altrettanto vigente art. 216 del T.U.LL.SS. del 193417. Le disposizioni contenute nel citato art. 64, circa le predette attività, continuano perciò ad essere “fuori posto” e non esistono dubbi circa l’effettività di una tale duplice trattazione, perché l’art. 64 si interessa proprio di insalubrità e non di incolumità. Di quest’ultima si occupa, invece, il precedente art. 63 dello stesso T.U.LL.P.S., che riguarda gli opifici, gli stabilimenti ed i depositi di sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio (fenomeni, effettivamente, più attinenti ed affini all’aspetto dell’incolumità). Già in altra sede18 abbiamo avuto modo di dimostrare come l’articolo 64 T.U.LL.P.S. debba considerarsi abrogato “ai fini delle industrie insalubri”. Ciò non toglie che TORREGROSSA19, confermando tale abrogazione per «esigenze di armonia e di certezza dell’ordinamento giuridico», arrivi a precisare come ciò valga solo per le attività produttive insalubri, ma non per i “depositi insalubri o pericolosi”, la cui disciplina20 – a sua detta – resta interamente devoluta ai regolamenti locali o, in difetto di questi, ai provvedimenti del Sindaco adottati o adottabili in forza – proprio – dell’art. 64 T.U.LL.P.S.; il quale, pertanto, pur se limitatamente a tali fattispecie, dovrebbe considerarsi ancora in vigore21. Tale autore fornisce un’unica precisazione (attenuativa della drastica scelta prospettata) consistente nel fatto che il deposito possa considerarsi insalubre a condizione che presenti un nesso funzionale con una industria insalubre; in tal caso prevarrebbe nuovamente la disciplina sanitaria e l’attività di deposito tornerebbe a poter essere considerata industria insalubre, in quanto strettamente connessa con un’attività produttiva insalubre. A nostro avviso, invece, non è affatto necessaria l’esistenza di un tale nesso funzionale e ci apprestiamo, di seguito, a fornirne le motivazioni Quello appena illustrato è soltanto uno dei casi in cui le attività di deposito vengono viste – di per sé – “non classificabili” come insalubri. Altre sono le fonti che, analogamente, vorrebbero escludere tali tipi di attività dall’applicazione della disciplina in esame. Basti pensare che GIAMPIETRO22, riguardo al provvedimento di classificazione delle industrie insalubri, afferma che esso è un atto dovuto, riguardante: «…la semplice lavorazione di certe sostanze23, ma non la sola attività di deposito o di stoccaggio (di dette sostanze) senza trasformazione della materia prima». A conferma di ciò lo stesso autore, in altra collocazione24, richiama il T.A.R. Lombardia25 che, in maniera apparentemente accomunabile, nega la
classificabilità come industria insalubre di un deposito di rottami di autoveicoli. Ma v’è dell’altro, giacché questo non è il solo autore che aderisce alla tendenza di cui stiamo parlando.
Possiamo invero richiamare anche DE MARCO 26, il quale non si fa scandalo di indicare che: «…il presupposto dell’insalubrità è stato escluso laddove non si riscontra lavorazione ma soltanto deposito di determinate sostanze: significativa al riguardo (secondo tale autore) è la pronuncia del T.A.R. Veneto27 che ha preso in esame il caso di un privato commerciante, il quale deteneva in deposito oli minerali nonché gas auto e benzina, appunto per venderli; …il Collegio ha riconosciuto la illegittimità di qualunque provvedimento…inteso a classificare tali depositi fra le industrie insalubri…». A completamento di una
rappresentanza chiaramente schierata contro l’iscrizione dei depositi fra le attività insalubri, ci è possibile riportare anche un estratto della massima che scaturisce da una decisione del T.A.R. Piemonte28, da cui risulta:
«…E’ illegittima l’inclusione fra le industrie insalubri di prima classe di un impianto di deposito e stoccaggio di bitumi, nel quale non viene compiuta alcuna attività di produzione, trasformazione di materia prima o, in genere, di lavorazione industriale, non attagliandosi alla fattispecie il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS., che espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche».
Sembra non sussista alcun dubbio sulla compattezza di un simile “fronte di fuoco”, così come – riguardo alle tre sentenze appena esposte – pare non esistano dubbi sul fatto che queste contengano degli elementi, fra di loro, comuni. Il primo elemento è quello di aver preso in esame casi di attività di deposito; l’altro è che, essendo tali, non vengono considerate attività riconducibili al novero delle industrie insalubri.
3. – Analisi critica delle tesi contrapposte
A nostro avviso tali sentenze sono state mal interpretate o scorrettamente generalizzate; se non altro, riteniamo che le relative motivazioni siano state espresse in maniera non del tutto consona o rispondente allo specifico caso trattato! L’affermazione, apparentemente saccente, trova pieno conforto nella realtà dei fatti, in quanto esiste – per ciascuno dei casi esaminati – una spiegazione logica e, soprattutto, “diversa” da quella (posta a fondamento degli annullamenti) consistente nell’esclusione di tali fattispecie dal novero delle industrie insalubri per il solo fatto di: “essere un’attività di deposito”. Riassumendo brevemente la questione, vogliamo ricordare che i casi sopra richiamati riguardavano: un deposito di rottami di autoveicoli29, un deposito di oli minerali, gas auto e di benzina30, ed un deposito e stoccaggio di bitumi31. Effettivamente concordiamo sull’aspetto sostanziale della “inclassificabilità” di queste attività come industrie insalubri!
Ma la ragione di una tale esclusione deve essere attribuita a motivazioni ben diverse da quelle addotte dai giudici o, quantomeno, da quelle “in tal senso” interpretate e riportate dalla dottrina che ne ha fatto uso e/o richiamo.
Il deposito di rottami di autoveicoli non poteva, in effetti, essere classificato come insalubre, per quanto indicato al n° 107 delle attività di prima classe di cui al D.M. 19 novembre 1981, perché l’esatta enunciazione di tale voce era: «Deposito e demolizione di autoveicoli…»32. Per questo caso, quindi, è lo stesso elenco ministeriale (allora vigente) a fornire un preciso motivo di esclusione; prevedendo necessariamente l’abbinamento, e quindi la compresenza, di due diverse attività fra di sé collegate: il deposito connesso con un’attività di demolizione. In assenza di una tale concomitanza non si verifica quella necessaria “stretta corrispondenza” fra l’attività realmente svolta ed il tipo astratto enumerato nell’elenco, venendo così a mancare l’elemento imprescindibile senza il quale non è possibile dar seguito ad una corretta classificazione.
E’ questa mancanza di conformità fra realtà concreta e fattispecie astratta che non poteva consentire l’emanazione di un legittimo provvedimento comunale di classificazione nei riguardi dell’attività esaminata. Appare pertanto evidente come «questa carenza» sia la vera causa dell’annullamento del
provvedimento di classificazione comunale, cui ha dato seguito il Giudice lombardo, e non certo il mero fatto che si trattasse di una attività di deposito (come invece si è lasciato intendere in più occasioni).
In merito al caso del deposito di oli minerali, gas auto e benzina, si possono fornire due spiegazioni distinte. Per un verso è evidente che tale attività non potesse essere classificata come insalubre, a causa della mancanza di corrispondenza fra l’attività di deposito di gas auto e la voce n° 127 di prima classe dell’allora vigente D.M. 12 febbraio 197133. Difatti, la fattispecie astratta indicata nell’elenco con tale numero, menzionava:
«Gas tossici dell’elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n°147…»34, fra i quali non può certo ricomprendersi il “gas auto”.
Allo stesso modo, tale realtà (all’esame del Giudice veneto) non poteva essere ricondotta all’elenco ministeriale neppure per il tramite dell’altra voce di prima classe n° 53: «Benzina: produzione e lavorazione»35; questo perché – all’epoca – il mero deposito di benzina non era specificato fra i tipi di attività classificabili come insalubri. E’ chiaro, quindi, quale sia stato il vero motivo dell’annullamento di tale classificazione da parte del T.A.R.: quel tipo di deposito non era ricompreso fra le fattispecie astratte dell’elenco36, e l’amministrazione locale ha errato nel cercare di ricondurvelo, travisando e tracimando dalle specifiche indicazioni riguardanti le fasi: «produzione e lavorazione», che erano chiaramente indicate “a margine” di questa voce nel testo dell’elenco a quel tempo vigente. Sempre nell’ambito dello
stesso giudizio di fronte al Giudice veneto, appare diversa la situazione riguardante il deposito di oli minerali, perché, in tal caso, la condotta del comune non ci risulta affatto censurabile, ed è contro la decisione del tribunale amministrativo (limitatamente a questo caso specifico) che occorre “puntare il dito”. A ben vedere, infatti, per gli «oli minerali» era effettivamente prevista la specifica voce di insalubrità di prima classe n° 166, la quale, non avendo alcuna particolare indicazione “a margine”, circa le fasi ritenute insalubri, doveva intendersi estesa a tutte le fasi dell’attività in questione37. Quindi, la riconducibilità dell’attività di deposito di oli minerali al tipo astratto allora contenuto in elenco38, non poteva certo essere scartata se non sull’errato presupposto secondo cui “i depositi” (come categoria astrattamente individuata) sono sempre e comunque esclusi dalla classificazione in oggetto.
Questo nostro ricercare meticolosamente dei “motivi di censura” alternativi e diversi da quelli indicati dai Giudici amministrativi, o a questi attribuiti dalla dottrina che a tali decisioni si è rifatta, non deve essere scambiato per un cocciuto tentativo di volersi procurare la ragione “a tutti i costi”, in quanto il vero intento è solo e soltanto quello di perseguire una puntuale e rigorosa applicazione delle “regole” all’epoca vigenti; senza, d’altronde, aver disconosciuto che, delle tre voci di insalubrità utilizzate dal comune per la classificazione dell’attività di cui trattasi, le prime due fossero indubbiamente scaturite da scelte rivelatesi del tutto errate.
Per quanto riguarda il terzo caso (quello esaminato dal T.A.R. Piemonte), l’errore commesso dall’amministrazione comunale consiste nell’aver voluto classificare il deposito di bitumi, riconducendolo alla voce n° 52 di prima classe del D.M. 12 febbraio 1971. E si tratta proprio di un errore, perché, di seguito alla dizione «Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose» – a margine di tale voce – era indicata la precisazione “preparazione e lavorazione”; quindi, proprio nell’elenco ministeriale (allora vigente), veniva esplicitamente statuito che solo queste fasi dell’attività dovevano considerarsi insalubri e non quella di mero deposito. Ancora una volta, perciò, la vera ragione, cui è riconducibile la decisione del Giudice piemontese, consiste nella mancata corrispondenza dell’attività in esame con la dicitura dell’elenco ministeriale39, e non certo nell’aver fatto riferimento all’aforisma: «…i depositi non sono mai attività insalubri».
4. – Negazione di una «Presunzione di escludibilità» dei depositi
Dopo questi indispensabili chiarimenti le decisioni sopra indicate appaiono fortemente ridimensionate, non tanto nel risultato sostanziale da queste prodotto, quanto riguardo alle ragioni che ne sono state causa; potendo sostenere di aver eliminato da tali ragioni la “presunzione” di escludibilità delle attività di mero deposito. Di conseguenza è giunto il momento di cercare di smantellare definitivamente il pregiudizio secondo cui la “lavorazione di certe sostanze” sia il “requisito minimo” (necessario ed indispensabile) per poter considerare, o meno, una certa attività come “insalubre”; riducendo in tal modo al silenzio anche l’affermazione, che normalmente ne discende, secondo cui: «…in assenza di tale fase, il riferimento normativo di cui all’art. 216 T.U.LL.SS. non si attaglia all’attività oggetto d’esame, in quanto la norma espressamente prevede la classificazione di manifatture o fabbriche»40. Che nel 1934 si parlasse solo di manifatture e fabbriche, ma non di depositi (e stiamo volutamente trascurando quanto già detto riguardo al primo elenco delle industrie insalubri del 1895), è un fatto estremamente logico, perché rispondente e adeguato alla mentalità del tempo ed al grado di evoluzione normativa cui, allora, si era pervenuti. Il periodo in cui nasce il vigente T.U.LL.SS. (testo unico delle leggi sanitarie) vedeva come – pressoché – unica fonte di inquinamento: l’industria e l’attività produttiva; quindi non c’è (e non c’era) ragione per cui, all’epoca, ci si dovesse riferire – in maniera esplicita e puntuale – a qualcosa di diverso da essa.
Se questo valeva allora, oggi, secondo una necessaria interpretazione evolutiva (che – logicamente – deve essere utilizzata, sol pensando alle modifiche di “livello esponenziale” compiutesi in tutti i campi), ciò che bisogna considerare importante non è tanto “l’essere attaccati in modo eccessivo alle espressioni
letterali del legislatore del 1934”, quanto il prendere atto e riconoscere l’esistenza di una progressiva individuazione – operata da parte del Consiglio superiore di sanità – di quali siano quelle entità che risultano potenzialmente insalubri; senza potersi permettere di considerare “salubre per forza” una certa fattispecie (che non lo è) per il solo fatto che non risulti specificamente qualificabile come “attività produttiva”.
Ma “frugando bene” e “strizzando gli occhi”, per vedere le cose in maniera più adeguata, possiamo accorgerci che non occorre neppure questo sforzo interpretativo, perché non è affatto vero che, nel 1934 (ma neppure nel 1895), con l’indicazione generica «manifatture o fabbriche» si volessero escludere alcune attività di deposito. Anche stavolta è bene chiarire che non si tratta di una nostra petulante forzatura, ed a sostegno di questa affermazione è possibile citare MACCOLINI41 il quale osserva come, già nell’elenco ministeriale di cui al D.M. 12 luglio 191242, fossero comprese «attività che nulla avevano a che fare con industrie meccaniche e chimiche, come, ad esempio,… i depositi di ossa, di spazzatura, di baccalà e pesce, e di stracci…». A queste è possibile aggiungere – da un nostro attento esame di quel longevo decreto – anche i «depositi di fiammiferi di fosforo » ed i «depositi di solfuro di carbonio». Considerata tale evidenza ci sembra opportuno riutilizzare una citazione fatta da tale autore, a conferma
del fatto che “la forma non può travolgere la sostanza” in quanto «la ragione è figlia del fatto e non il fatto figlio della ragione». Se questo non bastasse, ricordiamo ancora una volta come nel primo elenco delle industrie insalubri del 1895, sia possibile riscontrare la presenza di attività di deposito, confermando come non ci possano essere dubbi sulla logicità di tali inclusioni, stante l’evidenza di come queste attività siano – allora come oggi – causa e fonte di insalubrità.
5. – Conclusioni
A questo punto, richiamando semplicemente tutto quanto finora indicato, e ricordando che è ormai chiaro come anche le attività artigianali, commerciali e di servizi, se ricomprese tipologicamente negli elenchi, non possono che considerarsi delle industrie insalubri, non v’è ragione di poter trattare in maniera diversa le attività di deposito, a condizione che siano, anch’esse, fedelmente riconducibili ad una delle voci dell’elenco ministeriale vigente. Se non risultassero abbastanza convincenti sia la precisazione fatta (in tal senso) dal Ministero della sanità: «…si riferisce a tutte le fasi della lavorazione, ivi compreso il deposito…»43, sia una timida indicazione da parte della giurisprudenza44 (secondo cui, ai fini della classificazione, è «…sufficiente…la fase di immagazzinamento e dell’estrazione di grassi vegetali…»), dovrebbero sicuramente esserlo le 79 le voci di insalubrità, contenute nel vigente elenco ministeriale del
settembre ’94, che – in modo esplicito – prevedono come insalubre anche la fase di deposito. L’evidenza e la logica, ormai, dovrebbero essere risultate sufficienti a debellare ogni tentativo di gretto accostamento a certe espressioni letterali sopra viste (giustificate solo in bocca al legislatore d'altri tempi); una cui tenace ed ottenebrata applicazione, oggi, non può che considerarsi conseguenza (e quindi vittima) di una lettura figlia di un campo visivo sicuramente ristretto ed inadeguato.
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***
(**) DOTTORE IN GIURISPRUDENZA
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335
silvanodiros@email.it – silvanodiros@yahoo.it
(*) Pubblicato in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 10, pag. 1370 – 1379; in www.leggiweb.it (nella sezione articoli del «MENÙ PRINCIPALE»)
1 DI ROSA SILVANO, Industrie insalubri, ma non solo industrie, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 5, pag. 750 – 760.
2 TAR Lazio, Roma, sez. II, 28 settembre 1992, n° 1924, in «Rivista giuridica dell’Ambiente», 1993, fasc. n° 3/4, 534.
3 TAR Sicilia, Palermo, 4 luglio 1984, n° 1357, in «Trib. amm. reg.», 1984, I, 2901; TAR Lombardia, sez. II, 29 dicembre 1987, n° 629, in «Trib. amm. reg.», 1988, I, 425.
4 TAR Toscana, sez. I, 24 novembre 1998, n° 665, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 233.
5 TAR Liguria, sez. I, 27 novembre 1998, n° 549, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 156.
6 Approvato con D.M. sanità 5 settembre 1994, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1994.
7 Di cui 5 di prima classe e 5 di seconda classe.
8 Di cui 67 di prima classe e 2 di seconda classe.
9 Per quanto concerne questa specifica voce si rimanda al precedente lavoro: DI ROSA SILVANO, Anche un effuso può essere classificato come pericoloso – Come abituarsi ad un errore consolidato –, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 4, pag. 589 – 596.
10 D.M. Interno 21 aprile 1895, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri compilato dal Consiglio superiore di Sanità ».
11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987.
12 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 9 dicembre 1981.
13 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1977.
14 Vds. DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? –PRIMA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1816 –1828; DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – SECONDA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1999, fasc. 1, pag. 115 – 126;
15 Cfr.: TAR Campania – Napoli –, sez. III, 24 febbraio 1999, n. 530, in «Trib. amm. reg.», 1999, I, 1504.
16 art. 64: «Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il Podestà provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e se occorre, l’ ufficio del genio civile».
17 Approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 «Testo Unico delle leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 9 agosto 1934, n° 186.
18 DI ROSA SILVANO, Pericolosità delle industrie insalubri: astratta o concreta ? – PRIMA PARTE –, in «L’Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 12, pag. 1822
19 TORREGROSSA Giovanni, voce Industrie pericolose, rumorose e insalubri, in «Enciclopedia Giuridica», Treccani, Roma, 1989, vol. XVI, pag. 1, punto 1.1.
20 Sostenendo implicitamente che tali fattispecie non rientrino fra le tipologie di cui al primo comma dell’ art. 216 del T.U.LL.SS.
21 Ed è a questa particolare situazione che è probabilmente opportuno ricondurre qualche sporadica decisione del giudice amministrativo che richiama ancora oggi tale norma in materia di industrie insalubri. Cfr. TAR Toscana, sez. I, 15 settembre 1990, n° 793, in «Trib. amm. reg.», 1990, I, 3938.
22 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico sanitari delle autorità locali, in «Regione governo loc.», 1985, (5), 47.
23 Secondo l’autore considerata requisito minimo perché si configuri la fattispecie dell’industria insalubre.
24 GIAMPIETRO Pasquale, Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -, in «Comuni d'Italia», 1986, n° 12, 1664.
25 TAR Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10, in «Ragiusan - Rass. giur. Sanità», 1984, fasc. n° 4, 136.
26DE MARCO Ignazio, Attività insalubri, inquinamento e giurisprudenza dei T.A.R., in «Foro amm.», 1976, II, 514, I° cpv.
27 TAR Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213, in «Trib. amm. reg.», 1976, I, 1352.
28 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
29 33Utilizzata per la classificazione da parte del comune, in quel caso specifico.
34 Come altrettanto fa oggi la voce di prima classe A 70 dell’ elenco approvato con il D.M. 5 settembre 1994.
35 La voce corrispondente nel vigente elenco ministeriale è la Ia B 70 «Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione)»
36 Oggi avremmo una situazione diversa, perché – salvo il caso si tratti di un servizio stradale di sola distribuzione – anche il mero deposito di benzina è considerato e ricompreso fra le attività insalubri, e quindi è classificabile come tale.
37 Come chiaramente indicato dalla giurisprudenza e dalle direttive ministeriali: Cfr. TAR Liguria, 4 maggio 1978, n° 207, in «Trib. amm. reg.», 1978, I, 2744; ed anche Circolare 23 settembre 1971, n° 162, Ministero della Sanità - Direzione Generaledei Servizi di Igiene Pubblica Div. VI, pag. 8, punto 1); e la Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministerodella Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
38 Cosa che oggi non è più possibile, perché la corrispondente voce dell’elenco vigente Ia B 88 contiene le specificazioni«lavorazione, rigenerazione» e non la fase di «deposito».T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 25 ottobre 1983, n° 10 (Vds. nota 25).30 T.A.R. Veneto, 26 febbraio 1976, n° 213 (Vds. nota 27).31 T.A.R. Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501 (Vds. nota 28).32 Come altrettanto risulta essere oggi, nel vigente elenco ministeriale approvato con D.M. 5 settembre 1994, alla voce Ia C09.
39 Quindi un errore sostanziale e generale che inficia sempre e comunque un provvedimento di classificazione, qualsiasi sia il tipo di attività che ne risulti oggetto.
40 TAR Piemonte, 6 novembre 1979, n° 501, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 86.
41 MACCOLINI Roberto, commento a: Avicoltura "industria" insalubre , di Cacciavillani Ivone, in «Nuova Rassegna», 1974, I, 43.
42 D.M. Interno 12 luglio 1912, «che approva l’ Elenco delle Industrie Insalubri in riguardo al loro isolamento».
43 Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 4, punto 1).
44 TAR Liguria, 8 novembre 1979, n° 386, in «Trib. amm. reg.», 1980, I, 210.
http://www.ilcaso.it/acustico/d.pdf
http://www.isolapulita.it
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DOSSSIER ITALCEMENTI: ARPA, ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE, D.A.P.,ALL' A. U. L. n. 6.SETTORE IGIENE E SANITÀ PUBBLICA,,MINISTERO DELL'AMBIENTE,E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO,DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, SALVAGUARDIA AMBIENTALE, ASSESSORATO REG.LE ALLA SOLID. SOCIALE ALLA FAMIGLIA ED AGLI ENTI LOCALI SERV. 2 - VIGILANZA E CONTROLLO EE. LL., W. W. F., COMITATO REGIONALE DI LEGAMBIENTE, PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA TECNICA TUTELA AMBIENTALE SERVIZIO INQUINAMETO ATMOSFERICO, DIPARTIMENTO PROVINCIALE A. R. P. A. DI PALERMO, C. P. T A., CO. RE. MI. - CORPO REG.LE DELLE MINIERE DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO, PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
VERBALE RELATIVO AL SOPRALLUOGO PRESSO L’ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE PROT. 9942393 14.X.2005
ATTIVITA’ PRODUTTIVA:
ITALCEMENTI S.p.a. Stabilimento sito in via della cementerie n 10 Isola delle Femmine (PA), in atti rappresentata da: Ing Giovanni La Maestra nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 18.01.1960 nella qualità di Direttore pro-tempore dello stabilimento
Verbalizzanti dr. Ruvolo Vincenzo Dipartimento ARPA di Palermo; dr Andrea Macaluso Dipartimento ARPA di Palermo; Mar.Ca. Domenico Curaro Comandante Regione Carabinieri Sicilia Stazione Isola delle Femmine.
In data 13 ottobre 2005 alle ore 14,45, circa, il personale ARPA sopra indicato a seguito della comunicazione del Direttore Generale ARPA prot 14084 del 26.9.05 assunta a n.s. prot con il num. 9942035 del 3.10.05, si è presentato, unitamente al Comandante della Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al fine di effettuare delle verifiche in relazione alla segnalazione di presunto inquinamento atmosferico prodotto dalla Italcementi s.p.a. nel mese di agosto e successivamente nel mese di settembre 2005.
Gli episodi in oggetto come si evidenzia dalla documentazione fotografica fornita dai Cc si sono verificati in prossimità rispettivamente, dei P.E. E61, E62, E63, ed E64 (estrazione/alimentazione sili muniti di filtri a tessuto) in data agosto 2005, e del P.E. E43 (depolverizzazione scarico clinker a capannone-I camerine) munito di filtro a tessuto.
L’ing La Maestra evidenzia che periodicamente vengono svolte operazioni di controllo ed eventuale manutenzione su tutti gli impianti ed in particolare, di recente, sugli impianti relativi ai P.E.
°E61, in data 27/6, 14/7, 18/8 e tra il 5-7/9 2005;
°E62, in data 14/7, 9/8 e tra il 5-7/9 2005;
°E63, in data 15/7, 11/8 e tra il 5-7/9 2005;
°E64, in data 15/7, 11/8 e tra il 5-7/9 2005;
°E43, in data 17/6,, 8/7 17/8 e 12/9 2005.
Vengono acquisite copie delle date in cui sono state effettuate tali ispezioni da personale della Italcementi spa e copie delle attività effettuate.
Dall’esame dei certificati di analisi relativi alle misure periodiche alle emissioni effettuate nel periodo 15/23 marzo 2005, non si evidenziano superamenti rispetto ai valori prescritti, mentre i dati relativi ai campionamenti effettuati in data settembre-ottobre 2005 non sono ancora disponibili.
Per quanto concerne l’incidente realativo al mese di Settembre l’Ing La Maestra dichiara che in data 11/9/2005 si sono verificati problemi tecnici sull’impianto (P.E. 43) consistenti, nello specifico, nella rottura di alcune maniche filtranti con conseguente aumento della polverosità emessa.
L’incoveniente è stato evidenziato a seguito di una segnalazione esterna e l’impianto è stato fermato, con conseguente blocco della polverosità, in un tempo inferiore ad un’ora. Successivamente si è proceduto al ripristino funzionale del filtro. Dell’avvenuta esecuzione di queste operazioni vengono fornite dalla Italcementi spa i seguenti documenti:
1)Programma giornaliero dei lavori eseguiti dalla ditta manutentrice CEM Montaggi spa in data 12/9/2005;
2)Scheda segnalazione anomalia sala C con la controfirma dell’esecuzione lavori;
3)Copia del modello di comunicazioni interne ed esterne del sistema di gestione ambientale.
Il mar Domenico Curaro evidenzia che la foto dell’incidente avvenuto nel mese di settembre è relativa al giorno 9/9/2005 così come dichiarato dal Sig Marcello Cutino autore delle foto relative; L’ing La maestra dichiara che in quella data (9/9/2005) non risultano dagli atti ulteriori problemi tecnici relativamente all’impianto in oggetto (E43); pur tuttavia risulta agli atti una segnalazione esterna effettuata dal Sig Marcello Cutino realativamente ad una polverosità notata a valle dello stabilimento risolta con la chiusura dei portoni al frantoio Clinker. Di questa segnalazione e del relativo intervento viene fornita copia del modello di comunicazioni interne ed esterne del sistema di gestione ambientale.
Per quanto concerne l0incidente relativo al mese di Agosto l’ing La Maestra dichiara che in data 9/8/2005 sono stati evidenziati alcuni problemi tecnici relativi agli impianti PE E62 (intasamento di uno scarico del filtro), che sono stati risolti nell’arco del turno lavorativo. Dell’evidenza di tali inconvenienti vengono fornite dalla Italcementi spap i seguenti documenti:
1.Esercizio di sala centralizzata relativo al giorno 9/8/2005
Successivamente i verbalizzanti hanno proceduto ad un sopralluogo presso gli impianti in oggetto effettuando anche rilievi fotografici.
In atto si evidenzia che all’interno del capannone materie prime (Petcoke, Clinker, Argilla, Perlite, Gesso, Sabbia, Calcare) (adiacenze P.E. E43 ed E45) viene effettuato stoccaggio e movimentazione a mezzo gru a ponte di materiale pulverulento che produce una emissione diffusa. Si evidenzia altresì che parte del capannone risulta aperto verso l’esterno come da rilievi fotografici.
Il presente verbale, costituito da n 2(due) pagine, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto, in data odierna alle ore 19,30 dai verbalizzanti e dalla parte a cui si rilascia copia.
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
ARPA SICILIA PROT 9943014 PALERMO 7.11.05
Oggetto: Richiesta monitoraggio ambientale Comune di Isola delle Femmine
Al Sindaco di Isola delle Femmine
Alla provincia regionale di Palermo area tutela ambientale e difesa del suolo Direzione Controllo Ambientale e Smaltimento rifiuti
Servizio Inquinamento Atmosferico fax 0916628389
E p.c. Alla Direzione ARPA Sicilia Via ugo La Malfa 169 90146 Palermo fax 0917078691
All’Assessorato territorio ed Ambiente Regione Sicilia Servizio 3 Via Ugo La Malfa 169 90146 Pa lermo fax 0917077504
Con riferimento alla nota prot 11409 del 13.10.2005, che si allega in copia, del Sig Sindaco del Comune di Isola delle Femmine avente per oggetto la richiesta di monitoraggio ambientale relativamente al rispetto dei limiti ambientali degli impianti industriali siti nel territorio di Isola delle Femmine ed in particolare dell’Italcementi spa si ritiene opportuna la convocazione da parte del Sindaco di una Conferenza dei servizi tra tutti i soggetti interessati al fine di definire e programmare gli interventi relativi.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Chimico ed Il Direttore
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
ARPA VERBALE RELATIVO AL SOPRALLUOGO PRESSO L’ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE PROT. 9944173 12.12.2005
ATTIVITA’ PRODUTTIVA:
ITALCEMENTI S.p.a. Stabilimento sito in via della cementerei n 10 Isola delle Femmine (PA), in atti rappresentata da: Ing Giovanni La Maestra nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 18.01.1960 nella qualità di Direttore pro-tempore dello stabilimento. Sono presenti il Per Chimico Vincenzo Guadagna in qualità di Capo Processo e l’Ing Amaro paolo in qualità di Capo Servizi Primari.
Verbalizzanti Dr. Capilli Gaetano ARPA Sicilia Direzione Generale dr. Ruvolo Vincenzo Dipartimento ARPA di Palermo; dr Andrea Macaluso Dipartimento ARPA di Palermo; TPALL Domenico Puleo Dipartimento ARPA di Palermo; Per Chim Sandro Spataro Dipartimento Arpa Palermo; Dr.sa Maria Rita Pecoraio Provincia Regionale di Palermo; ADT Liborio Mammana Provincia Regionale di Palermo.
Il data 6 dicembre 2005 alle ore 9,30 circa, il personale ARPA e della Provincia Regionale di Palermo sopra indicato, si è presentato al fine di effettuare delle verifiche sull’impianto e sui relativi punti di emissione in atmosfera.
Il per chim Guadagna ha illustrato il processo produttivo ed i relativi punti di emissione in atmosfera. Presa visione dell’autorizzazioni alle emissioni D.A. 292717 del 17/3/94, D.A. 871/17 del 6/10/94, D.A. 141/17 del 15/3/95, e D.A. 187/17 del 4/4/97, nonché dei documenti tecnici prodotti dalla Ditta allegati alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale ex art 5 del D.Lgs 372/99, si evidenzia quanto segue:
1)modificazione nella identificazione di alcuni punti di emissione rispetto ai decreti autorizzativi (P.E. E1 e E10);
2) che viene utilizzato il petcoke quale combustibile di alimentazione del Molino Crudo 3 (P.E. E14- macinazione di argilla, sabbia e calcare per la produzione di farina) e del forno 3 (P.E. E35- forno di cottura di farina per la produzione di clinker).
A tal proposito la Italcementi S.pa. dichiara che il petcoke viene trasportato dal porto di Palermo trimestralmente, mediante automezzi e stoccato all’interno della ex cava denominata Raffo Rosso; da qui raggiunge attraverso automezzi il Capannone Materie Prime dello stabilimento dove subisce un processo di macinazione (P.E. E21) e stoccaggio in sili (P.E. E15, E22, E23) prima dell’utilizzo di cui sopra. A richiesta dei verbalizzanti la italcementi non è in grado di fornire la documentazione tecnica allegata ai decreti autorizzativi sopraelencati, ne di indicare quali fossero i combustibili autorizzati, ne la data di inizio di impiego del petcoke; si evidenzia altresì che la natura del combustibile utilizzato non è indicata nei Rapporti di Prova relativi alle misure periodiche delle emissioni in atmosfera effettuate dalla Ditta;
3)le modalità di gestione del petcoke non vengono citate nei decreti autorizzativi ex DPR 203.88 e non sono descritte nelle realazioni anuali prodotte dalla Ditta sul contenimento delle emissioni diffuse;
4)il D.A. 187.17 del 4.4.97 prevede per il P.E. E50 relativo al Molino Cotto 3 (macinazione clinker, perlite, gesso, calcare) il monitoraggio in continuo delle polveri, ossigeno, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, mentre in atto viene effettuato il monitoraggio in continuo esclusivamente delle polveri; la ditta dichiara che gli altri parametri non sono presi in considerazione in quanto il processo avviene a freddo e il fornello è flangiato. Non viene esibita alcuna comunicazione da parte della ditta relativa a tale variazione, né si è a conoscenza di una revizione dei provvedimenti autorizzativi precitati;
5)la ditta effettua attività di recupero rifiuti costituiti da refrattari nella linea di produzione clinker (p.E. E14, E16, E17, E35), e di gessi chimici da desolforazione nella produzione di cemento nel molino cotto 3 (P.E. E50). Di questa attività di recupero non viene data evidenza nelle relazioni analitiche relative ai punti di emissione.
I verbalizzanti richiedono di inviare presso gli uffici in intestazione i seguenti documenti:
a) copia di tutte le documentazioni tecniche allegate ai decreti autorizzativi sopraelencati, oltre a quelle fornite in occasione dei sopralluoghi effettuati dal Dipartimento ARPA di Palermo in data 15.3.05 e 24.6.05;
b) schede tecniche e ventagli caratterizzazioni analitiche delle materie prime e dei combustibili utilizzati;
c) scheda tecnica del forno 3 con relativa potenzialità;
d) relazione sulle attività di recupero rifiuti che indichi i periodi di utilizzo dei rifiuti e la quantità degli stessi a partire dalla comunicazione di effettuazione attività di recupero;
e) schema di processo del ciclo produttivo completo, quantificato nei flussi di massa, e con le indicazioni dei punti di emissione e dei relativi impianti di abbattimento;
f) relazione sulle procedure di manutenzione dei sistemi di abbattimento messe in atto dalla Ditta;
g) che la Italcementi effettui le verifiche in campo previste dal D.M. 21.12.95, dandone comunicazione agli enti in considerazione che le ultime risalgono ad ottobre 2004;
h) copia del verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi in data 22.2.99 relativa al protocollo aggiornato di gestione del sistema di controllo in continuo delle emissioni installato presso la Italcementi.
Si evidenzia che permane quanto descritto nel verbale di sopralluogo effettuato dal Dipartimento ARPA di Palermpo in data 13.10.05 relativo allo stoccaggio e movimentazione a mezzo di gru a ponte di materiale pulverulento all’interno del capannone materie prime (petcoke, clinker, argilla, perlite, gesso, sabia, calcare) (adiacenze P.E. E43 ed E45), (parzialmente aperto sul lato Trapani) con la produzione di emissione diffusa. A tal proposito si richiede alla Italcementi quali verifiche siano state effettuate al fine di valutare l’entità delle emissioni prodotte, e di produrre documentazione scritta.
L’Ing Amaro dichiara che in data odierna in occasione del sopralluogo presso il capannone materie prime il carroponte operava in zona argilla e che quindi vista la posizione dei verbalizzanti non si intravedeva materiale polverulento in sospensione.
Si richiede alla ditta che quanto richiesto ai punti di cui sopra venga fatto pervenire entro il termine di giorni 15 L’Ing Amaro evidenzia che all’atto del sopralluogo risulta assente il Responsabile dello stabilimento, l’Ing Giovanno La Maestra, e che per motivi di servizio il Per Chim Guadagna si è dovuto allontanare al momento della stesura del presente verbale.
Il presente verbale, costituito da n3(tre) pagine, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto, in data odierna alle ore 20,10 dai verbalizzanti e dalla parte a cui si rilascia copia.
Prot. 9945311
del 25/1/2006
VERBALE RELATIVO AL SOPRALLUOGO PRESSO L'ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
ATTIVITÀ' PRODUTTIVA:
ITALCEMENTI S.p.A. Stabilimento sito in via della Cementerie n° 10 Isola delle Femmine (PA), in atti rappresentata da: Ing. Giovanni La Maestra nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 18/01/1960 nella qualità di Direttore pro-tempore dello stabilimento. E' presente l'Ing. Amaro Paolo in qualità di Capo Servizi Primari.
VERBALIZZANTI:
Dottssa Anna ABITA Dipartimento ARPA di Palermo
Dott Vincenzo RUVOLO Dipartimento ARPA di Palermo
TPALL Domenico PULEO Dipartimento ARPA di Palermo
Per. Chim. Rosalia ALAGNA Dipartimento ARPA di Palermo
In data 24 gennaio 2006 alle ore 10.00 circa, il personale ARPA sopra indicato, si è presentato presso lo stabilimento Italcementi al fine di effettuare un sopralluogo presso il deposito di combustibile solido (pet-coke) in località Raffo Rosso e delle verifiche sull'impianto e sui relativi punti di emissione in atmosfera.
Sono state presentate ed acquisite l'autorizzazione edilizia del Comune di Isola delle Femmine del
5/4/01 relativa alla realizzazione del deposito completa di relazione descrittiva del deposito redatta dall'ing. Enzo Denti per conto di Italcementi s.p.a. e del nulla osta della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.
Il sito è allocato in un'area precedentemente oggetto di attività estrattiva. In particolare il pet-coke
viene depositato in una parte dell'area lunga circa 150 metri e larga 40 metri il cui fondo è stato impermeabilizzato con 50 cm circa di argilla (foto 1). La delimitazione dell'area è riportata nella fotocopia di una fotografia fornita dalla ditta, che si allega. Tale zona si presenta su due lati (sud e ovest) con una quota superiore di circa 1 metro rispetto al resto (foto 40), sul lato est confina con una vasca di raccolta acque e a nord risulta limitrofa una parte ad un altipiano ed una parte vicina ad una scarpata.
Sui lati sud e nord dell'area di stoccaggio sono posti degli irrigatori a pioggia (foto 50).
L'area esterna confinante con l'area di stoccaggio non è stata impermeabilizzata in alcun modo e presenta un terreno di tipo calcareo.
Le acque di percolamento dovrebbero essere convogliate all'interno della vasca (foto 7) esclusivamente grazie alla pendenza del fondo del sito di stoccaggio. Tale vasca è collegata tramite una stazione di pompaggio ad un serbatoio (foto 4). Tale sistema, a circuito chiuso, alimenta l'impianto di irrigazione e l'impianto antincendio. Un sistema di galleggianti dovrebbe garantire che il livello delle acque non superi i margini della vasca.
Al momento del sopralluogo erano in atto delle attività di manutenzione per ripristinare i cumuli di contenimento dell'area di stoccaggio e le pendenze idonee a far confluire le acque piovane nell'interno della vasca.
In una zona non impermeabilizzata a sud del sito di stoccaggio si evidenzia un cumulo di argilla di
colore scuro presumibilmente contaminata da pet-coke (foto 3). Tale materiale, secondo quanto affermato dalla ditta, è stato asportato dal sito di stoccaggio e momentaneamente stoccato in quella zona, in attesa di essere ridepositato sul sito di provenienza.
Complessivamente nell'area sud-ovest sono presenti alcune pozze d'acqua (foto 2 - 44) e varie quantità di pet-coke sparse sul terreno (foto 51).
Nei cumuli di contenimento, attorno alla zona di stoccaggio, è presente del materiale che in alcune zone risulta di colore scuro, probabilmente contaminato da pet-coke.
Nella zona ad est, limitrofa alla vasca di raccolta acque, si osserva uno straripamento dell'acqua stessa sull'area circostante non impermeabilizzata (foto 60 - 63 - 64). In particolare questa zona, che si estende fino alla scarpata nord, presenta evidenti segni di contaminazione quali il colore del terreno molto scuro in maniera compatta ed estesa in tutto lo strato superficiale (foto 65 - 66 - 67 - 69), oltre a diversi pezzi di pet-coke (foto 38 - 58 - 72 - 73).
La scarpata confinante a nord con l'area di stoccaggio presenta due conglomerati di pet-coke di dimensioni circa 1 x 0.7 m (foto 74 - 75).
L'area sottostante la scarpata si presenta attualmente coperta da vegetazione per cui non è stato possibile valutare eventuali contaminazioni della zona.
Sempre a nord a ridosso dell'altopiano si osserva una contaminazione del terreno, esterno all'area di stoccaggio, favorito attualmente dalle cospicue piogge e dalla mancanza dei cumuli di contenimento su questo lato dell'area di stoccaggio (foto 36).
Successivamente si è effettuato un sopralluogo presso i P.E. denominati: E21, E22, E23, E35, 14 ed E15, (camini le cui emissioni sono in relazione all'utilizzo di pet-coke all'interno dello stabilimento), al fine di valutarne il contesto e predisporre tutte le fasi preliminari all'esecuzione delle successive misure.
Dal sopralluogo di cui sopra si evidenzia:
a) i punti di prelievo relativi ai camini E22, E23 ed E15, presentano difformità nella direzione del flusso rispetto a quanto riportato nelle relazioni di analisi relative ai campionamenti effettuati dalla Italcementi nell'ottobre 2005;
b) che il posizionamento del tronchetto di prelievo non risulta idoneo al fine di garantire condizioni di flusso rappresentativo durante il campionamento.
Si comunica al Direttore di stabilimento che a far data dal 01/02/2006 questo Dipartimento ARPA, inizierà un ciclo di campionamenti e misure ai suddetti camini di emissione e pertanto si richiede di predisporre:
1) un calendario di attività dello stabilimento, da far pervenire preventivamente a questo Dipartimento, che consenta di effettuare le misure ed i campionamento nelle "condizioni di esercizio più gravoso" così come previsto dal D.M. 12/07/1990, nell'arco di tempo interessato pari a circa otto ore per ciascun camino;
2) L'adeguamento dei punti di prelievo dei camini E21, E23 ed E25 a quanto previsto dalle norme
UNI.
I verbalizzanti richiedono di inviare i seguenti documenti:
a)lo stralcio planimetrico relativo all'area del deposito di pet-coke;
b)i controlli analitici effettuati sui pozzi 1 e 2 ubicati all'interno dello stabilimento in dirczione nord ed ad una distanza di circa 1000 m rispetto il deposito del pet-coke;
e)eventuale documentazione presentata dalla Italcementi in corso di richiesta di autorizzazioni varie attestante l'utilizzo di pet coke quale combustibile solido utilizzato all'interno dello stabilimento.
In occasione dei sopralluoghi sono stari effettuati dei rilievi fotografici che costituiscono parte integrante del presente verbale e che si rilasciano in copia informatica alla parte.
La parte si riserva di presentare successivamente eventuali osservazioni in merito.
Il presente verbale, costituito da n°3 (tre) pagine, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto, in data odierna alle ore 18.30 dai verbalizzanti e dalla parte a cui si rilascia copia.
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
Arpa 30 gennaio 2006 prot 9945432
Comune di Isola delle Femmine; Assessorato Regionale Territorio Ambiente Servizio 4 Via Ugo La Malfa 169; Provincia Regionale di Palermo Direzione Controllo Ambientale Via San Lorenzo 312/g Palermo; Settore Igiene e sanità Pubblica AUSL 6 Via Siracusa 45 Palermo; D.S. 8 AUSL & Carini; Italcementi s.p.a. Via delle cementerei 10; e p.c. Prefettura di Palermo Ufficio del Governo; Procura della Repubblica c.a. Dottoressa Contraffatto (pp nr 3076/2005 mod 45); ARPA Sicilia Direttore Generale.
Oggetto: relazione del sopralluogo presso il deposito di combustibile solido (pet-coke) in località Raffo Rosso della Ditta Italcementi S.p.a. Stabilimento sito in via della Cementerei 10 Isola delle Femmine. (pa).
In riferimento al verbale di sopralluogo prot. 9945311 del 25-01-06, effettuato in data 24-01-06 presso il deposito di combustibile solido (pet-coke) della Ditta Italcementi S.p.a. Stabilimento sito in via della Cementerei n 10 Isola delle Femmine (PA) , si evidenzia quanto segue:
°Il deposito di pet-coke viene effettuato in una parte di un’area, allocata in una zona precedentemente oggetto di attività estrattiva, impermeabilizzata con 50 cm circa di argilla.
°L’area esterna confinante con l’area di stoccaggio non è stata impermeabilizzata in alcun modo e presenta un terreno di tipo calcareo.
°Complessivamente l’area non impermeabilizzata presenta alcune pozze d’acqua e varie quantità di pet-coke sparse sul terreno.
°Le acque di percolamento dovrebbero essere convogliate all’interno della vasca esclusivamente grazie alla pendenza del fondo del sito di stoccaggio. Un sistema di galleggianti dovrebbe garantire che il livello delle acque non superi i margini della vasca.
°Nella zona limitrofa alla vasca di raccolta acque si è osservato invece uno straripamento dell’acqua stessa sull’area circostante non impermeabilizzata. In particolare questa zona presenta evidenti segni di contaminazione quali il colore del terreno molto scuro in maniera compatta ed estesa in tutto lo strato superficiale, oltre a diversi pezzi di pet-coke.
Si precisa che il pet-coke dalla scheda di sicurezza, acquisita nell’ambito di un servizio presso l’Autorità Portuale di Palermo durante le attività di scarico del pet-coke stesso, contiene una percentuale di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) inferiore al 15%, una percentuale di vanadio e nichel rispettivamente inferiore al 0,3%. La sostanza è inoltre classificata come pericolosa (Xn) e categoria cancerogena 3.
In considerazione di ciò, a nostro avviso, andrebbero effettuati sul sito i seguenti interventi:
°messa in sicurezza di emergenza per quanto concerne lo straripamento delle acque dalla vasca di raccolta, il materiale depositato sull’area non impermeabilizzata e la mancanza di una protezione lungo la scarpata confinante a nord con l’area di stoccaggio;
°Caratterizzazione di tutta la zona limitrofa al deposito e interessata dalla contaminazione del pet-coke, sia per quanto concerne le acque sotterranee che il suolo e sottosuolo, al fine di valutare un intervento di bonifica;
°adeguata impermeabilizzazione di tutto il fondo della cava, a prescindere dall’esito della caratterizzazione, in modo di avere delle zone sicure, limitrofe al deposito, su cui effettuare le attività di manutenzione e di transito dei mezzi che compiono le operazioni di carico e scarico. A tale proposito andrebbe inoltre predisposta una zona di lavaggio dei mezzi in modo da evitare la diffusione del pet-coke nelle aree circostanti;
°realizzazione di una canalizzazione di drenaggio per le acque di percolazione;
°predisposizione di un piano di monitoraggio sulle acque e sull’aria per controllare rispettivamente l’efficacia del sistema di impermeabilizzazione ed il contenimento delel emissioni diffuse.
Ai sensi dell’art 8 del D.M. 471/99, si comunica per i provvedimenti di competenza agli Enti in indirizzo quanto sopra evidenziato.
Si allega copia del verbale di sopralluogo e della scheda di sicurezza del pet-coke. Dirigente chimico Dr Anna Abita Il direttore Dr. Luigi Librici
Palermo 30-01-06
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO Protocollo n. 3975
Del 15/03/2006 II SINDACO
VISTA la nota dell'A.R.PA, introitata il 31/01/2006 - protocollo n. 1554, con cui viene trasmessa la relazione di sopralluogo effettuato presse il deposito di combustibile solido (pet-coke) sito in questo Comune, in località Raffo Rosso della ditta ITALCEMENTI s.p.a. - stabilimento sito in via Delle Cementerie n. 10;
VISTA la nota dell'AUSL 6, Dipartimento di Prevenzione del 10/03/2006 prot. 437/IP, introitata al nostro protocollo n. 3965 del 15/03/2006, con la quale si chiede di adottare i necessari provvedimenti al fine di salvaguardare l'ambiente dalle situazioni di pericolo;
PRESO ATTO dalla relazione sopra citata che in riferimento al sopralluogo effettuato dall'A.R.P.A. è risultato che:
1.il deposito di pet-coke viene effettuato in una parte di un'area allocata in una zona precedente oggetto di attività estrattiva, impermeabilizzata con cm. 50 circa di argilla;
2.L'area esterna confinante con l'area di stoccaggio non è stata impermeabilizzata in alcun modo e presenta un terreno di tipo calcareao;
3.complessivamente l'area non impermeabilizzata presenta alcune pozze d'acqua e varie quantità di pet-coke, sparse sul terreno;
4.le acque di percolamento dovrebbero essere convogliate all'interno della vasca esclusivamemente grazie alla pendenza del fondo del sito si stoccaggio. Un sistema di galleggiamenti dovrebbe garantire che il livello delle acque non superi i margini della vasca.
5.nella zona limitrofa alla vasca di raccolta acque si è osservato invece uno straripamento dell'acqua stessa sull'area circostante non impermeabilizzata. In particolare questa zona presenta evidenti segni di contaminazione, quali il colore del terreno molto scuro in maniera compatta ed estesa in tutto lo stato superficiale, oltre a diversi pezzi di pet-coke.
CONSIDERATO che è necessaria la messa in sicurezza del sito, come prescritto nella relazione a firma del dirigente chimico del Dr. Anna Abita e del Direttore Luigi Librici;
VISTA il D.M. del 25/10/1999 - n. 471;
VISTI gli atti;
per tutto quanto sopra
DIFFIDA
(Al SENSI DEL D.M. 25/10/1999- N. 471 -ART. 8)
La ditta ITALCEMENTI s.p.a. ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-9-10 e 11 di cui al DM 471/1999, come meglio indicato nella nota dell'ARPA del 30/01/2006, ovvero:
1.messa in sicurezza di emergenza per quanto concerne lo straripamento delle acque dalla vasca di raccolta, il materiale depositato sull'area non impermeabilizzata e la mancanza di una protezione di una scarpata confinante a nord con l'area di stoccaggio;
2.caratterizzazione di tutta la zona limitrofa al deposito ed interessata dalla contaminazione del pet-coke, sia per quanto concerne le acque sotterranee che il suolo e sottosuolo, al fine di valutare la necessità di un intervento di bonifica.
3.adeguata impermeabilizzazione di tutto il fondo della cava, a prescindere dall'esito della caratterizzazione, in modo da avere delle zone sicure, limitrofe al deposito, su cui effettuare le attività di manutenzione e di transito dei mezzi che compiono le operazioni di carico e scarico. A tale proposito andrebbe inoltre predisposta una zona di lavaggio dei mezzi, in modo da evitare la diffusione del pet-coke nelle aree circostanti.
4.realizzazione di una canalizzazione di drenaggio per le acque di percolazione.
5.predisposizione di un piano di monitoraggio sulle acque e sull'area per controllare rispettivamente l'efficacia del sistema di impermeabilizzazione ed il contenimento delle emissioni diffuse.
Si allega copia della nota dell'AUSL e copia del verbale dell'ARPA.
IL SINDACO
Prof. Gaspare Portobello
ITALCEMENTI p.Mes DCTI/SECO Raccomandata r.r.
Isola delle femmine 16.03.2006
Comune di Isola delle Femmine; Assessorato Regionale Territorio Ambiente Servizio 4 Via Ugo La Malfa 169; Provincia Regionale di Palermo Direzione Controllo Ambientale Via San Lorenzo 312/g Palermo.
Protocollo del Comune di Isola 22.03.06 n 4331
Oggetto: Italcementi S.p.a. cementeria di Isola delle Femmine- Diffida Comune di Isola delle Femmine prot del 15.03.06
In relazione alla diffida in oggetto e facendo seguito alla nostra i. TAC/04 del 14.03.06, con la presente segnaliamo quanto segue:
° La messa in sicurezza di emergenza per quanto concerne la fuoriuscita delle acque era in corso già alla data del sopralluogo ARPA. Le opere mirate alla riduzione del rischio “straripamento” della fossa di contenimento delle acque meteoriche e quelle per la realizzazione di argini atti a migliorare la regimazione delle acque piovane nell’area del carbonile nonché il loro drenaggio verso la vasca di raccolta sono state completate.
° Sono state rimosse completamente le tracce di materiale accidentalmente depositatosi sull’area non impermeabilizzata dedicata esclusivamente al transito degli automezzi.
° E’ stato conferito incarico ad una società specializzata per l’effettuazione di una caratterizzazione dell’area circostante il carbonile e delle acque sotterrane.
In meriot ai punti 3,4 e 5 della diffida in oggetto facciamo riferimento a quanto comunicato con la ricordata nostra nota del 14.3.06.
Riservandoci di tenerVi informati in merito alla caratterizzazione in corso, desideriamo tuttavia precisare che non riteniamo sussistere i presupposti alla base della diffida e che, pertanto, gli interventi di cui sopra – pur costituendo sostanziale adempimento a quanto prescritto – sono da noi intesi quale mezzo al fine di raggiungere gli obiettivi che ci si era comunque posti già prima della notifica della diffida.
Siamo a disposizione e porgiamo distinti saluti. Cementeria di Isola delle Femmine Il Direttore
DIPARTIMENTO A.R.P.A. PROVINCIALE - PALERMO REGIONE SICILIANA
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO E MISURE DELLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:
ITALCEMENTI S.p.A. Stabilimento sito in via delle Cementerie n° 10 Isola delle Femmine (PA), in atti rappresentata da: Ing. Giovanni La Maestra nato a Francavilla di Sicilia (ME) il 18/01/1960 nella qualità di Direttore pro-tempore dello stabilimento.
VERBALIZZANTI:
Dott. Vincenzo RUVOLO
TPALL Domenico PULEO
Per. Chimico Sandro SPATARO
Dipartimento ARPA di Palermo
In data 17 marzo 2006 alle ore 10.30 circa, il personale sopra indicato, ha redatto presso la Italcementi S.pA il presente verbale relativo alla campagna di campionamenti e misure ad alcuni dei camini di emissione dello stabilimento, in particolare a quelli denominati come E35, E14, E21, E23, E24 ed E15 D.A. n 292/17 del 17/03/94; dal DA. n 141/17 del 15/03/95; D.A. n 1051/17 del 21/12/93, e contestualmente a misure di polverosità lungo le vie di corsa (lato Palermo e lato Capaci) del Capannone deposito Materie Prime.
Sono presenti alla stesura del presente verbale i sigg. Marco Messina nato a Bergamo il 24/01/55 e Dario Gambirasio nato a Presezzo (BG) il 06/04/65 dipendenti della ITALCEMENTI Servizio Ecologia, e l’ing. Paolo Amaro nato a Palermo il 17/07/1974 Capo Servizi Primari dello Stabilimento.
Si da atto con il presente verbale che le operazioni di campionamento e misura ai camini sopraelencati sono state effettuate nei giorni 23, 24, 27 e 28 febbraio 2006 e nei giorni 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 e 17 alla presenza del personale della Italcementi Servizio Ecologia, e che per ciascuna delle operazioni effettuate sono stati redatti appositi verbali di campionamento e rilievi fotografici che vengono allegati e costituiscono parte integrante del presente verbale.
Sia i verbali di campionamento che i rilievi fotografici vengono controfirmati dalle parti. In allegato ai verbali di campionamento sono riportate sia le condizioni operative e di marcia degli impianti durante le misure di caratterizzazione (gli impianti funzionavano a regime e nelle condizioni di esercizio più gravose), che i report delle misure effettuate (velocità, temp. portate ecc.).
Le operazioni di campionamento e misura sono state condotte secondo quanto previsto dalle UNI 10169 2001, uni EN 13284-1 2003, e DM 25 agosto 2000, compatibilmente con le condizioni di marcia degli impianti e della disposizione dei punti di prelievo.
Si comunica alla parte che le operazioni analitiche relative ai campionamenti effettuati avranno inizio il giorno 20 marzo 2006 alle ore 10.00 presso i locali del Dipartimento ARPA di Palermo e continueranno nei giorni successivi fino a completamento.
La parte dichiara che le postazioni di prelievo di polvere sulle vie di corsa del capannone sono ambienti di lavoro ove vi è solo saltuariamente presenza di personale il quale, di norma, opera all'interno delle cabine delle gru. In particolare la postazione lato Capaci è posizionata a ridosso delle celle del Capannone a 1,5 m circa dalla rotaia del carroponte. La polvere presente in prossimità di tali postazioni, generata dalla movimentazione dei materiali nel capannone, è costituita da particelle grossolane la cui ricaduta interessa principalmente le vie di corsa del Capannone stesso e comunque gli ambienti interni la Cementeria.
Il presente verbale, costituito da n°2 (due) pagine, previa lettura e conferma, viene chiuso e sottoscritto, in data odierna alle ore 11.45 dai verbalizzanti e dalla parte a cui si rilascia copia.
ARPA
Prot. n. 9947158
Oggetto: trasmissione rapporto dì prova relativo al campione di pet coke effettuato da questo DAP il 13 gennaio 2006 presso il porto di Palermo.
Autorità Portuaria di Palermo
Via Piano dell’Ucciardone 4 - 90139 Palermo - Fax 091.63474291
Capitaneria di Porto Palermo
Fax 091325519
Direzione Generale ARPA SICILIA
via Ugo La Malfa - 90146 Palermo - Fax 091.7078691
AUSL 6 Palermo
Al Dipartimento di Prevenzione
Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica
Fax 091.7032607
AUSL 6 Palermo
Dipartimento di Prevenzione
Area Dipartimentale di Tutela e
Sicurezza Ambienti di Lavoro - Palermo
Fax 091340861
Impresa Portuale NEW PORT
Banchina Puntone Porto di Palermo
Fax 091- 361581
Agenzia Pietro Garbaro
Via P.pe di Belmonte. 55 Palermo
Fax 091-329990
e p.c. Italcementi S.p.A
via delle Cementerie n°10
Isola delle Femmine
Fax 035.244905
Assessorato Territorio ed Ambiente
Regione Sicilia - Servizio 3
Via Ugo la Malfa 169
90146 Palermo
Fax 091-7077504
Alla Provincia Regionale di Palermo
Area Tutela Ambientale e Difesa del Suolo
Direzione Controllo Ambientale e Smaltimento Rifiuti
Servizio Inquinamento Atmosferico
Fax 091-6628389
Si trasmette il rapporto di prova relativo al campione di pet coke effettuato da questo DAP il 13 gennaio 2006 presso il porto di Palermo, proveniente dalla stiva della M/N Amber K, prelevato dalla benna di carico/scarico. Il pet coke era destinato alla Ditta ITALCEMENTI S.p.A. sita in via delle Cementerie n° 10 a Isola delle Femmine (PA).
I risultati relativamente al contenuto di IPA e di vanadio e nichel rientrano con quanto previsto nella scheda di sicurezza, che riporta una percentuale di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) inferiore al 15%, una percentuale di vanadio e nichel rispettivamente inferiore allo 0.3%.
In ogni caso le emissioni diffuse che si determinarlo durante le operazioni di carico e scarico dovrebbero essere oggetto di adeguate misure sia per la tutela dell'ambiente che per la sicurezza coi lavoratori, visto il tipo di contaminanti che comunque vengono veicolati, come già ampiamente evidenziato da questa Agenzia nel corso della riunione tenutasi in data 1 Dicembre 2005 presso gli Uffici dell'Autorità Portuale di Palermo.
Dirigente Chimico Dr Anna Abita
Il Direttore Dr Luigi Librici
Palermo, 29/03/2006
ARPA
Campione n° 20060113-378 PET COKE
Campione Risultato
2 Acenaphthylene <0,01
3 Acenaphthene 0,47
4 Fluorene 3,05
5 Phenanthrene 2,81
6 Anthracene 1,23
7 Fluorantene 0,45
8 Pyrene 2,15
9 Benz a anthracene 2,72
10 Chrysene 3,12
11 Benzo b+k+j fluoranthene 1,29
12 Benzo a pyrene 3,52
13 Indeno 1,2,3-co pyrene/ 0,50
14 Dibenz a,h antracene 0,79
15 Benzo ghi pendene 2,05
Sommatoria (8,9,10.12.13,14.15) 14,80
u.d.m.su s.s. mg/kg
Responsabile della supervisione tecnica - Chimico dr. Anna Abita
ARPA
Campione n. 20060113-378
Tipologia: Petcoke
19/01/06
u.d.m. mg/kg s.s.
Metodo Analisi: ISO 11466 + EPA 200.7
ICP - AES: *
Parametro Risultato
Vanadio (V) 1092.0
Nichel (Ni) 211.1
dott. Chimico Giacomo Manno
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX D.M. 4171/99 12 APRILE 2006 (introitato a protocollo Comune di isola 13.04.06 DEPOSITO DI COMBUSTIBILI SOLIDI IN LOCALITA' "RAFFO ROSSO" ISOLA DELLE FEMMINE
1 Introduzione
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Diffida del Sindaco di Isola delle Femmine prot.n.3975 del 15 marzo 2006, Italcementi S.p.A. con la presente intende formulare una proposta di piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99 relativo alla area di deposito di combustibile solido (coke di petrolio) in località "Raffo Rosso".
Il piano, elaborato nel presente documento, è stato redatto con riferimento alle linee guida dell'Allegato 4 del D.M. n. 471/99 "Regolamento recante alteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".
Come disposto dal D.M. 471/99, il piano di caratterizzazione in oggetto è articolato nelle seguenti sezioni:
• Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti: in questa sezione sono compendiati tutti i dati funzionali ad una dettagliata descrizione del sito in esame.
• Caratterizzazione del sito: sono sintetizzate le caratteristiche specifiche del sito in termini di natura del sottosuolo.
• Formulazione preliminare del Modello Concettuale: sono presi in esame i principali percorsi di migrazione delle potenziali sorgenti di contaminazione ed i potenziali recettori.
• Piano di investigazione iniziale: è descritto il piano di investigazione previsto al fine di approfondire e meglio comprendere la struttura del sottosuolo ed i fenomeni di contaminazione dello stesso.
2 Normativa per la tutela del suolo e del sottosuolo
II riferimento normativo per la valutazione dello stato di contaminazione di un sito è l'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 dal titolo "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997. In tale articolo è indicato come compito del Ministero dell'Ambiente predisporre i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.
In ottemperanza a tale articolo è stato emanato il Decreto Ministeriale n° 471 del 25 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, che rappresenta il decreto di attuazione di quanto preliminarmente predisposto dall'art. 17 del D.Lgs.22/97.
In particolare, in tale Decreto Ministeriale, sono definiti:
• i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
• le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
• gli elementi e le informazioni che debbono essere inserite nella redazione del Piano di Caratterizzazione;
• i criteri generali per la messa in sicurezza, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei relativi progetti.
Sono inoltre esplicitati, anche se già delineanti nel precedente art. 17 del D.Lgs.22/97, i tempi e le modalità di notifica di pericolo di inquinamento e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza da predisporre da parte di chi cagiona un inquinamento. Sono inoltre esplicitate le modalità di comportamento per interventi ad iniziativa degli interessati, i criteri di bonifica e i protocolli per lo sviluppo e l'applicazione dei piani di bonifica stessi.
3 Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti
3.1 Inquadramento territoriale
II sito si trova nel Comune di Isola delle Femmine (PA) a circa 12 Km da Palermo lungo l'autostrada Palermo - Mazara del Vallo, è delimitato a Sud dai rilievi dei Monti di Palermo e a Nord dal Mar Tirreno.
Gli altri centri urbani circostanti sono quelli di Capaci a 2 km e il quartiere di Sferracavallo a 4 Km. Nella zona vi sono piccoli insediamenti industriali e artigianali. Oltre alla ferrovia, l'altra importante infrastruttura viaria è costituita dall'autostrada A29 il cui tracciato lambisce la cementeria.
L'area di deposito di combustibile solido (pet-coke), a servizio della cementeria di Isola delle Femmine, si trova tra l'autostrada e il versante roccioso che si raccorda alla fascia litoranea pianeggiante.
3.2 Evoluzione storica del Sito
A partire dal 1958 presso il sito ha avuto luogo la coltivazione della cava di calcare, denominata "Raffo Rosso", per la produzione di materia prima per la cementeria di Isola delle Femmine. L'attività di cava è proseguita fino al 2000.
A partire dal 2001, presso la località Raffo Rosso si è effettuata l'attività di deposito del combustibile solido (pet-coke) e tale attività, descritta in seguito, è tuttora in essere.
3.3 Descrizione delle attività in essere
Presso l'area di "Raffo Rosso" è realizzato uno stoccaggio di combustibile solido (pet-coke), tale da garantire l'autonomia funzionale degli impianti della cementeria di Isola delle Femmine e da consentire la ricezione del prodotto scaricato da navi delle dimensioni utilizzate per il trasporto marittimo di combustibili solidi.
Il suddetto carbonile è realizzato ed esercito in virtù dell'Autorizzazione Edilizia n. 10/2001, rilasciata dal Comune di Isola delle Femmine il 5/4/2001.
Il deposito è costituito da un cumulo a cielo aperto di dimensioni massime pari a:
• larghezza 40 m
• lunghezza 150 m
• altezza 5 m
per un volume stimato di 24000 m3 (pari a circa 20000 t).
Il combustibile è trasportato dal porto di Palermo al deposito tramite automezzi. Le varie fasi di movimentazione sono effettuate tramite apposite pale gommate, che provvedono, oltre alla formazione del cumulo, alla ripresa del combustibile ed al carico degli automezzi impiegati per il trasporto al capannone di stoccaggio presso la cementeria.
Il deposito si trova in una zona non visibile dall'esterno, in quanto delimitata da scarpate su tre lati e dal fianco della collina sul quarto. In particolare il piano di fondo è a quota pari a circa 7 m s.l.m., mentre la sommità delle scarpate si trova a quote variabili tra i 30 e 40 m s.l.m.
Il fondo del deposito è impermeabilizzato tramite la stesura di uno strato di circa 50 cm di argilla rullata e compattata. La pendenza del fondo è stata rimodellata in modo da far confluire l'acqua piovana in una fossa di raccolta anch'essa impermeabilizzata, da cui le acque sono recuperate in ricircolo ed inviate tramite una stazione di pompaggio al serbatoio di alimentazione dell'impianto di spruzzamento del cumulo stesso, costituito da quattro irrigatori posti ai lati maggiori del cumulo di pet-coke allo scopo di garantire alla superficie del cumulo un'idonea umidità, funzionale sia ad evitare la dispersione di polveri che come misura antincendio.
Si rimanda agli Allegati 1 e 2 per un inquadramento planimetrico e per le sezioni dell'area di cava adibita a stoccaggio di pet-coke.
3.4 Messa in sicurezza dì emergenza
Con riferimento al punto 1 della Diffida del Sindaco di Isola delle Femmine del 15 marzo 2006 (messa in sicurezza di emergenza), si precisa che per far fronte ad eventi di natura meteorica eccezionali (quali quelli registrati negli scorsi mesi) è stata portata a termine una serie di operazioni mirate alla riduzione del rischio di "straripamento" della fossa di contenimento delle acque meteoriche, consistenti nella realizzazione di argini atti a migliorare la regimazione delle acque piovane nell'area del carbonile ed il loro drenaggio verso la vasca di raccolta.
È inoltre in corso di realizzazione una vasca per il lavaggio delle ruote dei mezzi di movimentazione del combustibile, al fine di evitare il trascinamento di residui di pet-coke all'esterno dell'area di stoccaggio.
4 Caratterizzazione del sito
4.1 Area di studio
L'area di deposito di combustibile solido in località "Raffo Rosso", a servizio della cementeria della Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine, si colloca nell'area di un'antica falesia.
Infatti percorrendo la zona dal mare verso l'interno si nota una prima fascia, localmente poco estesa, con andamento subpianeggiante in cui ritroviamo l'insediamento urbano di Isola delle Femmine e alcune importanti strutture viarie.
Questa fascia costiera è chiusa verso Est da un'alta parete con andamento subverticale, il Raffo Rosso, che localmente si spinge fino ad una quota massima di circa 560 m slm.
Ai piedi della ripida parete del Raffo ritroviamo una zona di transizione in cui il detrito di falda, originato dalla caduta di materiali rilasciati dalla parete subverticale sotto l'azione degli agenti atmosferici, raccorda la fascia costiera con l'area a monte, con andamento variabile da punto a punto, con inclinazione media intomo ai 30-35° sull'orizzontale.
Per una visione d'insieme della cava e delle aree circostanti si vedano le figure 1 e 2 alle pagine seguenti.
L'evoluzione geologica dell'area ha creato geometrie particolari che nel tempo si sono arricchite di materiale organico in modo diversificato a seconda della posizione e della morfologia; il risultato è un territorio estremamente vario da un punto di vista delle potenzialità pedologiche e quindi della vegetazione che vi si è insediata.
La morfologia particolare dei luoghi con le associazioni naturali proporzionate alle diverse acclività ed alle differenti peculiarità dei suoli portano in conclusione ad un paesaggio molto caratteristico.
La fascia costiera ad andamento pianeggiante ha una modestissima estensione ed è completamente urbanizzata con la presenza dell'abitato di Isola delle Femmine e, per la parte più orientale, con insediamenti produttivi tra cui la cementeria della Italcementi S.p.A..
Quest'area è chiusa verso monte dall'autostrada Palermo - Punta Raisi, oltre la quale si ritrova una zona con modesti insediamenti artigianali e di piccola industria distribuiti lungo l'asse autostradale.
Risalendo ancora verso monte l'inclinazione dei terreni aumenta progressivamente e diminuisce la fertilità del suolo a causa del substrato arido che vi si ritrova (detrito di falda). Di conseguenza ritroviamo una fascia molto prossima alle pareti subverticali del Raffo Rosso caratterizzata da modesta o nulla vegetazione e quindi sostanzialmente esente da utilizzazioni di tipo agricolo ed abitativo.
Per tale fascia l'unica utilizzazione del passato è stata una pastorizia modesta per le caratteristiche vegetazionali della zona e per la limitata estensione dell'area disponibile.
Infatti il territorio di cui si tratta, pur così vario per morfologia e caratteristiche naturali, è assai ridotto in estensione dal momento che nella zona della cementeria la distanza tra il mare e i punti più elevati del detrito di falda alla base del Raffo Rosso è di circa 1400 m.
Nella fascia tra l'autostrada e la base delle pareti subverticali è stata in passato coltivata la cava di calcare denominata "Raffo Rosso", il cui nome richiama il versante omonimo.
4.2 Geologia dell'area
L'area oggetto del presente piano di caratterizzazione fa parte delle unità calcaree mesozoico - terziarie dei Monti di Palermo.
Questo complesso sottoposto ai regimi tettonici compressivi alpini è stato scomposto in una serie di falde che sono impilate le une sulle altre a partire dal Miocene.
In particolare la zona in esame appartiene all'unità carbonatica di piattaforma che dall'alto verso il basso è organizzata con :
• calcari grigi o grigio nocciola ben stratificati da compatti a mediamente fratturati, calcareniti e brecce del Paleocene- Cretacico medio superiore che ritroviamo nella parte alta del Raffo Rosso;
• calcari grigi o grigio nocciola, calcareniti oolitiche e brecce da compatti a mediamente compatti del Cretacico inferiore - Giurassico superiore che emergono nella parte bassa della cava.
Per una visione d'insieme della distribuzione delle diverse formazione si può fare riferimento alla planimetria geologica di cui alla seguente fig. 3.
Il rilievo del Raffo Rosso è rappresentato da una dorsale allungata in direzione N-S il cui versante occidentale, alle cui pendici si collocave la cava, costituiva un'antica falesia con alte pareti rocciose strapiombanti con inclinazioni di 60-70°.
Per una visione d'insieme della particolare altimetria della zona si può fare riferimento ad una vista fotografica "di profilo" della zona del deposito di combustibile solido di cui alla fig.4.
Alla base della parete sub-verticale si ritrova un detrito di falda derivato dalla degradazione della parete stessa sotto l'azione degli agenti atmosferici che si dispone alle pendici delle pareti del Raffo Rosso con inclinazioni variabili intorno ai 300-350.
All'interno di detto detrito di falda (ghiaione) si notano variazioni granulometriche che denunciano irregolarità di alimentazione e ricementazioni secondarie che originano crostoni e ammassi distribuiti senza ordine.
Nel tempo si è avuto un costipamento del materiale brecciato con trasporto dei fini negli interstizi e ricementazioni tanto che di massima all'interno si possono distinguere due livelli.
Un primo livello superficiale è in genere rappresentato da materiale relativamente sciolto con blocchi e ghiaie grossolane a scarsa matrice ghiaiosa e forma i coni di detrito attuali immediatamente a ridosso delle scarpate rocciose sovrastanti.
Un secondo livello invece presenta granulometria assai variabile con cementazione mediamente più spinta fino ad arrivare a zone con forte cementazione. In tale livello si distinguono fasce a colorazioni diverse (grigio, giallastro e rossiccio) e si ritrovano lenti sabbiose poco cementate e talora livelli di terra rossa derivante dal disfacimento del calcare.
Si veda a tale proposito la planimetria geologica di fig. 3 prima citata e anche due sezioni verticali indicative delle fìgg. 5 e 6 alle pagine seguenti.
La roccia madre è caratterizzata da un alto contenuto in CaCO3. Pertanto la parte bassa della cava (zona della cava a fossa), in cui si sfruttava tale formazione, produceva un materiale ad alto titolo calcimetrico e assai costante per caratteristiche chimiche e chimico-fisiche.
Per contro nella zona del detrito di falda si ha in media un tenore in CaCO3 inferiore a causa delle alterazioni subite e della presenza di granulometrie fini in cui si concentrano i residui insolubili. Tra l'altro il materiale prodotto in questa fascia presenta una discreta variabilità di caratteristiche chimiche e chimico-fisiche.
Da un punto di vista idrogeologico si nota che la formazione originaria presenta una permeabilità variabile in funzione della fratturazione delle litologie carbonatiche tanto che le acque meteoriche possono penetrare in profondità fino al contatto con il Flysch Numidico sottostante. Lungo tale contatto il drenaggio avviene direttamente verso il mare oppure verso zone costiere particolarmente disturbate per faglie e piegamenti.
Il detrito di falda è altrettanto permeabile a causa della elevata porosità del materiale..
Nella ex zona estrattiva non sono rilevate interferenze degli scavi con le falde che restano confinate circa al livello del mare al di sotto della quota finale di scavo; il piazzale di fondo scavo si colloca infatti mediamente a 7 m s.I.m..
Per quanto concerne la stabilità dei versanti naturali e artificiali in essere e futuri si può fare riferimento alla relazione geotecnica di verifica allegata.
Da dette verifiche emerge che sia nella parte di scavo in calcare compatto (scavo a fossa) che nelle zone in cui i fronti di cava sono aperti nel detrito di falda si hanno buone condizioni di stabilità.
5 Formulazione preliminare del modello concettuale
II modello è sviluppato sulla base delle attuali conoscenze del sito e pertanto passibile di modifiche ed affinamenti dipendenti dall'acquisizione di ulteriori dati specifici, a seguito di indagini dirette.
5.1 Modello idrogeologico identificato
Sulla base delle informazioni raccolte, dall'analisi dati esistenti nonché attraverso i dati emersi dal rilevo di campagna è stato possibile identificare un modello idrogeologico schematizzato graficamente nella figura 7.
Questo modello prevede un acquifero a pelo libero sovrapposto ad una zona di saturazione ad acqua salata/salmastra con direziono prevalente del flusso freatico in direzione E-W (da monte verso mare).
Sulla base delle informazioni fin qui raccolte, è stato possibile verificare che possono esistere, nell'area in studio, significative variabilità laterali nella distribuzione della falda acquifera presumibilmente legate a:
• asimmetrie laterali nella permeabilità dei complessi d'imposta dell'acquifero;
• riduzione areale della freatica causa sovrasfruttamento dell'acquifero di falda;
Nel sito oggetto del presente studio, qualora dovesse essere accertata a mezzo indagini la presenza di falda idrica, questa, sulla base del modello idrogeologico ipotizzato, dovrebbe collocarsi a breve profondità dal p.d.c. (2-5 m) considerato che in passato la coltivazione in fossa della cava Raffo Rosso ha prodotto un abbassamento del piano originario di campagna di circa 30 m.
5.2 Le fonti di inquinamento
II sito in oggetto è sede di un deposito di Pet-Coke (combustibile solido) destinato all'utilizzo nel forno per la produzione di clinker della vicina cementeria dì Isola delle Femmine.
Sono pertanto sono da tenere in considerazione, nel processo di formulazione del modello concettuale le probabilità di formazione:
• di un percolato contaminato da IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e/o metalli pesanti quali vanadio e nichel;
• di polveri sottili che possano contaminare i suoli vicini al deposito.
Gli ambienti naturali particolarmente vulnerabili a possibili fonti inquinanti possono essere identificati:
• nell'ambiente suolo;
• nell'ambiente sottosuolo ed in particolare le acque di falda freatica se presenti.
L'ambiente suolo
L'ambiente suolo può ricevere contaminazione non solo attraverso la dispersione di polveri veicolate dai venti ma principalmente attraverso le polveri veicolate all'operatività dei mezzi meccanici addetti al movimento e trasporto dello stesso coke. Deve pertanto essere valutato se questo tipo di contaminazione esterna al sito può essere considerata dannosa o potenzialmente trascurabile.
L'ambiente sottosuolo
Considerata l'unicità tipologica del materiale depositato nel sito, nonché l'assetto morfologico e litologico dei terreni d'imposta descritti in precedenza, si può ragionevolmente ipotizzare che i maggiori impatti potenziali siano imputabili ad eventuali infiltrazioni nel sottosuolo di percolato contaminato proveniente dal dilavamento del materiale del combustibile solido quali idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti (Nichel, Vanadio).
Tuttavia è stata però accertata la presenza di una impermeabilizzazione del fondo dell'area di stoccaggio di combustibile solido con materiali argillosi rullati e costipati meccanicamente oltre ad un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia che vengono raccolte e fatte convogliare in una vasca di drenaggio, impermeabilizzata.
Le acque così raccolte sono recuperate e inviate ad un sistema di ricircolo utilizzato per lo spruzzamento, attraverso irrigatori, del deposito stesso allo scopo di garantire un grado di umidità tale da evitare la dispersione di polveri nell'ambiente circostante.
Nella porzione di territorio interessata da suolo-sottosuolo devono pertanto essere verificati, per scongiurare fenomeni di contaminazione, la presenza di valori di concentrazione limite accettabili così come previsto dalla Tabella 1 dell' Allegato 1 del D.M. 471/99 per i siti destinati ad uso commerciale o industriale.
5.3 Percorsi potenziali di inquinamento
Considerate le potenziali caratteristiche di permeabilità dei terreni d'imposta del deposito (roccia nuda) il percolato, prodotto dalle azioni di dilavamento delle acque meteoriche sul combustibile solido di Pet-Coke, potrebbe:
• infiltrarsi sotto il substrato impermeabile di natura argillosa, posto alla base del deposito, con la possibilità di inquinare aree esterne al deposito;
• infiltrarsi, attraverso i punti di debolezza strutturale e/o granulometrica dell'impermeabilizzazione di fondo direttamente nel bedrock sottostante con inquinamento diretto dei relativi corpi idrogeologici sotterranei.
In entrambi i casi, vista la natura morfologica e geologica del sito, gli eventuali apporti inquinanti prevalenti possono essere considerati come localizzati all'interno della cava a fossa. Pertanto, qualora necessario, possono essere ipotizzati eventuali progetti di recupero e messa in sicurezza circoscritta alla superficie occupata dal deposito.
5.4 Bersagli dell'inquinamento
Vista la particolare configurazione geologica e geomorfologica del sito i principali bersagli di contaminazione possono essere individuati:
• nei suoli prossimi all'area di deposito a causa della contaminazione da polveri sottili di Pet-Coke per trasporto del vento e per veicolazione di polveri ad opera dei mezzi meccanici;
• nelle falde freatiche sotterranee, se presenti, per contaminazione diretta dalle acque di falda ad opera di soluzioni percolanti contaminate da IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e/o metalli.
6 Piano di investigazione iniziale
Nella presente sezione si descrive, sinteticamente, il programma delle indagini geognostiche in sito e in laboratorio finalizzate alla caratterizzazione del suolo e del sottosuolo dell'area oggetto della caratterizzazione.
In particolare, il programma redatto sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 25/10/1999 n. 471 All. 2 prevede l'esecuzione di n. 6 sondaggi geognostici meccanici, a rotazione a carotaggio continuo, prelievo di campioni sia di rocce che di acque, prove di permeabilità in foro, installazione di tubi piezometrici. (All. 3 - Stralcio planimetrico scala 1:2.000).
Il programma di investigazione iniziale prevede, infatti, l'esecuzione di cinque sondaggi denominati S1, S2, S3, S4, e S5, ubicati all'interno dell'area di stoccaggio, di profondità mediamente pari a circa m 10 p.c., mentre il sesto sondaggio S6 sarà eseguito esternamente all'area da indagare , e raggiungerà la profondità di circa 30/35 m dal p.c
Dal sondaggio S6 verranno prelevati "campioni del fondo naturale”.
Il carotaggio sarà effettuato con metodi di perforazione idonei utilizzando carotieri adatti a prelevare campioni di roccia indisturbati evitando fenomeni di surriscaldamento; nel corso delle perforazioni saranno inoltre adottati accorgimenti necessari allo scopo di evitare immissioni nel sottosuolo di sostanze estranee (rimozione dei lubrificanti dalle filettature, uso di corone o scarpe non verniciate etc.).
Nel corso dei sondaggi geognostici si prevede di prelevare, secondo le modalità di prelievo, conservazione e trasporto previste dalla vigente normativa n. 12 campioni di roccia (mediamente 2 per sondaggio) da sottoporre a prove ed analisi di laboratorio per il controllo e la verifica di eventuali sostanze inquinanti presenti richiamati nella nota A.R.P.A. del 30/01/2006 ossia gli IRA (idrocarburi policiclici aromatici) il vanadio e il nichel ed in aggiunta a questi Cromo (VI) e Cromo Totale.
Verranno inoltre istallati nei fori di sondaggio n. 4 piezometri di cui tre all'interno dell'area di stoccaggio (S2, S3, S5) e uno a monte di essa (S6), per la verifica e il controllo della circolazione idrica sotterranea (in "ingresso" e in "uscita") considerando che la direzione di flusso delle acque sotterranee si muove da monte verso valle.
In questa fase si prevede infine il prelievo, secondo le modalità previste dalla normativa (campionatore pneumatico o elettropompa sommersa), di n. 8 campioni di acqua che saranno sottoposti ad analisi chimiche in laboratorio per la determinazione di eventuali inquinanti presenti richiamati nella già citata nota A.R.P.A..
In particolare, le metodologie analitiche di laboratorio per quanto riguarda gli IPA verranno effettuate mediante gas-massa previa estrazione con solvente organico (cloroformio); la metodologia è la stessa sia su solido che su liquido.
Per quanto attiene, infine, la determinazione del nichel, del vanadio e del cromo su campioni di roccia e di acqua, quest'ultima sarà effettuata mediante spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS). Sul campione di roccia, in particolare, l'analisi verrà svolta previa solubilizzazione in acido dello stesso.
7 Allegati
Allegato 1: Deposito carbone in località Raffo Rosso - Pianta (Dis. 870203042PE)
Allegato 2: Deposito carbone in località Raffo Rosso - Sezioni (Dis.870203043PE)
Allegato 3: Stralcio planimetrico scala 1:2.000
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
RELAZIONE TECNICA
In data 23/05/06, presso gli uffici del Dipartimento Provinciale dell'ARPA, viene redatta la presente relazione. Sono presenti la Dott.ssa M.R. Pecoraro, l'ADT L. Mammana per la Provincia Regionale di Palermo e il Dott. V. Ruvolo e il Dott. A. Macaluso del Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo.
La Ditta Italcementi s.p.a. è titolare delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con provvedimenti rilasciati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ed iscrizione presso il Registro della Provincia di Palermo:
1. D. A. n. 292/17 del 17.03.1994, ai sensi dell'ari. 12 del DPR 203/88, per le emissioni derivanti dalla produzione di cementi presso l'impianto sito in Vie delle Cementerie n. 10 a Isola delle Femmine ( n. 82 camini denominati da E1 a E81);
2. D.A. n. 871/17 del 06.10.1994 e D.A. n. 141/17 del 15.03.1995 che modificano le prescrizioni dell'autorizzazione di cui al punto 1;
3. D.A. n. 187/17 del 04.04.1997 che prescrive la misurazione in continuo delle emissioni relative ai camini denominati E14, E35, E38 ed E50;
4. D.A. n. 1051/17 del 21.12.199, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione svolta nella cava denominata Pian dell'Aia (n. 4 camini denominati E82, E83, E84, E85);
5. Iscrizione al n. 231 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.L.vo 22/97, per il recupero delle tipologie di rifiuti 7.8 rifiuti di refrattari, refrattari da forno e tipologia 13.6 gessi chimici utilizzati per la produzione di cemento. La prima comunicazione è stata prodotta in data 20.05.1998 ed è stata rinnovata il 20.05.2003.
A seguito del sopralluogo del 6 dicembre 2005, effettuato congiuntamente da tecnici del Dipartimento Provinciale dell'ARPA e della Provincia Regionale di Palermo, è stato chiesto alla Ditta di produrre documenti e relazioni inerenti l'attività di produzione cemento ed il recupero di rifiuti.
La Italcementi, con nota del 19.12.2005, ha prodotto le relazioni e le notizie sull'impianto. La lettura degli atti acquisiti unitamente alle verifiche durante il sopralluogo e le analisi effettuate dal Dipartimento ARPA Provinciale hanno permesso di verificare:
a. La modifica di alcuni punti di emissione, come è stato dichiarato dalla Ditta (verbale di sopralluogo del 20.09.2000), in particolare:
• E1 è stato dismesso;
• E10 è inattivo, cioè non è collegato all'estrazione sili;
• E13 convoglia anche le emissioni precedentemente convogliate al camino E10.
Pertanto non sarebbero attivi E1 ed E10. Tali variazioni dell'impianto non sono state preventivamente comunicate e/o autorizzate, inoltre non risulta sia stato dato seguito alla richiesta della CPTA (nota protocollo n. 439/CPTA del 03.03.2003) di produrre relativa documentazione in conformità alla normativa;
b. L'inattività da svariati anni degli impianti a monte di 21 punti di emissione. Risultano momentaneamente inattivi i seguenti punti di emissione:
• E4 (dal 1995) essiccazione correttiva;
• E20 (dal 1995) canaletto F1 e F2;
• E25 e E26 (dal 1995) alimentazione F1 e F2;
• E33 ed E34 (dal 1995) forno n.1 e n.2;
• E36 (dal 1995) raffreddatore F1 ;
• E37(dal 1995) raffreddatore F2;
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• E40, E41 e E44 (dal 1998) catene Peters trasporto e spedizione clinker;
• E46 e E47 (dal 1997) mulino cotto 1 e separatore cotto 1;
• E51 (dal 1999) mulino cotto 3;
• E52 e E53 (dal 1995) alimentazione mulino pozzolana e mulino pozzolana;
• E54 (dal 1995) silo polveri;
• E57 (dal 1997) insaccatrice 1 ;
• E79(daM 995) caldaia 1;
• E80 (dal 1995) caldaia 2.
Inoltre il Mulino Cotto n. 3, corrispondente al punto di emissione E50, è autorizzato con processo a caldo, ma è utilizzato con processo a freddo e la Ditta effettua le misurazioni in continuo solo delle polveri, anche se non ha prodotto preventiva comunicazione di variazione.
c. L'utilizzo di petcoke quale combustibile di alimentazione del Mulino Crudo 3 (E14) e del Forno 3 (E35). La ditta ha fornito documentazione tecnica, allegata alla richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17.03.1994), che riporta un semplice accenno all'utilizzo di combustibile solido, non ha prodotto la relativa scheda dei combustibili e successivamente ha fornito la potenzialità del Forno 3 pari a 80 MW ma non ha prodotto la potenzialità del Mulino Crudo collegato al camino E14.
Con il rapporto di prova, prodotto dalla Italcementi e redatto dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili in data 02.11.2005, sul campione di petcoke è stata verificata una percentuale di zolfo maggiore del 3%. Le caratteristiche analitiche sono rispondenti a quelle individuate nel rigo 8, Sezione 2, Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta al D.L.vo 152 del 3 aprile 2006 per i combustibili con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa da utilizzare in impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuali non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto.
d. Le modalità di stoccaggio presso Pian dell'Aia e di trasporto del combustibile solido costituito dal petcoke non sono idonee, si rimanda al verbale redatto il 24.01.2006 dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed alla successiva nota protocollo n. 9945432 del 30.01.2006. Inoltre, l'analisi effettuata dal Dipartimento ARRA di un campione di petcoke, prelevato presso il Porto di Palermo il 13.01.2006 dalla stiva della M/N Amber K e destinato alla Italcementi s.p.a., evidenzia nel rapporto di prova n. 20060113-378 la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (14,8 mg/Kg), e di metalli: Vanadio (1092 mg/Kg) e Nichel (211,1 mg/Kg). Tali sostanze sono elencate rispettivamente nella tabella A1 e B della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.L.vo 152/06 ed i metalli sono presenti in concentrazione superiore ai 50 mg/Kg riportati nella tabella del Punto 5.1 della Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.L.vo 152/06 pertanto è prevista l'applicazione delle prescrizioni più severe per l'emissione di polveri proveniente dalla manipolazione e stoccaggio.
e. La presenza di inquinanti (IPA, Vanadio, Nichel) ai punti di emissione connessi all'utilizzo di petcoke rilevata dalle analisi condotte dal Dipartimento ARPA e riportate nella tabella in Allegato n°1.
Tali parametri erano comunque prescritti dall'autorizzazione all'emissioni D.A. n. 871/17 del 6/10/1994 in modo non specifico con valori limiti fissati dal DM 12/07/90. Di tali inquinanti la Ditta non ha mai effettuato analisi periodiche ai camini di emissioni né ha comunicato le motivazioni del mancato adempimento.
Si osserva che nei rapporti analitici la Ditta dichiara tra le materie prime utilizzate il carbone e non il petcoke, e non cita il combustibile petcoke utilizzato nel forno 3 e nel mulino crudo 3.
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Si precisa che le caratteristiche chimiche e le condizioni di utilizzo del carbone sono ben diverse da quelle del petcoke.
f. La relazione tecnica sull'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, descritti al precedente punto 5, non evidenzia la variazione dei limiti di emissioni dovute all'uso dei rifiuti così come prescritto dall'allegato 1, suballegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998. Per la tipologia 7.8 è prevista l'attività di recupero R5 nei cementifici come aggiunta al clinker con ottenimento di cemento nelle forme usualmente commercializzate. Non è prevista attività di recupero per ottenimento materia prima secondaria. Nel ciclo produttivo della Italcementi il rifiuto è lavorato nell'impianto di frantumazione del calcare posto in Cava Raffo Rosso (E85), macinato a caldo nel mulino del crudo (E14) e sottoposto a cottura nel forno 3 (E35).
Per la tipologia 13.6 è prevista l'attività di recupero R5 nei cementifici come aggiunta al clinker con ottenimento di cemento nelle forme usualmente commercializzate. Nel ciclo produttivo della Italcementi il rifiuto è lavorato negli impianti di Macinazione cemento cotto 2 (E 48) e 3 (E 50).
Nelle relazioni tecniche allegate alle comunicazioni di inizio attività la Italcementi ha prodotto il quadro delle emissioni per l'attività di recupero dei gessi desolfonati e dei rifiuti da refrattari indicando i limiti di emissione ai sensi del punto 1 dell'all. 1, suballegato 2 del D.M. 05.02.98 per il recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo.
Si sottolinea che il recupero dei rifiuti da refrattari è effettuato in un ciclo che prevede trattamento termico, pertanto i limiti di emissione sono calcolati come previsto dal punto 2 dell'allegato 1, suballegato 2 al DM del 5 febbraio 1998.
g. Le relazioni analitiche relative ai controlli delle emissioni prescritti dai decreti autorizzativi e prodotte dalla Italcementi non hanno evidenziato l'uso dei rifiuti nel processo produttivo, inoltre non è stato verificato il rispetto dei valore limite secondo il D.M. 5 febbraio 1998 nel recupero dei rifiuti.
h. Lo stoccaggio e la movimentazione del petcoke e delle materie prime (clinker argilla, perlite, gesso, sabbia, calcare) avvengono all'interno di un capannone a mezzo di gru a ponte. Tali operazioni, che producono consistenti emissioni diffuse all'interno del capannone ed all'esterno di esso poiché la parte superiore del lato ovest è priva di chiusura, non sono descritte nella documentazione tecnica, allegata alla richiesta di autorizzazione (rilasciata il 17.03.1994). Dette circostanze sono state evidenziate anche durante il sopralluogo effettuato dal Dipartimento ARPA di Palermo del 13.10.05 e del 06.12.05. Gli accorgimenti tecnici adottati non sono sufficienti al contenimento delle emissioni e non sono conformi a quanto prescritto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.L.vo 152 del 3 aprile 2006. La Ditta non ha prodotto la documentazione inerente al contenimento delle emissioni diffuse in riscontro alla richiesta formulata durante il sopralluogo del 6 dicembre 2005.
i. La Ditta non ha prodotto ad oggi le relazioni sulle verifiche in campo preavvisate a partire dal 31/01/06.
Alla luce delle osservazioni riportate è opportuno che la Ditta produca agli Enti in intestazione ed all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente:
• Scheda con potenzialità del mulino crudo (camino E14);
• Relazione sul processo produttivo che preveda la fissazione o la combinazione di composti dello zolfo in percentuali non inferiori al 60%;
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• Relazione con calcolo dei valori limite degli inquinanti conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici secondo l'allegato 1, sub allegato 2, punto 2 al D. M. 5 febbraio 1998 per il recupero di rifiuti di refrattari (camini E14 ed E35);
• Relazioni del ciclo produttivo attuale con esclusione degli impianti non utilizzati, sulla manutenzione attuata e sulla capacità funzionale nel caso di riattivazione degli stessi.
• Richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione in relazione alla variazione dell'assetto impiantistico, ovvero sui camini dismessi o inattivi, sulla variazione sul ciclo produttivo (E50), sulla natura del combustibile solido (petcoke), sul convogliamento e l'abbattimento delle emissioni prodotte dalla movimentazione delle materie prime e petcoke nel capannone e sul contenimento delle emissioni diffuse prodotte dallo stoccaggio e movimentazione del petcoke presso Pian dell'Aia. Le medesime modifiche dovranno essere apportate nella richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.
• Relazione sulle modalità di esecuzione e trasmissione dei dati rilevati in continuo (D.A. 187/17 del 04.04.1997) e delle verifiche in campo di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta al D. L vo 152 del 3 aprile 2006 al fine di concordare con gli Enti preposti al controllo una specifica procedura.
OSSERVAZIONI:
Dalle analisi periodiche eseguite dall'Italcementi per i parametri esaminati, risulta il rispetto dei limiti di emissione imposti dalle autorizzazioni; utilizzando i dati delle analisi periodiche effettuate dal 15/03/05 al 23/03/05 è stata elaborata una tabella per la valutazione complessiva, relativa ai camini attivi ed al tempo di utilizzo degli impianti dichiarato, delle emissioni convogliate prodotte dallo stabilimento nei tre periodi temporali, orario, giornaliero e mensile.
Flusso massa N. Umida
(Kg/ora) (Kg/giorno) (kg/mese (30gg))
Polveri (Kg)
11 230 6.890
S02 (Kg)
114 2.706 81.172
N02 (Kg)
183 4.374 131.219
Come si evince dalla tabella precedente, la quantità totale degli inquinanti emessi in atmosfera, in considerazione delle portate e del numero dei camini di emissione, risulta notevolmente elevata.
Ancora più elevata risulterebbe la sommatoria delle concentrazioni totali degli inquinanti sommando i valori coincidenti con i valori limite prescritti come illustrato nella successiva tabella.
Flusso massa N. Umida
(Kg/ora) (Kg/giorno) (kg/mese (30gg))
Polveri (Kg)
33 686 20.582
S02 (Kg)
241 5.343 160.294
N02 (Kg)
719 16.023 480.679
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Inoltre risulta necessario tenere conto delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del capannone ed emesse all'esterno attraverso la parte superiore del lato ovest dello stesso priva di chiusura.
In prossimità di tale punto (camminamento capannone lato Capaci) e sulla terrazza esterna (lato Palermo), il Dipartimento ARPA ha effettuato alcuni campionamenti di polveri totali.
Campione Polveri (mg/Nm3)
1 (Lato chiuso) 0,189
2 (Lato chiuso) 0,328
3 (Lato chiuso) 0,128
4 (Lato aperto) 1,734
5 (Lato aperto) 1,446
I dati riferiti al lato aperto evidenziano che la concentrazioni delle polveri diffuse sono circa 10 volte maggiori rispetto ai valori rilevati sul lato chiuso.
Si allegano:
Allegato n°l Tabella riassuntiva Campionamenti eseguiti dal Dipartimento Provinciale
dell'ARPA all'Italcementi;
Allegato n°2 Verbale redatto il 13/10/05 dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA;
Allegato n°7 Verbale redatto il 06/12/05, dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA, ARPA Servizio ST IV, Provincia Regionale di Palermo;
Allegato n°3 Verbale redatto il 24/01/06 dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA; Allegato n°5 Nota del Dipartimento Provinciale dell'ARPA protocollo n. 9945432 del 30.01.2006;
Allegato n°4 Verbale redatto il 17/03/05 dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA; Allegato n°6 Rapporto di prova n. 20060113-378 del 19 gennaio 2006;
Dott.ssa M.R. Pecoraio (Provincia Regionale di Palermo) ADT L. Mammana (Provincia Regionale di Palermo)
Dott. V. Ruvolo (Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo)
Dott. A. Macaluso (Dipartimento ARPA Provinciale di Palermo)
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Provincia Regionale di Palermo
Area Tecnica e Tutela Ambientale Palermo
06/06/2006
Allegati 8
Raccomandata r.r.
Prot244/06
Al Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Al Comune di Isola delle Femmine
Alla Italcementi Bergamo
Alla Italcementi Isola delle Femmine alla C.P.T.A. via Lincoln 121 Palermo
ARPA Palermo Via Nairobi 4 Palermo
Oggetto Italcementi s.p.a. Via delle industrie Isola delle Femmine
Si trasmettono le copie del verbale e della relazione redatti da personale del Dipartimento Provinciale dell’ARPA di Palermo e della Provincia Regionale di Palermo relativi al controllo effettuato presso l’impianto per la produzione di cementi indicato in oggetto.
Il controllo sull’attività produttiva ha evidenziato la necessità di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera a causa delle variazioni apportate all’impianto ed al ciclo produttivo con particolare riferimento al combustibile utilizzato.
A tal fine, si chiede alla Ditta di produrre, nel più breve tempo possibile, all’assessorato regionale territorio ed ambiente, alla Provincia ed al D.A.P. di Palermo i seguenti documenti:
1) scheda con potenzialità del mulino crudo (camino E14);
2) relazione sul processo produttivo che prevede la fissazione o la combinazione di composti dello zolfo in percentuali non inferiori al 60%;
3) relazione con calcolo dei valori limiti di inquinanti conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici secondo l’allegato 1, sub allegato 2, punto 2 al D.M. 5 febbraio 1998 per il recupero dei rifiuti di refrattari (camini E14 ed E35);
relazioni sul ciclo produttivo attuale con esclusione degli impianti non utilizzati, sulla manutenzione attuata e sulla capacità funzionale nel caso di riattivazione degli stessi;
4) richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione in relazione alla variazione dell’assetto impiantistico, con specifico riferimento ai camini dimessi o inattivi, alla variazione sul ciclo produttivo (E50), alla natura del combustibile solido(petcoke), al convogliamento ed all’abbattimento delle emissioni prodotte dalla movimentazione delle materie prime e del petcoke nel capannone ed al contenimento delle emissioni diffuse prodotte dallo stoccaggio e movimentazione del petcoke presso Pian dell’Aia. Le medesime modifiche, a parere dell’Ufficio scrivente, dovranno essere apportate nella richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale prodotta dalla Ditta in data 27.08.04.
5) relazione sulle modalità di esecuzione e trasmissione dei dati rilevati in continuo (d.a. 187/ DEL 04.04.1997) e delle verifiche in campo di cui all’Allegato VI alla Parte Quinta al D.L. vo 152 del 3.4.06 al fine di concordare con gli Enti preposti al controllo una specifica procedura.
In merito all’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, si chiede alla Italcementi s.p.a. di effettuare le verifiche nel rispetto dei limiti di emissione calcolati secondo l’Allegato 1, subalegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998, punto 1 in processi a freddo e punto 2 in processi termici.
Elenco allegato in copia:
1)verbale di sopralluogo redatto il 6 dicembre 2005 dal Dipartimento Provinciale dell’Arpa, ARPA Servizio ST IV, Provincia Regionale di Palermo;
2)relazione Tecnica del 23.6.2006
3)tabella riassuntiva Campionamenti dal Dipartimento Provinciale dell’Arpa all’Italcementi;
4)verbale redatto il 13.10.06 dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA;
5)verbale redatto il 24.01.06 dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA;
6)nota del Dipartimento Provinciale dell’Arpa protocollo 9945432 del 30.1.06;
7)verbale redatto il 17.3.05 dal Dipartimento Provinciale dell’ARPA;
8)rapporto di prova n 20060113-378 del 19.1.06
Il funzionario d.ssa M.R. Pecoraro
Il Direttore arch. Giuseppa Di Grigoli
VERBALE DI RIUNIONE Il giorno 12 del mese di giugno dell’anno 2006 si è tenuta una riunione presso gli Uffici di questo Servizio,
convocata con nota 38134 dell’010606 e finalizzata al chiarimento di alcune problematiche legate alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento di Isola delle Femmine della Italcementi spa.
Sono presenti:
-per il servizio 3 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il Dr Alessandro Pellerito responsabile dell’U.O 3.1;
-per il DAP di Palermo il Dr Ruvolo Vincenzo dirigente chimico, ed il Dr Macaluso Andrea chimico;
-per la Provincia Regionale di Palermo la D.ssa Pecocaro Maria Rita, funzionario botanico ed il Sig Mammana Liborio assistente direttivo tecnico;
-per l’ARPA non convocata per un disguido il Dr Ballanno Giuseppe ed il Dr Capilli Gaetano;
-per l’Italcementi spa ing La maestra Giovanni, direttore pro tempore dello stabilimento, Dr Monti Servizio EEcologia della Ditta, il Sig Messina Marco del Servizio Ecologia della Ditta e l’ing Amaro Paolo capo servizi primari dello stabilimento.
Il Dottor Pellerito illustra i motivi per i quali è stata convocata la riunione.
La Ditta rappresenta che entro due mesi da oggi sarà dato riscontro alla nota n. 63169 del 29.5.06 della Provincia Regionale di Palermo.
La Ditta dichiara che dal 1987 il petcoke viene usato come combustibile per alimentare il forno 3, il mulino crudo 3 e, in miscela per alimentare il forno 2 (fino al 1992).
La Ditta si impegna a trasmettere ai presenti alla riunione odierna, entro due mesi, una relazione (redatta secondo quanto previsto dall’art 26 della l 15/68 e dalla L 675/96) contenente, oltre tutte le richieste da cui alla citata nota n. 63169.
°quadro riassuntivo delle emissioni corrispondente allo stato di fatto attuale dell’impianto contenente tutte le informazioni richieste su ogni punto di emissione;
°rapporto sull’uso di pet-coke, contenente anche riferimenti ai tempi e ala normativa di riferimento;
°rapporto sul processo (termico a freddo) del mulino cotto 3;
°rapporto aggiornato sul ciclo di lavorazione complessivo attuale;
°potenzialità del mulino crudo relativo al punto di emissione E14 espresso in MW;
°relazione, contenente apposite planimetrie sulle fasi di gestione del pet_coke, dallo stoccaggio alla movimentazione alla combustione (compresa l’area di Raffo Rosso ed il capannone di stoccaggio)
Alla luce dei contenuti del presente verbale, dalle reazioni degli Organi di controllo e della relazione che la Ditta trasmetterà entro due mesi da oggi, il Servizio 3 aggiornerà le autorizzazioni concesse.
Tale aggiornamento si rende necessario per avere una descrizione dell’impianto corrispondente allo stato reale e attuale in considerazione del fatto che la Ditta ha apportato alcune variazioni impiantistiche, comunicate nel tempo, ma mai oggetto di presa d’atto o di specifica autorizzazione di questo Assessorato.
Per quanto riguarda l’uso del pet-coke, invece non vi è mai stata alcuna comunicazione da parte della Ditta: pertanto il Servizio 3 dovrà prendere quegli accorgimenti necessari alla tutela dell’ambiente che in passato non è stato possibile prendere.
Per quanto concerne il capannone di stoccaggio, secondo quanto comunicato dalla Ditta, è allo studio la chiusura totale dello stesso, attualmente non fattibile in quanto la movimentazione è effettuato da carro ponti non automatici.
Nelle more dell’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, il Servizio 3. in considerazione dei contenuti delle relazioni già trasmesse dagli Organi di controllo, si riserva di diffidare la Ditta, con apposito provvedimento dall’utilizzo di pet-coke (dallo stoccaggio alla movimentazione alla combustione).
Alle ore 15 la riunione si conclude.
La presente è consegnata a tutti i partecipanti
Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 23 GIUGNO 2006 PROT 5359/CC
OGGETTO: Diffida sindacale ai sensi del D.M. 471/99 art 8 – Cementeria Isola delle Femmine- piano di Caratterizzazione
In riferimento alla Vostra nota del 16/04/2006 prot 5359, con la quale trasmettete a questo comune il piano di caratterizzazione del deposito di combustibile solido della località “Raffo Rosso”, si restituiscono 5 copie degli elaborati, poiché ai sensi della normativa vigente, le competenze sono state trasferite alla Regione.
Tanto ad evasione della Vostra richiesta.
Isola delle Femmine 23 giugno 2006-08-05 Il responsabile del III Settore Arch Sandro D’Arpa
Il Sindaco Prof Gaspare Portobello
ITALCEMENTI Itac/14 dct1/eco Isola delle Femmine 29 giugno 2006
Assessorato Regionale territorio e Ambiente Servizio 4 Via Ugo La malfa 169 Pa; E p.c. Provincia regionale di Palermo Direzione Controllo Ambientale Via San Lorenzo 312/G Pa; Comune di Isola delle Femmine; Dipartimento ARPA Provinciale Palermo Via Nairobi 4 Pa.
Oggetto: Italcementi S.p.a. deposito di combustibile solido in Località Raffo Rosso – Trasmissione del Piano di caratterizzazione ex D.M. 471/99 e D. Lgs 152/2006.
Riscontrando la nota del Comune di Isola delle Femmine prot 5359/CC del 23 giugno 2006 che si allega in copia, la presente per trasmettere il piano di caratterizzazione relativo all’area di deposito del combustibile solido in località Raffo Rosso, redatto ai sensi del D.M. 471/99 a seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Isola delle Femmine prot 3975 del 15 marzo 2006 e già inviato al Comune di Isola delle Femmine in data 13 aprile 2006, in ottemperanza alle prescrizioni di detta Ordinanza. Restando a disposizione per quanto vi sia di necessità o richiesta, si porgono distinti saluti.
Il Direttore
REGIONE SICILIA ASSESSORATO TERRITORIO ed AMBIENTE prot 48283 25.7.2006 raccomandata r.r.
Oggetto: Ditta Italcementi s.p.a. Isola delle Femmine (PA) Diffida ex art 278 lett a D.Lgs. 152/06
Alla Ditta Italcementi s.pa. via G. Camozzi 124 Bergamo; Alla ditta Italcementi s.p.a. via delle cementerei 10 Isola delle Femmine; e p.c. al Servizio Rifiuti sede; al Servizio ii sede; alla Provincia Regionale di Palermo Servizio Inquinamento atmosferico via San Lorenzo 312 G/H Palermo; Al Comune di isola delle Femmine; Alla C.P.T.A. di PALERMO Via Lincoln 12 Palermo; al D.P.A. di Palermo via Nairobi 4 Palermo; Alla Procura della repubblica c/o Tribunale di Palermo; all’Agenzia per le acque e i rifiuti Via Catania 2 Palermo.
Con il D.A. n 292/17 del 17.3.94, questo Assessorato, ai sensi degli art 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso alla Ditta Cementerei Siciliane s.p.a. l’autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti per la produzione di cementi che si svolge in via delle Cementerei n 10 nel Comune di Isola delle Femmine.
Successivamente, con il DD.AA. n 871/17 del 6.10.94, n 141/17 del 15.3.95 e n 187/17 del 4.4.97, l’autorizzazione originaria è stata parzialmente modificata e rettificata, senza apportare alcuna modifica al ciclo produttivo descritto nel progetto approvato con il citato D.A. n 292.
A partire dal 1997 codesta Società ha incorporato per fusione la Società Cementerei Siciliane, subentrando a quest’ultima in ogni diritto ed obbligo.
Dal verbalen 9942393 del 14.10.05, relativo al sopralluogo effettuato in data 13.10 presso il cementificio della Ditta dal DAP di Palermo unitamente al Comandante della Stazione dei Carabinieri di isola delle Femmine, si evince, tra l’altro, che “all’interno del capannone materie prime (petcoke, clinker, argilla, però lite, gesso, sabbia, calcare) (adiacenze P.E. E43 ed E45) viene effettuato stoccaggio e movimentazione a mezzo di gru a ponte di materiale polverulento che produce una emissione diffusa. Si evidenzia altresì che parte del capannone risulta aperto verso l’esterno…”.
Dal verbale n 9944173 del 12.12.05, relativo al sopralluogo effettuato in data 6.12. dall’A.R.P.A., dal D.A.P. e dalla Provincia Regionale di Palermo presso il cementificio della Ditta, tra l’altro, si evince che:
° la Ditta ha apportato modifiche nell’identificazione di alcuni punti di emissione rispetto ai decreti autorizzativi (P.E. E1 ed E10);
°viene utilizzato petcoke quale combustibile di alimentazione del Molino Crudo 3 (P.E. E14) e del forno 3 (P.E. E35);
°il petcoke viene trasportato trimestralmente dal porto di Palermo, stoccato nelle ex cava Raffo Rosso, trasportato con automezzi al capannone materie prime macinato (P.E. E21) e stoccato in sili (P.E. E. 12 E22, E23) prima dell’uso come combustibile;
°la Ditta, su richiesta, non ha indicato i combustibili autorizzati, né la data di inizio impiego del petcoke;
°la natura del petcoke non compare nei rapporti di rpova relativi alle misure periodiche delle emissioni in atmosfera effettuate dalla Ditta;
°le modalità di gestione del petcoke non sono citate nei decreti autorizzativi e non sono descritte nelle relazioni annuali prodotte dalla Ditta sul contenimento delle emissioni diffuse;
°contrariamente a quanto prescritto nelle autorizzazioni concesse, il punto di emisione E50 non è dotato dei misuratori in continuo di ossigeno, ossidi di azoto e ossidi di zolfo;
°contrariamente a quanto riportato negli elaborati progettuali ed approvato con il citato D.A. n 292, il molino cotto 3 (P.E. E50) non funziona a caldo ma a freddo ed il fornello è flagellato;
°la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti di cui non viene data alcuna evidenza nelle relazioni analitiche relative ai punti di emissione;
°all’interno del capannone materie prime (petcoke,clinker,argilla, perlite, gesso, sabbia, calcare) (adiacenze P.E. E43 ed E45) permane lo stoccaggio e movimentazione a mezzo di gru a ponte di materiale polverulento, con produzione di emissioni diffuse;
°non è stata autorizzata alcuna modifica del ciclo produttivo rispetto a quello autorizzato con i citati decreti assessoriali.
Dal verbale n 9945311 del 25.1.06, relativo al sopralluogo effettuato dal D.P.A. di palermo in data 24.01 presso il cementificio ed il deposito di petcoke della Ditta, sito in località Raffo Rosso, tra l’altro, si evince:
°la realizzazione del deposito di petcoke è stat autorizzata dal Com,une di isola delle Femmine;
°sui lati sud e nord dell’area di stoccaggio sono posti irrigatori a pioggia;
°i punti di prelievo relativi ai camini E22, E23 ed E15 presentano difformità nella direzione del flusso rispetto a quanto riportato nelle realazioni di analisi relative ai campionamenti effettuati dalla Ditta;
°il posizionamento del tronchetto di prelievo non è idoneo al fine di garantire condizioni di flusso rappresentativo durante il campionamento;
°è stato richiesto alla Ditta di trasmettere eventuale documentazione, presentata in corso di richiesta di autorizzazioni, attestante l’utilizzo del petcoke quale combustibile solido.
Dalla Relazione Tecnica redatta in data 23.05.06 dal D.P.A. e dalla Provincia Regionale di Palermo e trasmessa con la citata nota n 63169, tra l’altro si evince che:
°il punto di emissione E1 è stato dimesso senza alcuna comunicazione da parte della Ditta e/o autorizzazione da parte dell’Autorità competente;
°il punto di emissione E10 è inattivo, cioè non è collegato all’estrazione sili, senza alcuna comunicazione da parte della Ditta e/o autorizzazione da parte dell’Autorità competente;
°il punto di emissione E13 convoglia anche le emissioni precedentemente convogliate al camino E10, senza alcuna comunicazione da parte della Ditta e/o autorizzazione da parte dell’Autorità competente;
°non è stato dato seguito alla richiesta n 439/CPTA del 3.3.03 della C.P.T.A. di Palermo di produrre relativa documentazione in conformità alla direttiva;
°i seguenti punti di emissione sono inattivi dal 1995: E4, E20, E25, E26, E33, E34, E36, E37; E52,E53, E79 ed E80;
°i seguenti punti di emissione sono inattivi dal 1997: E46, E47 ed E57;
°isguenti punti di emissione sono inattivi dal 1998: E40, E41 ed E44;
°il punto di emissione E51 è inattivo dal 1999;
°Il Mulino cotto 3, (P.E. E50) è autorizzato con processo a caldo, ma è utilizzato con processo a freddo, senza che detta variazione sia stata preventivamente comunicata dalla Ditta né autorizzata dall’Autorità competente;
°si effettua la misurazione in continuo solo dal parametro polveri, contrariamente a quanto contenuto nelle autorizzazioni e senza preventiva comunicazione né autorizzazione alla modifica;
°non è stato mai comunicato né autorizzato l’uso del petcoke come combustibile;
°la Ditta, negli elaborati progettuali forniti, ha accennato ad un generico combustibile solido e non ha prodotto la relativa scheda dei combustibili;
°le modalità di stoccaggio e di trasporto del petcoke non sono idonee;
°la quantità di I.P.A., vanadio e nichel presenti nel petcoke sono tali da richiedere, per legge l’applicazione delle prescrizioni più severe per l’emissione di polveri provenienti dalla manipolazione e dallo stoccaggio;
°la Ditta non ha mai effettuato le analisi delle concentrazioni di I.P.A., vanadio e nichel emessi in atmosfera, nonostante tale prescrizione fosse contenuta nel citato D.A. n 871, né comunicato le motivazioni del mancato adempimento;
°nei rapporti analitici periodicamente trasmessi, la Ditta non cita mai il petcoke utilizzato nel forno 3 e nel mulino crudo 3;
°la ditta ha prodotto il quadro delle emissioni per il recupero di gessi desolforati e dei rifiuti da refrattari indicando i limiti del punto1 dell’allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.98 (processi a freddo), mentre detto recupero è effettuato in un ciclo che prevede un trattamento termico, pertanto vanno rispettati i limiti e le prescrizioni del successivo punto 2;
°l’uso dei rifiuti nel ciclo produttivo non mai stato evidenziato dalla Ditta nelle relazioni analitiche agli autocontrolli alle emissioni;
°non è stato verificato il rispetto dei valori limite secondo il D.M. 5.2.98 nel recupero dei rifiuti;
°lo stoccaggio e la movimentazione del petcoke e delle materie prime nel capannone producono consistenti emissioni diffuse, si all’interno che all’esterno, e non sono descritti dalla documentazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione;
°gli accorgimenti tecnici adottati non sono sufficienti, né conformi a quanto previsto dalla parte i dell’allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/06;
°la Ditta non ha riscontrato la formale richiesta di documentazione inerente il contenimento delle emissioni diffuse.
Dalle tabelle di valutazione degli inquinanti emessi in atmosfera, redatte sulla scorta delle analisi periodiche effettuate dalla Ditta e contenute nella citata Relazione tecnica, si evince la notevole variazione della qualità dell’aria causata dalle emissioni diffuse e convogliate provenienti dal cementificio.
Nel corso della riunione tenutasi in data 12.6.06 presso questo servizio, alla presenza del Direttore pro-tempore e del Capo servizi primari dello stabilimento in parola, del Servizio Ecologia dell’Italcementi, dell’ARPA, del DAP e della provincia Regionale di Palermo, tra l’altro, è emerso che:
°il petcoke viene utilizzato dal 1987 come combustibile del forno 3, del mulino crudo 3 e, in miscela e fino al 1992, del forno 2;
°la Ditta presenterà una relazione contenente chiarimenti riguardo allo stato attuale e reale dell’impianto e del ciclo produttivo, al fine di permettere l’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni concesse;
°le modifiche apportate all’impianto non sono mai state oggetto di presa d’atto né di specifica autorizzazione da parte di questo Assessorato, Autorità competente;
°l’uso del petcoke come combustibile non è mai stato comunicato, pertanto dovranno essere prese le necessarie misure volte alla tutela dell’ambiente;
°nelle more dell’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, questo Servizio, in considerazione di quanto rappresentato dagli Organi di controllo, si riserva di diffidare la Ditta, con apposito provvedimento, dall’utilizzo di petcoke (dallo stoccaggio alla movimentazione alla combustione).
Considerato che le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del carbone sono ben diverse da quelle del petcoke, che la mancata applicazione delle prescrizioni più severe può comportare una reale situazione di pericolo per l’ambiente, in considerazione della natura del petcoke, sia per le emissioni convogliate che per quelle diffuse e che, indipendentemente dalla pericolosità del petcoke, sono stati ripetutamente violati i dettami della normativa vigente e le prescrizioni del decreto di autorizzazione.
Su proposta del Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa S3-I, ai sensi dell’art 278 lettera a) del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, si diffida l’Italcementi S.p.a. dal continuare ad apportare modifiche all’impianto ed al ciclo produttivo in assenza della preventiva comunicazione alle Autorità Competenti e dell’eventuale autorizzazione ai sensi dell’art 269 del citato 152/06.
Su proposta dello stesso Dirigente Responsabile, ai sensi dell’art 278 lettera a) del D.Lgs 152 del 03/04/2006, si diffida l’Italcementi S.p.a. dal continuare ad utilizzare il petcoke come combustibile, nonché a continuare ogni attività che dia luogo alla produzione di emissioni diffuse di tale composto in assenza della necessaria autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06.
Nel ricordare alla Ditta l’obbligo del rispetto degli adempimenti di cui al verbale della riunione del 12.06.06, si evidenzia che ogni ulteriore violazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà necessariamente la sospensione delle autorizzazioni concesse.
Si trasmette alla Procura in indirizzo richiamando i contenuti e dell’art 24 del D.P.R. 203/88 e dell’art 279 del D.Lgs 152/06.
Si trasmette al Servzio competente di questo Assessorato ed all’Agenzia delle acque e dei rifiuti in quanto si ritiene che lo stoccaggio del petcoke, citato nel presente provvedimento ed autorizzato dal Comune di Isola delle Femmine, dovesse essere oggetto di apposita autorizzazione ex art 27 28 del D.Lgs 22/97.
Il responsabile dell’U:o: S3-1 Dr. Chim Alessandro Pellerito Il Responsabile del Servizio Dr Chim Giocchino Genchi.
REPUBBLICA ITALIANA (Regione Sicilia) ASSESSORATO TERRITORÌO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
Servizio 3 - Prevenzione dai!'inquinamento Atmosferico
Unità Operativa 3 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera A MISURA DI NATURA
18SEUQQ' del Proi.
Oggetto: Ditta Italcementì - isola delle Femmine - Ricorso n. 1667/06.
RACCOMANDATA A/R
All' italcementi
ViaG. Camozzì, 124 BERGAMO
p.c. Alla Provincia Regionale
Servizio Inquinamento Atmosferico Via San Lorenzo, 312 g/h PALERMO
Al "'DAR. di Palermo , Via Nairobi, 4 PALERMO
A! Comune di
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Questo Servizio, alla luce della documentazione prodotta dalla Italcementi con nota DCTI/SECO deH'08.08.06, acquisita ai protocollo di questo Assessorato con n. 52932 del 21.08.06, provvedere ad aggiornare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera concesse, con esclusione dell'uso del pet-coke.
L'uso di tale sostanza, infatti, per i motivi ampiamente illustrati nella citata nota n. 48283 e nef corso della riunione del 12.06.06, deve essere oggetto di apposita istanza che la Ditta dovrà produrre ai sensi dell'ari. 269 del D. Lgs. 152/06 e che questo Servizio dovrà valutare attivando le relative procedure tecnico-amministrative.
Si confermano, ovviamente, i contenuti e le disposizioni di cui alla citata nota n. 482S3 del 25.07.06.'
Si invita ad indicare quali sono i punti di emissioni interessati dalia movimentazione, stoccaggio e combustione de! pet-coke.
EL SERVIZIO ino Genchi)
ILRESPONSAB (Dr. Chirn. Gi
REPUBBLICA_ITALIANA 8, Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE Servizio 3 - Prevenzione dall'inquinamento Atmosferico
Unica Operativa 3. i. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Prot. del
Oggetto: Ditta Italcementi - Isola delle Femmine - Ricorso n. 1667/06.
Al T.A.R. Sicilia
Sede di Palermo
In riscontro all'Ordinanza collegiale istruttoria n. 286/06, emessa sul ricorso n. 1667/06, trasmessa con nota n. 1395/06 dell'11.09.06 ed acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 60339 del 15.09.06, si rappresenta quanto segue.
A seguito di quanto richiesto nel corso della riunione tenutasi in data 12.06.06 presso gii Uffici di questo Servizio, la Ditta in oggetto, con nota deli'08.08.06, acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 52932 del 21.08.06, ha fornito una descrizione del ciclo produttivo e trasmesso elaborati grafici. Detta nota ha lo scopo di chiarire univocamente lo stato reale dell'impianto, in considerazione del fatto che, negli anni, sono stati apportati alcuni cambiamenti tali da renderlo non corrispondente con le autorizzazioni rilasciate e con i progetti approvati. Tali cambiamenti sono stati via via comunicati dalla Ditta, ma mai oggetto di opportuna autorizzazione e/o presa d'atto né di qualsiasi altro provvedimento di competenza di questa Amministrazione. Per questo motivo, a distanza di anni dalle comunicazioni comunque effettuate, dette modifiche saranno oggetto di una presa d'atto, mediante uno specifico decreto di ''aggiornamento", da parte di questo Servizio
Al contrario, non è mai stato comunicato l'uso del pet-coke come combustibile; da nessuno degli atti forniti dalla Ditta, né al momento della richiesta di autorizzazione, né nei certificati analitici sulle emissioni in atmosfera, né in comunicazioni di altro genere, risulta che il combustibile utilizzato fosse pet-coke. Infatti, laddove non si parla di generico combustibile solido, si indica il carbone o il polverino di carbone.
E' opportuno evidenziare che il carbone naturale ha caratteristiche chimico-fisiche e contenuto dì inquinanti (qualitativamente e quantitativamente) diverse dal pet-coke; pertanto non si tratta di un problema esclusivamente formale, bensì dell'impossibilità di prescrivere tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'ambiente dall'impatto causato da una sostanza (pet-coke) avente un carico inquinante diverso rispetto a quella segnalata (carbone o polverino di carbone).
Pertanto questo Servizio non ha potuto né potrà limitarsi a "prendere atto': di quanto emerso nel corso di sopralluoghi degli Organi di controllo, ma deve impedire il protrarsi di un'attività non autorizzata né comunicata, ovvero l'uso di pet-coke come combustibile.
Detta combustione, e le fasi ad essa funzionali (stoccaggio, movimentazione, ecc...). potranno avvenire soltanto a seguito dell'eventuale ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'ari. 269 del D. Lgs. 152/06, le cui procedure potranno essere attivate solo a seguito dì specifica istanza da parte della Ditta.
Pertanto, si confermano i contenuti della nota n. 48283 del 25.07.06, impugnata dalla Ditta in oggetto.
Si trasmette, in triplice copia, la documentazione sotto elencata:
1)D.A. n. 292/17 del 17.03.94,
2)Stralcio della Relazione tecnica (Ali. 1 al D.A. n. 292),
3)Tabella delle emissioni (Al!. 6 ai D.A. n. 292),
4)Stralcio delle schede tecniche dei punti di emissione (Ali. 12 al D.A. n. 292),
5)D.A. n. 871/17 del 06.10.94,
6)D.A. n. 141/17 del 15.03.95,
7)D.A. n. 187/17 del 04.04.97,
8)Verbale n. 9942393 del 14.10.05 del D.A.P. di Palermo,
9)Verbale n. 9944173 del 12.12.05 del D.A.P. di Palermo,
10)Verbale n. 9945311 dei 25.01.06 del D.A.P. di Palermo.
11)Relazione tecnica del 23.05.06 del D.A.P. e della Provincia Regionale di Palermo,
12)Verbale di riunione del 12.06.06,
13)Nota n. 48283 del 25.07.06 di questo Servizio
14)Nota dell'08.08.06 della Italcementi,
15)Nota n. 60837 del 18.09.06 di questo Servizio
IL RESPONSABILE/DEL SERVIZIO 3
Labels: DOSSIER ITALCEMENTI
www.isolapulita.it
Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico
20 febbraio 2007
prot 13871
Oggetto: Ditta Italcementi s.pa. di Isola delle Femmine PA- Deposito di stoccaggio combustibile in c.da Rafffo Rosso- Violazione dellanormativa ambientale DIFFIDA
Raccomandata a.r. Italcementi s.p.a. Via Camozzi 124 Bergamo
Raccomandata a.r. Italcementi s.p.a. Via delle Cementerie 10 Isola delle Femmine
Raccomandata a.r. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Palermo
fax 091 515142 Comando Carabinieri Palermo Nucleo Operativo Ecologico c.a. Maresciallo Sapuppo Via Resuttana 360 90164 palermo
fax 091 6628389 e p.c. Provincia Regionale di palermo Servizio Inquinamento atmosferico Via San Lorenzo 312 G/H
fax 091 7033345 D.A.P. di palermo Via Nairobi 4 Palermo
fax 091 8677098 Comune di Isola delle Femmine
fax 0916173522 C.P.T.A. di Palermo Via Lincoln 21 Palermo
Servizio 2 Sede
Risulta agli atti di questo ufficio, anche da comunicazioni della stessa Iatlcementi s.p.a. che codesta ditta ultilizza il sito dell'ex cava Raffo Rosso quale "deposito all'aperto" di combustibile solido (pet-coke, carbone) utilizzato per la limitrofa cementeria. Tale impianto, nel quale si manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano, materilai polcerulenti contenenti sostanze inquinanti, non risulta tuttavia autorizzato (allegato 6 del D.M. 12 luglio 1990 o DLgs 3 aprile 2006 n 152) e non può pertanto essere esercito in assenza della prvista autorizzazione prevista dall'articolo 269 del D. Lgs 152/6.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 279 del D.Lgs 3 aprile 2006 n 152, " chi inizia a installare o esercire un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro".
Si diffida pertanto la ditta dall'utilizzare l'impianto di stoccaggio in questione senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269 del decreto 152/06, e la si invita a dare seguito, con urgenza, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Si invitano il D.A.P. e la Provincia regionale, che leggono per conoscenza, ad effettuare i necessari controlli relazionando in merito a questo dipartimento.
La presente viene inviata all'Autorità Giudiziaria ed ai NOE di palermo per gli eventuali aspetti di competenza.
IL DIRIGENTE GENERALE
Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico tel 0917077585 email
sanza@artasicilia.it
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Labels: DOSSIER ITALCEMENTI

NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
TESTO VIGENTE
Dpcm 27 dicembre 1988 - Testo vigente
(Gazzetta ufficiale 5 gennaio 1989 n. 4)
Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
Introduzione
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Documentazione degli studi di impatto
Articolo 3 - Quadro di riferimento programmatico
Articolo 4 - Quadro di riferimento progettuale
Articolo 5 - Quadro di riferimento ambientale
Articolo 6 - Istruttoria
Articolo 7 - Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi
Articolo 8 - Disposizioni attuative del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
Articolo 9 - Entrata in vigore
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 3 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n.85/337 del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri competenti;
Decreta:
Articolo 1 - Finalità
1. Per tutte le categorie di opere di cui all'articolo 1 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:
a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità;
b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato II);
d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);
e) le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas (allegato IV).
2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli e ffetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.
3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della conseguente attività istruttoria della Pubblica amministrazione.
4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377.
Articolo 2 - Documentazione degli studi di impatto
1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità
ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Regione interessata, i seguenti atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Dpcm n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'articolo 5 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.
Articolo 3 - Quadro di riferimento programmatico
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti
di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.
Articolo 4 - Quadro di riferimento progettuale
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché
misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre lim itazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
d) le eventuali m isure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al Dpr 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Articolo 5 - Quadro di riferimento ambientale
1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.
Articolo 6
Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale
1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'articolo 2, comma 3, del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo Dpcm.
2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.
3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di Enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero
dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente -
Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il Presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
per i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere già esistenti di cui all'articolo 1, comma 3, del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la
natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le
informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli e ffetti dell'intervento sull'ambiente.
Articolo 7 - Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi
1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.
Articolo 8 - Disposizioni attuative del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377
1. Per impianti chimici integrati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l'impianto sia localizzato allíinterno di una area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349:
a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/ secondo;
c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
e) numero degli addetti pari o superiore a 300.
2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all'articolo 2 del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:
a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100 metri;
b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.
5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'articolo 1, comma
1, lettera h), del Dpcm 10 agosto 1988, n. 377, sarà resa dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina mercantile .
Articolo 9 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Allegato I
Componenti e fattori ambientali
1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.
Allegato II
Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali
1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'articolo 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare eccetera) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli e ffetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli
effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli e ffetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico. Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata. In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, eccetera) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto. D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
- carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
- flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
- carta delle unità forestali e di uso pastorale;
- liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
b) fauna:
- lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
- lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito eccetera) anche sulla base di rilevamenti specifici;
- quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli e ffetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente. F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato. G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme
Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631. H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni
prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, eccetera).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.
Allegato III
(N.d.r: si veda ora l'allegato I al Dpr 2 settembre 1999, n. 348)
Allegato IV
Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
Articolo 1
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203.
Articolo 2
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'articolo 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.
Articolo 3
1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.
Articolo 4
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la Regione, la Provincia e il Comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre Regione, Provincia e Comune mettono a disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
Articolo 5
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'articolo 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'articolo 8.
Articolo 6
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'ENEL e di cui all'articolo 4, promuove ed attua la Valutazione di Impatto Ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le Valutazioni d'Impatto Ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle Regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli Enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma
2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.
Articolo 7
1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel Comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più Comuni, nel capoluogo di Provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Presidente della Regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
2. Il Presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'articolo 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli Enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il Presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività svolte.
Articolo 8
1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'articolo 4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla Regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il Comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della Regione, formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile , dei trasporti, alla Regione, alla Provincia, al Comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro
dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11.
Articolo 9
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la Regione, la Provincia ed il Comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la Regione, la Provincia ed il Comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.
Articolo 10
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'articolo 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.
Articolo 11
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la Regione, la Provincia ed il Comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli Enti pubblici competenti.
3. Se il parere della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con Dpcm, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del Dpcm di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8.
Articolo 12
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'articolo 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla
seguente normativa:
- articolo 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
- articolo 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
- articolo 48, Dpr 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
- articolo 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
- articolo 714, Rd 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
- articolo 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e articolo 82, comma nono, Dpr 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
- articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
- articolo 55, Rd 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
- articolo 221, Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
- articolo 216, Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
Articolo 13
1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'articolo 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'articolo 6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il Comune territorialmente competente.
5. Se il parere della Regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal ricevimento da parte della Regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli
effetti di cui all'articolo 12.
Articolo 14
1. Si applica l'articolo 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.
Articolo 15
1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 6.
Articolo 16
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; Rd 20 luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (Rd 30 marzo 1942, n. 327; Dpr 15
febbraio 1952, n. 328; Rd 11 dicembre 1933, n. 1775; Rd 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (Rd 30 marzo 1942, n. 327; Dpr 15 febbraio 1952, n. 328).
Articolo 17
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'articolo 17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'articolo 9 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la Provincia.
Articolo 18
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli Enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella Regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel Comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.
Articolo 19
1. Sono fatti salvi i poteri delle Regioni a statuto speciale e delle Province di Trento e Bolzano.
Articolo 20
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
http://www.arpa.emr.it/Ravenna/via/download/dpcm_27_12_88.pdf
Comitato Cittadino Isola Pulita
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Labels: IMPATTO AMBIENTALE NORME TECNICHE
INQUINAMENTO CONTAMINANTE DA CEMENTIFICIO RETE DONNE DI BRIANZA
Pubblichiamo un contributo del Comitato Rete Donne di Brianza sull'inquinamento da cementificio INDAGINE SULLA CONTAMINAZIONE DA CEMENTIFICIO Comuncia stampa Rete Donne Brianza Rete Donne Brianza ha commissionato all'IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, una Indagine sulla Contaminazione da Metalli nel territorio di Merone. I prelievi sono stati effettuati tra il 2005 e giugno 2006 in alcuni comuni, tra cui Merone, Lambrugo, Nobile, Alzate Brianza. Riportiamo la relazione preliminare, che anticipa in buona parte le conclusioni dello studio. IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori "Le alte concentrazioni di Cadmio, Tallio e Piombo superiori agli standard di qualità per i suoli utilizzati a verde pubblico, privato e residenziale, riscontrate in periodi diversi nei campioni di terreno raccolti nei siti di Baggero, Nobile e Alzate Brianza sono da attribuire a contaminazione di origine antropica e rappresentano un fenomeno da non sottovalutare per le possibile conseguenze sulla salute umana a seguito di un loro accumulo lunga la catena alimentare. Riteniamo opportune ulteriori indagini per confermare questo risultato, valutarne con maggiore dettaglio estensione ed entità, identificandone con certezza le cause. L'accertata presenza di numerosi metalli tossici (mercurio, piombo, cadmio, rame, arsenico) delle emissioni del cementificio Holcim, la possibile presenza di Tallio con l'uso da parte del cementificio di ceneri di piriti, la non trascurabile quantità di alcuni di questi metalli, giornalmente immessa nell'ambiente (in particolare mercurio) e la presenza di aree vulnerabili nelle possibili zone di ricaduta delle emissioni del cementificio, quali terreni ad uso agricolo e due laghi oggetto di pesca sportiva, meritano una dovuta attenzione. A riguardo le iniziative da attivare dovrebbero essere: " Censimento di tutte le principali fonti di metalli pesanti (in particolare Cadmio, Tallio e Piombo) " Nel cementificio Holcim effettuare costanti misure di cadmio nei metalli, adottando metodiche di prelievo ed analisi in grado di misurare le loro reali concentrazioni, in particolare quelle di cadmio e tallio ed altri specifici metalli da usare come traccianti (ad esempio vanadio e nichel). " Effettuare unoi studio esplorativo sulla contaminazione di mercurio, cadmio e composti clorurati presenti nei pesci del lago di Pusiano, i cui sedimenti potrebbero rappresentare il luogo di accumulo di tali inquinanti per la loro natura persistente e bioaccumulabile. " Approntare un modello diffusionale basato su aggiornate misure meteorologiche rappresentative della zona e che tenga conto degli effetti dell'orografia sulla direzione dei campi di vento, per stimare, con maggiore accuratezza, quali siano le zone di massima ricaduta delle polveri fini emesse dal cementificio " Allestire, in base ai risultati del modello, una rete fissa di monitoraggio di polveri fini sedimentabili con periodiche valutazioni sulla composizione dei metalli " Tenere sotto regolare controllo la concentrazione di metalli tossici nei su9oli sensibili e nei sedimenti del lago. Federico Valerio Servizio Chimica Ambientale IST Genova" A queste richieste aggiungiamo inoltre la creazione di un Registro dei Tumori della Provincia di Como, richiesto da tempo dai medici e sui cui la amministrazioni dovrebbero veramente insistere. Concludiamo con una proposta: che i comuni incarichino di effettuare gli studi ed i controlli elencati sopra un ente indipendente di loro fiducia, e che l'azienda se ne assuma l'onere, dimostrando di non avere nulla da temere e di essere disposta a collaborare per migliorare le condizioni ambientali della zona, garantendo così la salute dei cittadini.
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Analisi di diossine nel sangue dei collaboratori dell’impianto di termovalorizzazione di Bolzano

I valori ottenuti in Portogallo variano da un minimo di 4 a un massimo di 34 pg TEQ/g grasso del sangue. In media si trovano 15 pg TEQ/ g grasso del sangue.
I valori ottenuti in Germania variano da un minimo di 9 a un massimo di 69 pg TEQ/ g
grasso del sangue. In media si trovano 31 pg TEQ/ g grasso del sangue.
Confronto dei risultati con studi effettuati in Portogallo e in Germania

Esistono però anche realtà dove l’esposizione professionale alle diossine è molto evidente.
Esempi sono alcuni impianti di industria chimica come la produzione di pentaclorofenolo, di produzione erbicidi (pesticidi) e l’industria siderurgica secondaria (rame).
In questo caso le medie arrivano a oltre 900 pg TEQ/ g grasso del sangue per la produzione di pentaclorofenolo, a oltre 200 pg TEQ/ g grasso del sangue per gli erbicidi e a oltre 100 pg TEQ/ g grasso del sangue per il rame secondario.
Confronto dei valori con operai dell'industria chimica

Riferimenti bibliografici
1. “Handbuch Dioxine”
Michael Oehme – Spektrum Verlag (1998)
ISBN: 3-8274-0126-7
2. „Levels and trends of PCDD/Fs in human blood …“
C. Sampaio et all.
Organohalogen compounds – Volume 66 (2004)
3. “Polychlorierte Dibenzodioxine und furane im Blutfett von Mitarbeitern in
Müllverbrennungsanlagen”
H.D. Neumann et all.
Staub – Reinhaltung der Luft 55 (1995) p 189 – 192.
http://www.ambientesalute.org/images/stories/documenti/analisi_diossine_nel_sangue.pdf
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Labels: ANALISI DEL SANGUE OPERATORI TERMOVALORIZZATORI
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Nell’opinione pubblica l’incenerimento di rifiuti viene spesso individuato come fonte di emissione di diossine.
Ma cosa sono le diossine e come si formano?
Le policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e i policlorodibenzo-para-furani (PCDF) sono un gruppo di sostanze organiche chiamate generalmente “diossine” nel gergo corrente.
In tutto, considerando tutte le possibili varianti di legame fra gli atomi di cloro e i due anelli benzenici che compongono la molecola, si hanno 75 congeneri per le PCDD e 135 per i PCDF, in tutto quindi 210 diverse molecole, con struttura simile che si differenziano per il numero crescente di atomi di cloro presenti nella struttura (da 1 a 8) nelle diverse posizioni.
Le diossine non hanno nessuna rilevanza dal punto di vista della produzione industriale, non sono utilizzate in alcun processo come coadiuvanti di sintesi, non hanno alcun utilizzo nei prodotti di uso comune.
Questi composti si formano solo come prodotti intermedi di processo o come sottoprodotti di alcune reazioni chimiche dove è presente il cloro, così come nei processi di combustione dove è presente del cloro (anche in minime quantità).
L’immissione e la conseguente distribuzione nell’ambiente di queste sostanze avviene perlopiù attraverso l’aria, vengono quindi assorbite dalle piante dopo la loro deposizione al suolo e quindi entrano nella catena alimentare.
Anche negli alimenti e negli integratori alimentari si possono rilevare tracce di queste sostanze e quindi, di conseguenza, nell’alimentazione umana.
Nella catena alimentare si accumulano soprattutto nei grassi animali e nei prodotti grassi, si concentrano anche nei grassi presenti nel corpo umano e nella parte grassa del latte materno.
L’assorbimento da parte dell’uomo di queste sostanze avviene per il 90% attraverso
l’alimentazione. Le diossine sono presenti ovunque nel nostro pianeta (ubiquitarie) in piccolissime concentrazioni.
I primi studi sulle diossine risalgono già agli anni sessanta quando veniva utilizzato il cosiddetto “Agent Orange” (agente arancio) come defogliante nella guerra del Vietnam, oggi si sa con certezza che questa sostanza ha un elevato tenore di diossine.
L’incidente di Seveso del 1976 per la prima volta accende l’attenzione della popolazione del Vecchio Continente verso questi prodotti, che si possono avere in alcuni processi industriali, la loro elevata tossicità e pericolosità per l’ambiente. In quella occasione, proprio la più tossica fra tutte le 210 molecole, la 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-Tetraclorodibenzodiossina), fu rilasciata nell’ambiente e divenne tristemente famosa.
Fra tutte le 210 molecole i congeneri che presentano il cloro nelle posizioni 2,3,7,8 sono quelli particolarmente tossici.
Nell’impianto di termovalorizzazione di Bolzano è presente un sistema di purificazione dei fumi emessi tra i più moderni. Dopo i filtri a maniche in Gore-Tex utilizzati per abbattere il tenore di polveri presenti (grado di abbattimento > 99,9%), e un sistema di abbattimento a umido a due stadi è presente anche una unità catalitica (simile ai catalizzatori presenti sulle moderne macchine, solo molto più grande). In tal modo viene garantito che non ci siano rilasci di sostanze tossiche nell’ambiente.
Analisi diossine nel sangue Pagina 2
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eco-center si impegna da sempre per una politica aziendale aperta e trasparente.
Nei mesi scorsi è stato eseguito uno studio sulle concentrazioni di diossine nel sangue di dipendenti eco-center, che ha coinvolto in tutto 24 collaboratori dell'inceneritore, della discarica e dell'amministrazione e del laboratorio come persone di riferimento.
La partecipazione era volontaria.
Lo studio è stato eseguito dall'eco-research S.r.l. (analisi) in collaborazione con il medico aziendale dell'eco-center, dott. Bucci, (prelievo del sangue) e il primario del servizio interaziendale della medicina del lavoro, il dott. Maccacaro.
Risultati dello studio sul sangue:
a.) In generale valori bassi
b.) Nessuna correlazione con l’ambiente di lavoro
La concentrazione di diossine riscontrata nei collaboratori eco-center è bassa se confrontata con studi analoghi presenti in letteratura.
I valori determinati sono fra 2 e 18,7 pg I-TEQ/g grasso nel sangue.
Non si riscontrano particolari differenze fra i gruppi di riscontro sottoposti ad esame (amministrazione e laboratorio) e i collaboratori addetti all’impianto di termovalorizzazione.
Confrontando i dati con quelli di altri paesi europei (Portogallo 2004, Germania 1995), quelli di Bolzano risultano essere i più bassi fra tutti.
In Portogallo le concentrazioni determinate fra gli addetti all’impianto di incenerimento avevano un valore medio di 14,9 pg I-TEQ/g grasso nel sangue.
La concentrazione media del gruppo di controllo era di 15,5 pg I-TEQ/g grasso nel sangue.
In Germania la concentrazione media degli addetti all’impianto di incenerimento era di 32 pg I-TEQ/g grasso nel sangue e di 30 pg I-TEQ/g grasso nel sangue quella del gruppo di controllo.
Conclusioni
Lo studio evidenza che chi lavora all’inceneritore di Bolzano o in discarica non è soggetto a una esposizione particolare.
La concentrazione delle diossine nel sangue è legata molto all’età e alle abitudini alimentari delle persone. Analisi diossine nel sangue Pagina 3
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Il grafico mostra i valori ottenuti a Bolzano, analizzando il sangue di chi lavora all’inceneritore, di personale amministrativo e di personale di laboratorio. In tutto 24 persone.
I valori variano da un minimo di 2 a un massimo di 18,7 pg TEQ/ g grasso del sangue.
In media si trovano 9 pg TEQ/ g grasso del sangue.
Diossine nel sangue - risultati dei 24 campioni analizzati a Bolzano
Riceviamo e volentieri pubblichiamo da parte degli amici dell'Associazione dei Comitati Civici Bresciani

Associazione Comitati Civici Bresciani (A.C.C.B.)
per la tutela del territorio e della salute nei Comuni di Borgosattolo, Botticino, Calcinato, Castenedolo, Ghedi, Mazzano, Montichiari, Rezzato
Il problema Italcementi continua a far discutere.
Da una parte l’azienda cementiera che intende ampliare lo stabilimento e dunque a quasi raddoppiare la produzione;
dall’altra le Amministrazioni comunali direttamente interessate, Rezzato e Mazzano, che propongono una rivisitazione completa dei programmi a loro presentati.
In ciò basandosi su uno studio appositamente commissionato.
Una questione dunque delicata e per la quale hanno già fatto sentire il loro «no» parecchie Amministrazioni del circondario e numerosi gruppi ambientalisti che stanno raccogliendo firme.
Difficile dire come andrà a finire: al momento i due Comuni, stanno tenendo assemblee per informare la popolazione su questa ipotesi di ammodernamento.
Così, dopo Mazzano, ecco che questa sera tocca a Rezzato.
A promuovere l’incontro sono i tre gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale - Lega Nord, Rezzato Liberinsieme e Rezzato Democratica - che danno l’appuntamento alle ore 21 nella sala civica Italo Calvino, di fianco alla biblioteca comunale.
Obiettivo da raggiungere, quello di informare i cittadini sugli intendimenti del cementificio Italcementi e sulle posizioni dell’Amministrazione, dei gruppi politici e dei comitati civici ambientali.
Dopo aver votato all’unanimità lo scorso 28 settembre una delibera che di fatto chiede ad Italcementi di ritirare il progetto di ampliamento della struttura e di raddoppio della produttività, invocando la preoccupante condizione di inquinamento in cui già versano le aree di Rezzato e Mazzano, i gruppi politici rezzatesi intendono ora illustrare alla popolazione le loro rispettive posizioni al riguardo, in vista di un iter di discussione del nuovo progetto presso la Regione Lombardia che si preannuncia lungo e problematico.
Ricordiamo che la richiesta avanzata dall’azienda cementifera prevede un ampliamento sull’attuale superficie occupata dallo stabilimento, sfruttandone la residua capacità edificatoria.
Quello che preoccupa invece i Comuni, è che tale allargamento comporterebbe un notevole incremento della capacità produttiva, che passerebbe dalle attuali 2.300 a 4.000 tonnellate al giorno, con conseguente aumento dei consumi delle risorse necessarie a far funzionare i forni e, naturalmente, all’escavazione del materiale, oltre al traffico dei pesanti veicoli, stimato in un più 27 per cento in entrata ed in uscita.
Quindi, sulla richiesta di estensione dell’impianto a sud del Naviglio, nel territorio di Mazzano, il giudizio è che tale ipotesi «contrasta con le norme del Prg comunale che vuole la zona agricola», mentre l’ampliamento dell’esistente è soggetto ad alcune limitazioni.
Altre osservazioni al documento presentato dalla cementeria, provenienti dallo studio commissionato dai due Comuni, riguardano quella che sarebbe scarsa chiarezza in fatto di produzione.
«Le materie prime impiegate - si legge - con l’ipotizzato ampliamento della linea di produzione del cemento grigio, aumentano del 75%; non viene indicata la provenienza dei materiali e dunque è molto probabile che si continui ad utilizzare il calcare estratto dalla cava sul monte Marguzzo».
Oltre a ciò, sempre secondo le osservazioni, non si considera l’aumento delle emissioni di gas ad effetto serra, non viene affrontato il tema del coincenerimento dei rifiuti e quali i combustibili impiegati nel processo produttivo, la deposizione e concentrazione sul suolo dei microinquinanti persistenti che verrà incrementata dall’aumento della capacità produttiva e l’inquinamento luminoso generato in particolare dalla nuova ciminiera alta circa centocinquanta metri.
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente
"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. ó della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";
VISTO l’art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e
successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989
concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;
VISTA la dornanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di
"impianto di discarica di II categoria tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi" da realizzarsi in Comune di Montichiari (BS) località "Casalunga-Vighizzolo", presentata da Vals.eco S.r.L. con sede in Montichiari, via Luigi Pirandello 35, in data 20.7.94;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Vals.eco in data 5.12.94 21.2.95
e 7.6.95;
VISTO il parere formulato in data 13.ó.95, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da Vals.eco S.r.L.;
CONSIDERATO che in detto parere la Commssione ha:
preso atto che
- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante una discarica di II categoria di tipo B per una capacità complessiva di circa 1.400.000 m3 di rifiuti che consiste in una vasca in parte esistente, in precedenza oggetto di coltivazione per restrazione di sabbia e ghiaia, ad opera della Ditta Calcestruzzi S.p.A. in loca]ità Casalunga-Vighizzolo, in Comune di Montichiari (BS);
- le principali caratteristiche di progetto dell'opera risultano:
- Volume totale del giacimento m3 1.470.402
- Superficie complessiva discarica m2 91.403
- Quota media piano campagna m s.l.m. 119,825
- Quota media fondo discarica m s.l.m. 99,825
- Dislivello medio dal p. c. al fondo m 20,000
- Durata anni 5
- Settori di riempimento n. 5
- durata di ciascun settore anni 1
- il 25% del volume complessivo (circa 300.000 m3) verrà riservato allo smaltimento dei rifiuti
provenienti dalla bonifica di alcune aree interessate da scarichi abusivi site nel medesimo Comune di Montichiari, mentre il restante 75% verrà gestito in conto terzi;
- le opere di impermeabilizzazione di progetto si differenziano a seconda che interessino la scarpata est (discarica Pulimetal), le rimanenti scarpate, il fondo della discarica e la copertura superficiale a smaltimento ultimato;
- il piano di gestione prevede il riempimento della discarica per settori impermeabilizzati, per un totale di cinque settori di riempimento; le operazioni di approntamento, riempimento e bonifica interesseranno in successione settori limitrofi;
- è previsto che lo scarico dei rifiuti inizi dai settori più prossimi alla adiacente discarica Pulimetal; non risulta che rarea interessata dagli ultimi settori sia ancora stata oggetto di escavazione;
- il progetto prevede il monitoraggio della acque di falda, sia in fase di gestione che a lavori ultimati; due pozzi di controllo verranno collocati a monte e sei a valle del giacimento, rispetto alla direzione di flusso delle acque sotterranee, che dallo Studio risulta essere da nord-est a sud ovest;
osservato che: sulla base del parere espresso dalla Regione Lombardia secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 349/86, con la Deliberazione di Giunta n.-V1S022 del 21.2.95, si evidenziano i seguenti aspetti:
- in materia di smaltimento dei rifiuti industriali il Consiglio della Regione Lombardia, con la
Deliberazione n. 1074 del 9.3.94 ha impegnato la Giunta ad adottare uno specifico provvedimento che defìnisca le procedure per la predisposizione del Piano regionale di rifiuti speciali;
l'Amministrazione
Provinciale di Brescia ha predisposto una proposta di Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti
speciali e tossico-nocivi; al momento, in materia di rifiuti tossico-nocivi non risultano in vigore né piani regionah né piani provinciali, che possano servire di riferimento per l'inquadramento dell'iniziativa Vals.eco;
- l'area interessata dall'impianto in progetto rientra nel perimetro del bacino estrattivo n. 13 del Piano Cave della Provincia di Brescia;
- la Regione sottolinea che il progetto appare in contrasto con le disposizioni del Piano Cave per quanto riguarda:
- la profondità massima di escavazione, che secondo il Piano non dovrebbe superare i 16 m dal piano campagna7 mentre il progetto prevede 20 m;
- il tipo di recupero previsto per l'area a fine lavori di escavazione;
- la Vals.eco non condivide tale posizione della Regione, invocando l'esistenza di precedenti
amministrativi e di una sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV - 22 dicembre 1993, n. 1131)
riguardante un caso analogo;
- l’area interessata dal progetto non ricade in zona vincolata ai sensi della Legge 1497/39 e della Legge 431/85, non è sottoposta a vincolo idrogeologico, non è compresa in parco naturale o riserva naturale;
- ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, l'area ricade in Zona agricola E 1 "agricola produttiva";
la Regione evidenzia che ai sensi della L.R 30.3.82, n. 18, le disposizione del "Piano Cave"
prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici;
valutato che:
- il progetto è ubicato nella zona di pianura tra il fiume Mella e il fiume Chiese in un'area agricola molto antropizzata, a circa 5 km dal Comune di Montichiari; l’area è caratterizzata da seminativi in gran parte irrigui, colture destinate all'industria conserviera ed allevamenti zootecnici; sono presenti inoltre vari raccordi stradali e numerosi giacimenti estrattivi di inerti e discariche di rifiuti; il sito di progetto in particolare è caratterizzato dalla presenza di una vasta area degradata da attività di cava ed è
confinante con una discarica controllata in fase di esáurimento, l’area si presenta povera di specie vegetazionali spontanee e di specie animah di interesse naturalistico; anche nelle vicinanze non esistono aree sottoposte a vincoh di tipo naturaEstico - ambientale; in passato questa zona era coperta dalla"brughiera di Montichiari" che deteneva però un basso valore floristico per le poche specie di graminacee presenti su terreni ghiaiosi - sabbiosi molto aridi e permeabili; delle specie indigene della brughiera sono rimaste oggi solo alcune tracce lungo i margini dei campi coltivati i fossi le strade e nei pochi terreni incolti; in queste aree marginali si sono sviluppate infatti numerosi filari arbustivi composti prevalentemente da specie esotiche come la Robinia;
- gli impatti potenziali di una discarica sulla vegetazione spontanea e coltivata sono essenzialmente di due tipi: gas di scarico dovuti all'aumento del traffico veicolare locale e ricadute di polveri dovute sia al passaggio di automezzi, sia al possibile trasporto eolico dei materiali depositati in discarica; anche le potenziali interferenze con la fauna sono principalmente riconducibili all'aumento del traffico veicolare (rumore e rischi di incidenti);
- dal punto di vista paesaggistico il progetto si inserisce in un contesto territoriale antropizzato, occupato da insediamenti agricoli urbani ed industriali, che non presenta elementi storici o morfologici di qualità;
in fase di costruzione ed esercizio, gli impatti visivi diretti sono costituiti dal prefabbricato che copre area di stoccaggio (che verrà smantellato alla fine della fase di
esercizio), dalla recinzione perimetrale alta 2 m e dal movimento degli automezzi diretti alla discarica;
il sito è percettibile visivamente dalla strada statale Goitese, mentre risulta poco visibile dall'autostrada situata a circa 4 km; ad avvenuta chiusura della discarica è previsto il recupero ambientale dell'area con piantumazione a prato e schermatura del sito, secondo accordi da definire con il Comune di
Montichiari;
CONSIDERATO che, fatte salve le verifiche e le valutazioni che saranno effettuate dalle
Amministrazioni competenti nell'ambito della procedura di approvazione regionale di cui all'art. 3- bis della legge 441/87, in particolare per quanto attiene la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni e le disposizioni dei piani e dei programmi territoriali, urbanistici e di settore, ivi comprese quelle del "Piano Cave", la Commissione ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Vals.eco S.r.L., con le modifiche ed integrazioni documentate nel corso dell'istruttoria, e fatto salvo quanto prescritto da norme specifiche in materia, a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni precisate nel seguito;
VISTA la nota pervenuta dalla Vals.eco S.r.L. in data 17.8.95, con cui vengono proposte
alcune modalità realizzative, che non risultano coerenti con il progetto su cui è stato espresso il parere
dalla Commissione, nè con le prescrizioni di seguito precisate;
PRESO ATTO che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri ai sensi dell'art. 6 della L.
349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata da parte dell' Associazione Comitati Civici Bresciani (A.C.C.B.) per la tutela del territorio e della salute nei Comuni di Borgosattolo, Botticino, Calcinato, Castenedolo, Ghedi, Mazzano, Montichiari, Rezzato redatta in data 13.10.94 pervenuta tramite la Regione Lombardia; è inoltre pervenuta una interrogazione parlamentare n. 4-091682 del sen. Wilde;
che in sintesi riguardano i seguenti problemi:
- traffico di mezzi pesanti;
- presenza sul territorio di numerosi impianti di discarica e di vaste attività di escavazione;
- necessità di preventiva approvazione del piano regionale per rifiuti speciali e tossico-nocivi;
CONSIDERATO che il Ministero per i beni culturali e ambientali ha formulato rilievi in merito
al progetto proposto da Vals.eco S.r.L. con nota del 30.11.1995, con argomenti che sono stati
considerati nel presente provvedimento e nelle prescrizioni che seguono;
RlTENUTO di dover provvedere ai sensi e per g]i effetti del comma quarto dell'art. ó della
legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;
E S P R I M E
giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo a "impianto di discarica di II categoria tipo B per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi" da reaZzzarsi in Comune di Montichiari (BS) località "Casalunga Vighizzolo", presentato da Vals.eco S.r.L. a condizione che:
si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
a) la realizzazione della discarica potrà aver luogo soltanto dopo che sarà regolarmente terminata
l'attività di escavazione sull'intera superficie interessata dal progetto;
b) lo strato d'argilla del fondo, dello spessore di 1 m e con coefficiente di permeabilità Kc) il sistema d'impermeabilizzazione delle scarpate previsto in progetto dovrà essere integrato con uno Strato d'argilla dello spessore d'almeno 1 m e con coefficiente di permeabilità K<>
il profilo e l'angolo d'inclinazione dei pendii delle scarpate dovranno essere definiti al fine di garantire un adeguato coefficiente di sicurezza;
d) gli strati drenanti di sabbia sottotelo e sopratelo previsti in progetto di spessore rispettivamente di 30 cm e 40 cm, dovranno essere portati entrambi ad uno spessore minimo di 50 cm;
e) al fine di evitare che gli assestamenti della adiacente discarica Pulimetal SpA e gli eventuali connessi cedimenti possano influenzare i sistemi di contenimento e d'impermeabilizzazione dell'impianto in progetto, sulla sponda orientale di quest'ultimo dovrà essere realizzata una zona di transizione; tale zona dovrà essere costituita interamente da inerti deposti in sito e con assortimento granulometrico e compattazione idonei e dovrà essere sagomata in modo che la fondazione ricada per oltre la metà
della propria larghezza sul substrato naturale esterno al piede della discarica Pulimetal;
f) la chiusura di ciascun settore della discarica dovrà essere realizzata con un telo HDPE dello spessore di 2,5 mm e con uno strato di terreno dello spessore minimo di 1 m e con indice di permeabilità K <1 x 10-5 cm/s;
g) dovrà essere assicurato un franco di sicurezza tra lo strato impermeabilizzante di argilla ed il livello prudenzialmente stimato di massima escErsione della falda (attualmente indicato dalla Vals.eco S.r.l. in-25 m dal piano campagna); tale franco dovrà in ogni caso non essere inferiore a 5 m, mentre il piano di posa dello strato impermeabilizzante d'argilla dovrà comunque presentare un dislivello non superiore a 20 m dal piano di campagna;
h) fermo restando che il volume netto complessivo dei cinque settori non dovrà in ogni caso superare quello di progetto, uno sviluppo del corpo della discarica al disopra del piano di campagna, eventualmente previsto al fine di assicurare un maggior franco di sicurezza ai sensi del precedente punto f), dovrà essere contenuto nelle dimensioni strettamente necessarie e dovrà essere suffragato da specifici adeguamenti progettuali (arginature, sagomature, sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche ecc.) che tengano tra l'altro conto della necessità d'assicurare una sistemazione finale dell'area che si raccordi e si armonizzi con quella realizzata per la adiacente
discarica Pulimetal;
i) fatte salve ulteriori limitazioni eventualmente previste da norme regionali, potranno essere smaltiti nella discarica in progetto soltanto rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi che posseggano tutti i seguenti
requisiti:
- siano stati sottoposti a trattamenti inertizzanti atti a garantire le caratteristiche chimiche e fisiche del prodotto;
- non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9÷20 e 24,25,27, e 28 dell'allegato al DPR
915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad l/loo delle rispettive CL determinate ai sensi del par. 1.2., punto 1), della Delibera del Comitato interministeriale del 27.7.1984;
- sottoposti alle prove di cessione di cui al par. 6.2 della precisata Delibera diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabelle A della Legge 319/76 e successive modifiche, per i
metalli di cui all'allegato al DPR 915/82;
- non siano infiammabili, aventi punto d'infiammabilità inferiore a 55° C;
- non siano comburenti;
- non siano in grado di reagire pericolosamente con l'acqua o con acidi e basi deboli, con sviluppo di gas e vapori tossici e/o infiammabili;
- non contengano fibre o polveri libere d'amianto in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg;
I) ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 - bis della legge 441/1987, la Vals.eco S.r.l. dovrà presentare alla Regione Lombardia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente un progetto dell'impianto
adeguato alle prescrizioni del presente provvedimento comprendente anche le opere riguardanti:
piani di lavoro;
aree e strutture di stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
strutture per lo stoccaggio del percolato, delle acque di lavaggio dei mezzi ecc.;
stazioni di lavaggio, disinfezione e manutenzione automezzi;
strade e piazzali;
smaltimento acque di prima pioggia;
i1 progetto dovrà inoltre essere corredato:
1) dai risultati di appositi rilievi topografici, volti a verificare le quote assolute cui riferire tutte le
misure relative agli aspetti idrogeologici, nonchè tutte le quote di progetto per fondo e argini, posa argilla, posa 1° telo, posa 2° telo, piano posa rifiuti; in relazione a tali quote assolute dovranno
altresì essere verificate le pendenze del fondo e delle pareti dell'impianto;
2) da una relazione tecnica contenente le descrizioni di massima dei processi di trattamento cui
saranno sottoposti i rifiuti prima del loro smaltimento in discarica, nonchè l'indicazione delle
principali caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti trattati;
3) dai risultati delle prove di portanza sui terreni del fondo discarica, da eseguire con l'ausilio di
prove di carico su piastra ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici dell' 11.3.1988;
m) unitamente al progetto adeguato, la Vals. eco S.r.l. dovrà presentare alla Regione Lombardia,
sviluppando in modo organico le linee già indicate nello Studio di impatto ambientale e nei successivi documenti di chiarimento:
1) un manuale operativo riguardante le procedure di controllo sui rifiuti in fase di accettazione ed in fase di sistemazione in discarica;
2) un manuale operativo sui controlli di qualità, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali impiegati e le operazioni di realizzazione delle varie parti dell'impianto;
3) un piano di monitoraggio delle falde idriche riguardante:
- la situazione del periodo precedente la entrata in esercizio del primo settore,
- il periodo di esercizio dell'impianto;
- un periodo non inferiore a cinque anni, decorrente dall’ultimazione della copertura dell’ultimo
settore;
4) un piano di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico riguardante:
- la situazione al momento dell'entrata in esercizio del primo settore;
- il periodo di esercizio dell'impianto, fino alla ultimazione della copertura dell'ultimo settore;
5) un piano degli interventi di emergenza;
n) l'inizio dell'esercizio di ciascuno dei settori 2, 3, 4, e 5 di discarica dovrà essere subordinato alla
presentazione da parte della Vals.eco S.r.L. alle autorità di controllo di una relazione dalla quale
emerga che nel corso dell'esercizio del settore precedente:
- non si siano riscontrati inquinamenti delle falde attribuibili ai settori già completati o agli impianti di discarica adiacenti a quello in progetto;
- il livello di massima escursione della falda abbia presentato un franco di almeno 5 metri dal punto altimetricamente più basso dello strato impermeabilizzante di argilla;
o) la Vals.eco S.r.l. deve adottare tutte le misure necessarie per contenere al massimo il potenziale contributo della discarica all'inquinamento atmosferico delle zone limitrofe, provvedendo in particolare:
- alla piantumazione di siepi protettive e quinte arboree con essenze autoctone lungo la strada e le perimetrazioni esterne dell'area all'interno della quale è compresa la discarica;
- all'asfaltatura o alla cementazione della strada d'accesso e dei percorsi e dei piazzali interni;
- all'irrigazione a pioggia delle superfici dei rifiuti a discarica secondo tempi e modalità compatibili con il regolare esercizio della discarica;
- al lavaggio degli automezzi in uscita;
p) il progetto di sistemazione finale dovrà essere concordato con il Comune di Montichiari; considerata la particolare vastità dell'area da recuperare e l'emergenza del profilo dell'area rialzata dal piano
campagna il progetto dovrà prevedere una rimodellazione del terreno non squadrata; il progetto
dovrà assicurare una sostanziale armonia morfologica visiva ed ambientale tra la sistemazione finale dell'area complessiva dell'impianto Vals.eco e l'area recuperata dall'adiacente impianto Pulimetal;
D I S P O N E
- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobrre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le
prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Vals.eco S.r.L. ed alla Regione Lombardia, la quale prowederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre ammmistrazioni eventualmente interessate.
Roma lì 12/01/96
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
http://www2.minambiente.it/Sito//
settori_azione/via/legislazione/
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Gazzetta Ufficiale N. 222 del 23 Settembre 2005
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni perl'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' diaccesso alle informazioni in materia di ambiente;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,recante norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, e successive modificazioni, recante regolamento per ladisciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazionedell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia didanno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codicein materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella sedutadel 16 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto coni Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.Finalita'
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali inmateria di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientaledetenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, lecondizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, chel'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamentemessa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzidi telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formatifacilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare,l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 13 ottobre 2005, si procedera' alla ripubblicazione deltesto del presente decreto legislativo, corredato dellerelative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullaemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica esulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica14 marzo 1986, n. 217.
Art. 2.Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibilein forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altraforma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismigeneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questielementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, leradiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gliscarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possonoincidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, ledisposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordiambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche'le attivita' che incidono o possono incidere sugli elementi e suifattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o leattivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesieconomiche, usate nell'ambito delle misure e delle attivita' di cuial numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa lacontaminazione della catena alimentare, le condizioni della vitaumana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, perquanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblicied i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica ogiuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematicheambientali o eserciti responsabilita' amministrative sotto ilcontrollo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorita' pubblica»:l'informazione ambientale in possesso di una autorita' pubblica inquanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta dapersona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiedel'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o piu' persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.
Art. 3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta
1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizionidel presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunquene faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il propriointeresse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto deltermine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita'pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazioneambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalladata del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dallastessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' dellarichiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro ilpredetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita'pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predettotermine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che lagiustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in manieraeccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere alrichiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla datadel ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati damettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propriacollaborazione, anche attraverso la fornitura di informazionisull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1,ovvero puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, aisensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in unaforma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione didocumenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modirichiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra formao formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per ilrichiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibilein altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita'pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiutodell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro iltermine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiestastessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblicaindica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dovepossono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative alprocedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, diprelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato perraccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenutain forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile,consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altrimezzi elettronici.
Art. 4.Cataloghi e punti d'informazione
1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili alreperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblicaistituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblicidell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologiedell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli ufficiper le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi di cui alcomma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono esserediffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico suldiritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dalpresente decreto.
Art. 5.Casi di esclusione del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita'pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale casol'autorita' pubblica, se conosce quale autorita' detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazionerichiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardoalle finalita' di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti oin corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informail richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la dataapprossimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ognicaso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita'pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti inmateria;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblicao alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o allapossibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini perl'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali oindustriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti inmateria, per la tutela di un legittimo interesse economico epubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segretofiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui aldecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una personafisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazionedell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito disua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo dilegge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alladivulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferiscel'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 inmodo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta diaccesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblicoall'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusionedall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), larichiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardiinformazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2,l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore delrichiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazionerichiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi deicitati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o inparte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o,se richiesto, in via informatica, entro i termini previstiall'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto edinformando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.
Art. 6.T a r i f f e
1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame pressoil detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvoquanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio dicopie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblicapuo', in casi specifici, applicare una tariffa per renderedisponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sullabase del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e'adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sullecircostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza digarantire la continuazione della raccolta e della pubblicazionedell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.
Art. 7. Tutela del diritto di accesso
1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti ildiritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini dicui all'articolo 3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorsoin sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25,commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo'chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo laprocedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n.241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel casodi atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citatalegge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazionicentrali o periferiche dello Stato.
Art. 8.Diffusione dell'informazione ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita' pubblicarende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante aifini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ovedisponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica edelle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblicastabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientaleprogressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmenteaccessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferiscenelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordiinternazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali olocali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cuialle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronicadalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivemodificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente alivello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio diattivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competentiautorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impattoambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimentoal luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, anorma dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1,lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazioneambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazion eambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti asistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti daaltre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e perl'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, leautorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' diprotezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, esuccessive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, achiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire oalleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicanoall'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentementealla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che taleinformazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
Art. 9.Qualita' dell'informazione ambientale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territoriogarantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenutadall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezionedell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario,apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cuiall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
Art. 10.Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archiviautomatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto delPresidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' unarelazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione delpresente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cuial comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, unarelazione sulla attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e dellatutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 allaCommissione europea. Detta relazione e', altresi', presentata dalMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento eresa accessibile al pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dalMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalita'atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
Art. 11.Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspettiorganizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli entilocali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sonoindividuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede diConferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131,entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico inapplicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme inmateria di protezione di dati personali e nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nelsettore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annualesull'applicazione del presente decreto.
Art. 12.Norme finanziarie e abrogazioni
1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni delpresente decreto.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delledisposizioni di cui agli articoli
3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e dicui al comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali edutilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico dellafinanza pubblica.
4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del onsiglio dei Ministri; La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie; Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Fini, Ministro degli affari esteri; Castelli, Ministro della giustizia; Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze; Baccini, Ministro per la funzione pubblica; La Loggia, Ministro per gli affari regionali;
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Labels: TRASPARENZA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI


Da:
Francesco Miazzi
Oggetto:
COMUNICATO STAMPA su Convegno Cementifici 15/12
Ricevuto il:
16/12/06 19:37
COMUNICATO STAMPA 16-12-2006.doc(33630 bytes)
Caro Pino Ti faccio pervenire il comunicato stampa per conoscenza e diffusione saluti - francesco miazzi---------------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA Venerdì sera, 15 dicembre 2006, presso la Biblioteca del Castello diMonselice (PD) , si è svolto un convegno pubblico dal titolo:
"CEMENTO &INQUINAMENTO: DALLA PROTESTA ALLA PROPOSTA"
organizzato dal ComitatoPopolare Lasciateci Respirare.
Oltre ai rappresentanti del Comitato, che ha recentemente festeggiato il 10° anniversario della sua attività a servizio della popolazione, avevano accettato di presentare pubblicamente il loro punto di vista: Fabrizio Fabbri- Capo Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente, Roberto Marcato - Assessore provinciale all'Ambiente,Andrea Drago - Direttore Generale di ARPAV.
Il dibattito, particolarmente intenso, è stato coordinato da Stefano Zerbetto, Direttore di TABLOID. Dopo la lettura da parte di Stefano Zerbetto di una lettera fatta pervenire daFabrizio Fabbri nella quale si sottolineava l'impegno del Capo Segreteria ad agire significativamente per cercare di trovare delle soluzioni e le scuse fatte pervenire tramite Livio Baracco, da Roberto Marcato, colpito da un'improvvisa influenza, la parola è passata a Giorgio Loreggian, esponente del Comitato. Loreggian ha evidenziato come l'azione del comitato abbia la finalità principale di dar voce alla preoccupazione della gente per l'inquinamento al qual è sottoposta ed ha rilevato che l'attività di un Comitato, che da tanto tempo s'impegna per questioni di questo genere, è in realtà una "anomalia" dovuta al fatto che l'amministrazione locale non ha mai potuto o voluto affrontare la questione con determinazione.
Leandro Belluco in qualità di relatore del Comitato, ha quindi illustrato con dati e tabelle, riconosciuti corretti dai rappresentanti di ARPAV, che l'inquinamento tradizionale prodotto dai cementifici è almeno corrispondente a quello di una città di 200.000 abitanti, cui si deve aggiungere un ulteriore effetto peggiorativo dovuto ai particolari combustibili utilizzati (pet coke) e alla gran quantità di rifiuti impiegati nella produzione del cemento.
Per ridurre l'inquinamento in modo significativo è stato proposto che i cementifici siano almeno soggetti al rispetto delle normative previste per gli inceneritori e, in attesa del necessario iter legislativo, non possano più utilizzare rifiuti ecombustibili altamente inquinanti.
Da parte sua Andrea Drago ha confermato che effettivamente l'attività dai cementifici dell'area produce da sola un inquinamento superiore a quello generato da una città come Padova ma che, a causa della "democraticità"dell'inquinamento dell'aria che si distribuisce su grandissime superfici e delle particolari condizioni climatiche e morfologiche della zona, illustrate dal responsabile del servizio meteo di Teolo dott. Benassi, l'aria di Monselice non risulta molto peggiore di quella di Padova.L'Ass. all'ambiente Gianni Mamprin ha ricordato gli studi commissionati dalComune di Monselice e preannunciato un incontro con il Comitato per stabilire il posizionamento della nuova centralina fissa in arrivo per fine febbraio 2007.
I rappresentanti delle cementerie hanno voluto assicurare che il loro operato è assolutamente rispondente alle normative e che hanno fatto grossi investimenti per migliorare gli impianti e i processi produttivi.
Il Sindaco di Este Giancarlo Piva, ha ricordato che è necessario pensare anche al futuro in considerazione del fatto che le realtà cementiere della zona, che sono inserite all'interno del Parco Colli, e che rappresentano la più alta concentrazione dei cementifici d'Europa, dovranno essere riconsiderate assieme ad altre realtà particolarmente inquinanti insistenti nel territorio. Francesco Miazzi, presidente del Comitato Popolare Lasciateci Respirare, ha infine ringraziato tutti i partecipanti per la correttezza e la comprensione reciproca, augurandosi che il clima di riconoscimento delleragioni altrui e di reciproco rispetto, dimostrati durante il dibattito,siano la premessa per arrivare rapidamente a risultati concreti, mettendo tuttavia in evidenza che di quest'inquinamento "democratico" la popolazione di Monselice farebbe volentieri a meno.
Dopo aver ricordato il persistere di "odori acri" in tutta l'area, ha ribadito la necessità di fermare subito l'uso dei rifiuti nei processi produttivi del cemento, sollecitando l'esecuzione di una seria indagine sui terreni circostanti gli impianti.
Monselice 16/12/06 COMITATO POPOLARE "LASCIATECI RESPIRARE"
www.lasciatecirespirare.it
http://isolapulita.forumfree.net
VITA DI COMITATI
NO ALL’INCENERITORE
SI ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
L’attuale Presidente della Regione – Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti - ha previsto in Sicilia la costruzione di quattro grandi inceneritori-termovalorizzatori per trattare 2.400.000 tonnellate, pari al 100 per cento dei rifiuti prodotti in Sicilia;
Quasi un terzo di questi dovrebbe finire a Bellolampo, dove è previsto la costruzione di uno dei più grandi inceneritori d’Europa.
Nella stessa area dovrebbe anche sorgere una discarica per accogliere i rifiuti pericolosi prodotti dal processo d’incenerimento nell’impianto di Casteltermini.
Se prima avevamo solo una discarica, in futuro avremo l’impianto di incenerimento + una nuova discarica, più pericolosa della prima.
Ma che cos’è un termovalorizzatore?
Un termovalorizzatore è di fatto un inceneritore di rifiuti in grado di sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi per generare calore, riscaldare acqua ed infine produrre energia elettrica.
Bruciare i rifiuti è superato in molti paesi
Negli U.S.A. dal 1998 non si costruiscono più inceneritori o termovalorizzatori, perché costosi e inquinanti. La Germania ha una raccolta differenziata del 44% e non riesce più ad alimentare gli inceneritori costruiti. Li sta abbandonando ed importa rifiuti dalla Campania per alimentare correttamente quelli rimasti.
Bruciare i rifiuti comporta seri rischi sanitari
In un solo anno l’inceneritore di Bellolampo riverserebbe sulla città di Palermo e sulle aree limitrofe, con l’attuale dimensionamento e nel rispetto delle norme vigenti:
- circa 31.000 kg/a di polveri disperse contenenti sostanze tossiche;
- circa 546.000 t/a di fumi immessi in atmosfera contenenti fra l’altro diossine, furani, metalli pesanti come cadmio-piombo-mercurio, il famigerato PM10 e sostanze ancora poco conosciute come le nanoparticelle.
Non esiste nessun filtro in grado di portare a zero i valori di emissione di queste sostanze, che sono dannose per la salute e provocano in molti casi malformazione nei feti e cancro, come ampiamente dimostrato dalla letteratura medica.
Le diossine e i metalli pesanti non sono biodegradabili e che esse si accumulano negli organismi viventi entrando nella catena alimentare.
La diossina non viene metabolizzata dal fegato e, pertanto, rimane “per sempre” nel nostro corpo.
Solo le donne in stato interessante possono “liberarsene”, trasmettendone gran parte al feto e poi al lattante attraverso l’allattamento.
Il termine diossine indica un gruppo di sostanze chimiche che non si trova quasi mai in natura ma viene prodotto dalla combustione di molti materiali, in determinate condizioni.
La combustione dei rifiuti produce, inoltre, furani e PBC (poli-cloro-bifenili). Queste sostanze sono tra i più potenti agenti cancerogeni e mutageni (malformazioni) mai sperimentati.
E circa 200 su 365 giorni il vento soffia da ovest o sud-ovest, quindi porterebbe i fumi dell’inceneritore da Bellolampo sulla città di Palermo (!!!)
Un grande rischio ambientale: i rifiuti speciali prodotti dall’incenerimento
Bruciando tre tonnellate di rifiuti viene prodotta 1 tonnellata di ceneri tossiche (per Bellolampo se ne prevedono 250 mila tonnellate. Riceverà anche le scorie e le polveri provenienti dall’inceneritore di Casteltermini (AG): sono circa altre 80.000 tonnellate ogni anno). Queste scorie contengono centinaia di molecole tossiche tra cui cloro-diossine e metalli pesanti, che si accumulano nel suolo e contaminano le falde acquifere e le acque reflue, penetrando così nella catena alimentare (attraverso prodotti agricoli, carni, latte e derivati, pesce). L’inceneritore di Bellolampo ha bisogno quindi di una discarica speciale per questo tipo di rifiuto. Le scorie delle polveri prodotte dall’inceneritore di Brescia sono depositate in miniere di salgemma in Germania, adatte per la loro stabilità geologica e sismica. Bellolampo è invece un sito sismico e il suolo è altamente permeabile.
Le ubicazioni scelte per gli inceneritori daranno luogo a un ingiustificato e pericoloso tour dei rifiuti. Essi dovranno percorrere tappe, anche di oltre 100 km, dal luogo di produzione alla destinazione finale, intasando e quindi inquinando maggiormente, arterie già regolarmente trafficate, come ad esempio Via Leonardo Da Vinci.
E tu cittadino paghi …
I cittadini, in particolare quelli di Palermo, devono pagare:
una tassa sui rifiuti perché possano essere bruciati una sovvenzione statale agli impianti di incenerimento perché solo in Italia il rifiuto è considerato fonte di energia rinnovabile la bolletta della luce e del riscaldamento che sono prodotti in parte dai loro rifiuti
Pagano infine perché tali impianti offrono minor occupazione rispetto ad un impianto di riciclaggio, accollandosi (i cittadini, non certo i politici) gravi conseguenze di salute per gli interessi di pochi.
A Palermo l’Amministrazione Comunale ha appena aumentato del 75% la tassa rifiuti per i cittadini; quasi tutte le amministrazioni comunali italiane sono passate dalla tassa alla tariffa, e grazie al combinato effetto positivo dell’incremento della raccolta differenziata, hanno potuto contenere il costo a carico del cittadino. Palermo, come altri comuni siciliani, deve invece far pagare ai cittadini la realizzazione di una politica sui rifiuti miope dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.
La scelta prevista è la più costosa
perché gli inceneritori producono energia bruciando manufatti per la cui realizzazione è già stata spesa altra energia (in poche parole essi distruggono l’energia in essi contenuta per recuperarne una frazione irrisoria);
perché per rendere economica la loro gestione, è previsto un contributo statale per ogni kWh prodotto;
in Italia i rifiuti sono considerati fonte rinnovabile, come il vento (!).
Su una bolletta di un anno su un totale, per esempio, di 936 Euro si pagano 34 Euro (3,6% del totale) per finanziare le fonti rinnovabili italiane.
In realtà solo il 20% circa (meno di 7 Euro) va alle fonti rinnovabili.
I 27 Euro rimanenti pagano l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti cosiddette “assimilate”.
E’ antieconomico perché oneroso per l’investimento iniziale e costoso per la gestione: infatti produce energia elettrica a prezzo tre volte superiore a quello di mercato: compensato dai sussidi pubblici, cioè dalle nostre bollette. Anche se esistesse a impatto ambientale zero, un’opera con queste caratteristiche sarebbe bocciata già a livello di studio economico di fattibilità.
Nel resto del mondo si chiudono gli inceneritori per adottare sistemi ecologici che creano anche nuova occupazione: in Sicilia industriali italiani e politici siciliani costruiscono altri inceneritori.
Nessuna scelta di natura economica (come si può configurare il ricavo derivante dallo smaltimento dei rifiuti provenienti anche da altre parti d’Italia) può trovare giustificazione di sorta quando si mettono in gioco valori fondamentali della nostra civiltà come la tutela della salute, che è patrimonio di tutti noi.
Un altro piano rifiuti è possiblile
Vi sono Comuni in tutta Italia che hanno superato il 50% di raccolta differenziata ed in alcuni casi raggiunto e superato il 70%, in meno anni di quanti se ne impiegano per portare a regime un inceneritore.
In Sicilia negli ultimi quattro anni siamo passati dal 2 al 5,7%.
Colpa dei cittadini?
Chiediamo che sia incentivata la raccolta differenziata fatta seriamente a cura dei Comuni e che la Regione (non solo con qualche manifesto sporadico e propagandistico) li aiuti a incrementarne l’efficienza.
I rifiuti sono una risorsa potenziale che deve essere riportata nel sistema economico. Riciclare e compostare i rifiuti è un approccio più sostenibile rispetto a quello dello smaltimento, può ridurre i costi di gestione e creare posti di lavoro.
Inoltre, fino a quando l'incenerimento sarà considerato come una soluzione alla crisi dei rifiuti, l'industria non sarà spinta verso la progettazione e la produzione di beni di consumo che non contengano sostanze chimiche tossiche. I rifiuti potrebbero essere riutilizzati, riciclati e compostati in condizioni di sicurezza garantendo in tal modo una soluzione sostenibile ad un problema globale, in linea con una visione progressiva di una società che produca Zero Rifiuti.
Un’altra politica è possibile
Ad esempio San Francisco, nel 2003 ha aderito al programma Zero Rifiuti e nel 2006 arriverà al 75% di raccolta differenziata (e già è ampiamente sulla buona strada), entro i prossimi 10 anni raggiungerà l’obiettivo “rifiuti zero”.
Ma quanto sopra, già avviene in Europa e in buona parte del nord Italia.
La “strategia “rifiuti zero” è basata sulla raccolta differenziata spinta e sulla riduzione degli imballaggi. Come detto è già presente nel nord Italia: es. provincia di Treviso dove si raggiunge il 70,01 % nei 22 comuni gestiti dal consorzio PRIULA; es. Asti con il 74% di raccolta differenziata; es. Torino e provincia con tutta una serie di valori superiori al 70% con punte dell’80%, valori raggiunti nell’arco di 2-3 anni.
Tali esperienze hanno dimostrato che per arrivare a questi risultati non è un problema di colore politico (a Treviso domina la Lega, mentre Asti ha un sindaco di Rifondazione Comunista) ma di scelte intelligenti e di volontà politica.
La “ Rete per la difesa dei Beni Comuni ” si propone l'obbiettivo primario di coinvolgere il maggior numero di cittadini interessati al tema della difesa dei Beni Comuni e della tutela dell’ambiente e della salute e ad un corretta soluzione dei problemi riguardanti il territorio e lo sviluppo della città.
Vieni alle nostre riunioni al Centro Arrupe, via Franz Lehar, 6 di lunedì alle ore 18.30 (05.02.07 tema rifiuti/inceneritore, 12.02.07 sul tema Acqua in Comune e così a seguire)
Iscriviti alla nostra mailing list. Così puoi tenerti informato su manifestazioni, conferenze, eventi, ricevere informazioni e/o dare una mano.
Labels: COMITATI CITTADINI SICILIANI NO INCENERITORI

“LO STRUMENTO DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE NEL DIRITTO AMBIENTALE” -
SETTORE DIRITTO AMBIENTALE E SUPPORTO AI DIPARTIMENTI DELL’ARPA DEL 07.10.03
(PROT. N. 10926)
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI E TUTELA DELL’AMBIENTE
Le ordinanze contingibili e urgenti, al pari delle altre categorie di provvedimenti amministrativi, rappresentano strumenti della Pubblica Amministrazione in grado di produrre modificazioni nella sfera dei diritti e dei doveri soggettivi nei confronti dei destinatari cui sono rivolte. Sono espressione del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione, in quanto svincolate dal consenso dei soggetti da esse direttamente interessati, e traggono la propria legittimità dalla finalità attribuita loro dalla legge, consistente, in ultimo, nella salvaguardia dell’interesse pubblico.
Ciò che differenzia le ordinanze contingibili e urgenti dagli altri provvedimenti amministrativi è il loro
carattere straordinario. Esse, infatti, costituiscono uno strumento eccezionale di intervento, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi (C. Stato, V, 9 ottobre 2002, n. 5423).
Proprio per questa loro peculiare natura, i provvedimenti d’urgenza si collocano in una posizione singolare nel nostro ordinamento.
Se per l’art. 97 Cost. l’attività amministrativa è interamente disciplinata dalla legge, posto che in un regime parlamentare la legge è l’espressione più rappresentativa della volontà popolare, nel caso delle ordinanze contingibili e urgenti questo principio sembra incorrere in una palese violazione, anche se, a ben vedere, solo apparente.
Dette ordinanze, infatti, a causa della situazione di particolare eccezionalità e urgenza cui sono chiamate a far fronte, non solo sfuggono ad una definizione normativa del loro contenuto, ma possono esplicarsi liberamente, ove ciò si renda necessario, anche contra legem, in tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge.
Neppure in questo caso, però, il principio della legalità viene effettivamente trasgredito. L’effetto delle
ordinanze, infatti, non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio: esse non modificano la disciplina vigente, ma ne sospendono soltanto l'applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della situazione di grave necessità e urgenza. Le ordinanze, peraltro, devono sempre essere adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Esse devono fondarsi su una congrua motivazione e seguire un’istruttoria adeguata. La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da inequivoci accertamenti tecnici.
Per essere legittima, l’ordinanza deve rivelarsi idonea alla situazione di rischio ed essere emanata entro ragionevoli limiti temporali dati dalla persistenza della situazione eccezionale verificatasi.
Essa non deve risultare sproporzionata rispetto al fine perseguito. In altri termini, per suo tramite non deve essere imposto un sacrificio privato eccessivo quando la salvaguardia dell’interesse pubblico possa essere raggiunta attraverso misure alternative (C. Stato, VI, 16 aprile 2003, n. 1990).
La situazione di pericolo, inoltre, deve essere attuale e concreta: l’ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un’effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini (C. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904).
Il pericolo deve rivelarsi eccezionale ed imprevedibile, e dunque non fronteggiabile con i mezzi ordinari dell’ordinamento (C. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904).
Deve rappresentare una situazione di effettiva emergenza, e richiedere, di conseguenza, un intervento amministrativo immediato (C. Stato, V, 2 aprile 2003, n. 1678), fermo restando che, a fondamento del provvedimento d’urgenza, non è richiesta la sussistenza di un danno, ma il rischio oggettivo che questo si realizzi (C. Stato, V, 2 dicembre 2002, n. 6624). Parimenti, non è necessario che la situazione pregiudizievole si sia verificata in epoca prossima all’adozione dell’ordinanza, essendo il requisito dell’urgenza riferito al pericolo e non al fatto generatore del rischio (C. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904).
Proprio a fronte del presupposto della sussistenza di una situazione di emergenza e dunque dei tempi necessariamente rapidi richiesti per l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, nonché, nel contempo, della natura autoritativa e dell’incidenza diretta ed immediata di questi sulle situazioni giuridiche soggettive, i soggetti legittimati ad esercitare il potere di ordinanza sono stati individuati nel nostro ordinamento in ben precisi organi monocratici della Pubblica Amministrazione, favorendo, per questa via, una semplificazione del processo decisionale. Essi sono: il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale, il Sindaco, il Prefetto.
In materia ambientale, il ricorso allo strumento dei provvedimenti d’urgenza è stato previsto dalla legge solo parzialmente ed in tempi piuttosto recenti.
La stessa salvaguardia dell’ambiente quale funzione amministrativa a sé stante, distinta rispetto alle altre attività della Pubblica Amministrazione, ha trovato un riconoscimento normativo solo negli ultimi decenni.
E’ emblematico, in questo senso, che la Carta costituzionale abbia menzionato esplicitamente l’ambiente, per attribuirne la potestà legislativa esclusiva allo Stato, solo in seguito alla riforma del suo titolo V, intervenuta due anni or sono (L. Cost. n. 3 del 2001).
Altrettanto emblematico, sul piano dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, è che il Ministero dell’ambiente sia stato istituito in Italia solo nel 1986, per dare organicità ai nuovi, numerosi interventi legislativi in materia, e che solo a partire dal 1993, dopo il referendum popolare del 18 aprile, siano state abrogate le competenze del Servizio Sanitario Nazionale relative alla prevenzione collettiva connesse al controllo ambientale e sia stata avviata la separazione funzionale tra sanità ed ambiente con l’istituzione dell’ANPA e delle ARPA ed APPA territoriali.
Le ordinanze contingibili e urgenti sono state introdotte nel nostro ordinamento con il t.u. 4 febbraio 1915 n. 148, art. 153, che ha attribuito al Sindaco un generale potere extra ordinem per tutti i casi di urgenza e necessità in ambito locale.
Nonostante la loro peculiare natura di provvedimenti eccezionali d’urgenza, la potestà per la Pubblica Amministrazione di ricorrervi per affrontare le situazioni di emergenza di inquinamento ambientale non è stata prevista espressamente dalla legge che negli ultimi decenni, peraltro in modo solo parziale.
La legge istitutiva del sistema sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 32) e la legge di riforma delle autonomie locali (L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 38), recepita, unitamente al sopra citato regio decreto del 1915, nel "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 50, 54), hanno precisato le competenze dei soggetti legittimati ad emanarle, senza nel contempo individuare gli ambiti specifici entro i quali dette competenze potessero essere esercitate.
Il menzionato testo unico attribuisce l’adozione dei provvedimenti d'urgenza allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali e, in ambito locale, o fino a quando non siano intervenuti i soggetti competenti per le situazioni di pericolo che interessino il territorio di più comuni, al Sindaco: in materia sanitaria, quale rappresentante della comunità locale, negli altri casi, quale ufficiale di governo, soggetto al potere sostitutivo del Prefetto in caso di inadempimento.
Riferimento esplicito del D.Lgs. 267/2000 all’esercizio di un potere di ordinanza finalizzato alla tutela
dell’ambiente riguarda la potestà del Sindaco di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, nei casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico (art. 54, c.3).
Un primo rilevante correttivo a questo sostanziale “vuoto” normativo viene introdotto nel nostro ordinamento con la legge quadro sull’inquinamento acustico: l’art. 9, c. 1, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 conferisce al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'ambiente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a eccezionali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
La novità del citato dettato legislativo riguarda non soltanto il riferimento esplicito del potere di ordinanza alle situazioni di pericolo ambientale, ma l’attribuzione di una specifica competenza in materia anche all’organo provinciale.
Dopo questo primo riconoscimento normativo, il potere di ordinanza della Pubblica Amministrazione
finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente viene esteso alla gestione dei rifiuti con il cosiddetto decreto “Ronchi” (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, del succitato decreto il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia ed il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti finalizzate alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente in presenza di situazioni di eccezionale ed urgente necessità.
Ulteriore estensione della potestà di adozione di provvedimenti d’urgenza in materia ambientale viene
disposta, infine, dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento, il cui art. 10 affida espressamente al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della Provincia il potere di adottare provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi o degli usi delle acque.
Per quanto concerne gli altri fenomeni di inquinamento, diversamente che nel caso dei rifiuti, delle emissioni sonore e dell’ambiente idrico, la possibilità della Pubblica Amministrazione di esercitare poteri di ordinanza non è stata prevista esplicitamente in nessun testo legislativo.
Ciononostante, l’interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente permette di ritenere legittima l’estensione della potestà di adottare provvedimenti d’urgenza anche a situazioni di emergenza ambientale non disciplinate, sotto questo profilo, direttamente dalla legge.
Particolarmente significativa, al riguardo, è la sentenza 1904/2001 del Consiglio di Stato sui limiti posti al potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia ambientale, nella quale l’adozione di provvedimenti d’urgenza viene correlata <<alla possibilità di intendere la tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali>> (C. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904).
Già in precedenza l’organo giurisdizionale si era espresso in questo senso, ritenendo legittima l’emanazione di ordinanze anche quando la salute pubblica sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale (C. Stato, V, 19 maggio 1998, n. 623). Il richiamo operato dalle due sentenze è all’ex art. 38 della L. 142/1990 (ora artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000), interpretato in senso estensivo dal Consiglio di Stato sulla base del riconoscimento esplicito di una stretta saldatura tra la tutela dell’ambiente e quella della salute.
Questa interpretazione estensiva è stata ripresa dall’organo giurisdizionale (C. Stato, ordinanza 13 settembre 2001 n. 730) in relazione all’adozione di provvedimenti d’urgenza in materia di elettrosmog e, in ultimo, dal giudice amministrativo a riguardo di ordinanze emanate per prevenire pericoli di inquinamento elettromagnetico ed aereo (TAR Campania, sez. I, 30.03.2001 n. 1426, T.A.R. Emilia Romagna, sez. di Parma, 12 giugno 2003 n. 303, T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 n. 202).
Fermi restando i presupposti formali e sostanziali contemplati dall’ordinamento per l’esercizio del potere di ordinanza, non sembrano, dunque, esservi dubbi sulla legittimità dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in presenza di situazioni di emergenza ambientale da parte dei soggetti competenti della Pubblica
Amministrazione.
Disegno di Legge 10 agosto 2005, n. 1048
Norme per il governo del territorio
Pubblicato su n. 00 del 01/01/0000
Titolo VI
Piano urbanistico comunale (PUC)
Art. 32 Finalità, efficacia e contenuti del piano urbanistico comunale (PUC)
1. Il piano urbanistico comunale (PUC) è strumento di governo del territorio comunale di carattere prevalentemente operativo, con il quale i comuni tenuti a formarlo, conformemente alle disposizioni strutturali del PTP e in coerenza con gli indirizzi strategici del piano territoriale regionale, programmano le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione dell'intero territorio comunale, traducendole in disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.
2. Il PUC è obbligatorio per tutti i comuni indicati dal PTR, ha una validità di dieci anni, ed è sottoposto obbligatoriamente a revisione ogni cinque anni in relazione alla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, e comunque quando se ne ravvisi la necessità.
3. Il PUC, con riferimento all'intero territorio comunale:
a) precisa, secondo la classificazione contenuta nel PTP, il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate, quali insiemi delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione e/o la trasformazione dei suoli, comprendendo in esse le aree libere e di completamento e distinguendo, all'interno di esse, i nuclei di antica formazione, i tessuti urbani consolidati, i tessuti edilizi in formazione e gli ambiti di edilizia rada, nonché le aree da urbanizzare;
b) identifica i beni ambientali, naturalistici, culturali e storico-architettonici da sottoporre a tutela, anche ad integrazione delle previsioni dei piani d'ambito del PTPR, e ne specifica il relativo regime normativo;
c) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite al contesto fisico-spaziale e socio-economico, in modo tale da evitare il rinvio a strumenti attuativi;
d) stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali da rispettare negli interventi edilizi in relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistiche dei luoghi, valutandone l'impatto sulle configurazioni degli ambienti urbani preesistenti e fissando standard di qualità ecologica, ambientale e architettonica. Per le aree agricole e forestali vengono definiti i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali che tengono conto delle diverse tipologie colturali e di destinazione;
e) identifica le aree che per particolare complessità e rilevanza richiedono il rinvio a piani urbanistici attuativi, definendone obiettivi e caratteristiche;
f) precisa la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia delle aree di produzione agricola;
g) specifica le norme di tutela contenute nel PTP e individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le diverse modalità di prevenzione e protezione;
h) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale;
i) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento nonché le reti delle infrastrutture generali e locali previste nel PTP.
4. Il PUC inoltre:
a) è commisurato anche con le risorse finanziarie individuate nel bilancio comunale e con il programma pluriennale delle opere pubbliche;
b) recepisce e coordina le disposizioni derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale;
c) può accogliere eventuali proposte di intervento da parte di privati, selezionate per pubblico concorso o con altre procedure di evidenza pubblica, preferendo quelle che meglio soddisfano gli obiettivi e gli standard di qualità urbana definiti nel PTR e nel PTP;
d) può contenere progetti norma (PN) al fine di garantire la qualità spaziale delle scelte urbanistiche e la perequazione degli obblighi urbanizzativi e delle quote di capacità edificatoria assegnata ad ambiti predeterminati;
e) può prevedere meccanismi di compensazione ed incentivazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e agevolare la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture;
f) può prevedere, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico- ambientale anche ai fini della promozione del risparmio energetico.
5. Per la redazione del PUC i comuni sono tenuti ad effettuare specifici studi geologici e agricolo-forestali estesi all'intero territorio comunale.
6. Il PUC si articola in:
a) relazione su criteri, finalità e obiettivi, nonché sullo stato di fatto riferito alle previsioni progettuali commisurate anche con le risorse finanziarie necessarie e con il programma triennale delle opere pubbliche;
b) norme tecniche di attuazione (NTA);
c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della città e del territorio, di norma a scala 1:10.000, o a denominatore inferiore, per il territorio comunale e a scala 1:2.000, o a denominatore inferiore, per il territorio urbano.
Art. 33 Valutazione del piano
1. Il progetto di PUC deve contenere la valutazione della sostenibilità degli impatti delle previsioni che implicano trasformazioni rilevanti sul sistema ambientale, territoriale, agricolo-forestale, geomorfologico e urbano e deve indicare le modalità per mitigarli o compensarli.
2. La valutazione è effettuata avvalendosi del SITR e secondo procedimenti atti ad implementarlo, che sono oggetto di apposita regolamentazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. La valutazione della sostenibilità delle principali scelte di piano deve riguardare, oltre che gli aspetti fisico-ambientali, anche gli aspetti sociali ed economici, di compatibilità con le risorse finanziarie e con gli effetti indotti sulle strutture economiche e produttive e gestionali.
4. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano e devono essere illustrati da un apposito rapporto ambientale (RA).
5. Le modalità di redazione del rapporto ambientale (RA) ed il livello di approfondimento richiesto per i diversi comuni devono essere specificati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulla base delle indicazioni contenute nel PTR.
Art. 34 Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale (PUC)
1. I PUC, se coerenti con i PTP, sono adottati ed approvati dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata; quelli che comportano varianti al PTP sono adottati dal comune e sottoposti a verifica di coerenza con le pianificazioni territoriali e provinciali, secondo le procedure specificate per la approvazione del piano territoriale provinciale.
2. Per la redazione del PUC l'amministrazione comunale si avvale di norma di un ufficio del piano appositamente costituito. In caso di inadeguatezza o di particolari peculiarità del territorio comunale, per la redazione del PUC possono essere incaricati professionisti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, agricolo-forestale e geologica nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
3. I comuni possono tra loro costituire consorzi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori.
4. Contemporaneamente all'affidamento dell'incarico di redazione del PUC è nominato il responsabile del procedimento, che ha il compito di assicurare al pubblico adeguata conoscenza delle varie fasi del procedimento e delle scelte adottate dall'amministrazione, nonché di segnalare all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nel processo di formazione del piano, di fornire i dati e le informazioni relativi alle fasi di svolgimento del procedimento stesso e di convocare la conferenza di pianificazione.
5. Contestualmente al conferimento dell'incarico di redazione del PUC l'amministrazione comunale pubblica avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e proposte.
6. Entro due mesi dall'avvio del procedimento il responsabile dello stesso consegna all'amministrazione il documento preliminare del piano, che:
a) esplicita le modalità da seguire per tradurre in disposizioni regolamentative dell'uso del suolo le indicazioni strategiche e strutturali contenute nel PTR e nel PTP;
b) descrive le principali problematiche urbanistiche da risolvere nel medio/breve periodo, stabilendo il quadro delle priorità;
c) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
d) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio/lungo periodo, ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili e/o attivabili;
e) descrive nelle linee generali gli interventi da attuare.
7. Nel documento preliminare è contenuta una valutazione delle proposte presentate da associazioni di cittadini, enti pubblici e privati, a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento.
8. Il documento preliminare è sottoposto alla valutazione del consiglio comunale che può condividerlo in tutto o in parte; in quest'ultimo caso deve formulare ulteriori direttive per la elaborazione del piano definitivo.
9.__Il progetto di PUC è elaborato entro un termine che è fissato da apposito regolamento dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in ragione di criteri di ampiezza demografica ed estensione territoriale e di particolare complessità ambientale e/o socio economica.
10.__Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri tecnici sui progetti di piano il responsabile del procedimento convoca la conferenza di pianificazione tra le strutture tecniche delle amministrazioni alle quali compete l'espressione del parere ovvero il rilascio della autorizzazione o nulla osta, tra cui i legali rappresentanti della provincia regionale di appartenenza, del genio civile e della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, nonché i soggetti portatori di interessi costituiti in materia ambientale. Il progetto di piano è trasmesso agli enti e soggetti convocati almeno trenta giorni prima della data prevista per la prima seduta della conferenza di pianificazione.
11.__Possono altresì essere invitati a partecipare alla conferenza di pianificazione i diversi soggetti pubblici e privati aventi responsabilità di gestione del territorio e in genere tutti i soggetti titolari di funzioni pubbliche o portatori di interessi pubblici riconosciuti, in modo tale da pervenire ad un quadro conoscitivo condiviso del territorio e delle conseguenti condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi.
12.__La conferenza di pianificazione procede anche a verifiche di coerenza e compatibilità con i piani ed i programmi delle amministrazioni rappresentate.
13.__La conferenza di pianificazione può essere riconvocata per una sola volta, non oltre trenta giorni dopo la prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità dei soggetti invitati. A tal fine i pareri non resi entro i termini previsti dalla conferenza di pianificazione si intendono rilasciati favorevolmente.
14.__La conferenza di pianificazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di enti, amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica e/o territoriale e/o ambientale.
15.__Entro il termine di giorni trenta dalla chiusura della conferenza il sindaco deve trasmettere gli atti al consiglio per l'adozione.
16.__Entro i successivi sessanta giorni il consiglio comunale adotta il piano; se l'adozione non comporta modifiche all'accordo di pianificazione, non si applica l'obbligo della verifica di compatibilità a partecipare alla seduta da parte dei consiglieri.
17.__Nel caso in cui l'accordo di pianificazione sul progetto di piano non venga condiviso dal consiglio comunale in tutto o in parte, il PUC rielaborato deve essere nuovamente sottoposto alla valutazione della conferenza di pianificazione, a meno che il responsabile unico del procedimento (RUP) dichiari che la modifica adottata dal consiglio comunale sia di modesto rilievo e/o consista in un mero errore e non incida significativamente sulle previsioni del piano. In questo caso il progetto di PUC è adottato con le modifiche introdotte direttamente dal consiglio.
18.__L'adozione dei PUC da parte del consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione.
19.__Una volta adottato, il piano è depositato presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni.
20.__Contestualmente al deposito, il piano adottato è trasmesso alla provincia regionale, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed alla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. La provincia regionale, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e la soprintendenza valutano, oltre la rispondenza alle norme di legge, la compatibilità del piano urbanistico con il proprio piano territoriale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente.
21.__Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse, approvando le modifiche al progetto di piano conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni. Contestualmente, provvede all'adeguamento del piano adottato, nel caso in cui la provincia o l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente abbiano ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.
22.__La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali non è soggetta a nuova pubblicazione ed ha efficacia di approvazione dei piano. Con la delibera di approvazione il consiglio comunale può apportare esclusivamente le modifiche necessarie per adeguare il piano all'accordo di pianificazione o quelle attinenti alle questioni di propria esclusiva competenza. Ove il consiglio comunale, a seguito di osservazioni, ritenga di dovere apportare ulteriori modifiche, il progetto di piano deve essere nuovamente sottoposto alla conferenza di pianificazione.
23.__Il piano urbanistico comunale, definitivamente modificato e approvato, è inviato per conoscenza alla provincia e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; acquista definitiva efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, da effettuarsi a cura del comune.
24.__Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PUC, delle sue varianti generali e dei suoi aggiornamenti.
25.__Sono ammesse singole varianti esclusivamente per la realizzazione di attrezzature e di infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico o generale. Tali varianti sono approvate dalla giunta comunale, previo parere reso dagli enti interessati in apposita conferenza di pianificazione, e non sono soggette alle procedure di pubblicazione ove incidano su aree già vincolate, fermo restando il carattere di evidenza pubblica.
Art . 35Procedure di formazione del piano urbanistico comunale (PUC) in assenza del piano territoriale provinciale. (PTP)
1.__Nelle more dell'approvazione del PTP ovvero nel caso in cui tale siano sia comunque assente, il comune, ai fini della approvazione del PUC, è obbligato a redigere, contestualmente al piano, un documento di piano strutturale (DPS).
2.__Il DPS allegato al PUC:
a) assume i contenuti del PTP, di cui all'articolo 29, riferiti all'ambito del territorio comunale interessato;
b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni praticabili;
d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
f) individua gli ambiti del territorio comunale classificandoli in base alle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone i limiti di trasformabilità in base agli obiettivi fissati dallo stesso documento.
3.__Il DPS si articola in:
a) relazione di indirizzo e orientamento per il PUC;
b) norme prescrittive e vincolanti per il PUC;
c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto dei territorio, di norma a scala 1:50.000 e di dettaglio alla scala 1:25.000/1:10.000, scala nominale 1:10.000.
4.__Il PUC con allegato il DPS è sottoposto, prima dell'adozione, alla conferenza di pianificazione. Alla conferenza di pianificazione partecipano in questo caso, oltre ai soggetti specificati all'articolo 34, commi 10 e 11, anche i comuni contermini.
5.__La conferenza di pianificazione si svolge secondo le modalità, i contenuti e i tempi di cui ai commi 10, 11, 12, 13, 14 e l5 dell'articolo 34.
6.__La successiva adozione da parte del consiglio comunale si svolge secondo le modalità, contenuti e tempi di cui ai commi 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 34.
7.__Successivamente alla pubblicazione del piano, ai fini della definitiva approvazione da parte del consiglio comunale, i legali rappresentanti della provincia regionale e dei comuni intervenuti nella conferenza di pianificazione siglano un accordo di pianificazione che può confermare o modificare le previsioni dei PUC adottato, limitatamente alle indicazioni e prescrizioni del DPS. L'accordo di pianificazione va ratificato dai consigli di tali enti entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione; decorsi infruttuosamente i quali il comune proponente procede alla approvazione definitiva del piano, introducendovi le eventuali modifiche apportate con l'accordo di pianificazione.
8.__Nel caso in cui non si pervenga ad un accordo di pianificazione entro sessanta giorni dalla prima convocazione della conferenza di pianificazione, le questioni controverse vengono sottoposte all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che decide in via definitiva entro sessanta giorni.
9.__Le previsioni del documento di piano strutturale hanno validità a tempo indeterminato e devono essere recepite dalla provincia in sede di formazione del piano territoriale provinciale.
Art. 36Definizioni e finalità dei piani urbanistici attuativi (PUA)
1.__I piani urbanistici attuativi (PUA) sono strumenti urbanistici di dettaglio atti a disciplinare parti del territorio comunale nelle quali si debba procedere alla realizzazione di interventi disposti dal PUC e/o dal PTP e/o dal PTRA e per le quali il PUC non assuma contenuti attuativi.
2.__I PUA sono di norma coerenti con il PTP e conformi al PUC. Essi possono essere approvati in variante al PUC, purché coerenti con il PTP.
3.__Nel caso in cui i PUA siano finalizzati a risolvere problemi di degrado e di marginalità urbana, e presuppongano anche forme di concertazione, perequazione e/o compensazione, nonché forme di attuazione certa ed economicamente garantita, possono essere redatti anche in assenza del PTP.
4.__Per la risoluzione di particolari problematiche territoriali emergenti nel contesto regionale la redazione dei relativi PUA può essere resa obbligatoria, anche in assenza di PUC, dalla Regione, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 26, che deve individuare gli ambiti, anche sovracomunali di estensione comunque non inferiore ad un ettaro, da comprendere nei piani e fissare specifiche linee guida per la loro redazione ed attuazione. in questo caso la redazione dei PUA può essere affidata, oltre che ai singoli comuni interessati, anche a consorzi di comuni da costituire specificamente.
5.__I PUA, sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, devono essere comunque sempre economicamente fattibili ed avere attuazione certa; pertanto il promotore privato deve fornire le necessarie garanzie finanziarie.
6.__I PUA impegnano il soggetto promotore e decadono dopo un termine, non superiore a cinque anni dalla data di approvazione, prorogabile di altri cinque anni, stabilito nello stesso piano in relazione alla complessità degli interventi da realizzare ed alle risorse economiche da attivare; la realizzazione degli interventi non attuati nel corso di validità dei piani richiede l'approvazione di un nuovo piano attuativo.
Art. 37Caratteristiche e contenuti dei PUA
1.__I PUA, oltre che un ambito spaziale da urbanizzare o una porzione di tessuto edilizio da riqualificare, possono riguardare anche un ambito urbano od un sistema di ambiti, al fine di conferirgli le qualità funzionali ed estetiche che non possono essere garantite attraverso la semplice definizione di parametri edificatori.
2.__I PUA possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dai soggetti privati e dal comune, anche da società miste, costituite tra il comune, che può avervi una quota di capitale anche minoritaria, ed i proprietari degli immobili interessati o altri soggetti privati. Laddove lo richieda l'attuazione del piano, il comune acquisisce coattivamente gli immobili degli eventuali dissenzienti, al prezzo di mercato valutato alla data di approvazione del piano da liquidarsi entro un anno da detta approvazione.
3.__Nel caso di PUA di iniziativa comunale o di società mista a maggioranza pubblica, per la redazione dello stesso può essere conferito incarico a professionisti qualificati in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, geologica, ambientale o agricolo-forestale, nell'ambito delle rispettive competenze, abilitati e iscritti ai relativi albi professionali.
4.__Nell'ambito di un PUA si attua la perequazione urbanistica tra tutte le proprietà coinvolte.
5.__Resta facoltà del comune la redazione del PUA se la stessa amministrazione respinge la proposta di pianificazione attuativa avanzata dai privati.
6.__I contenuti dei PUA variano in relazione alle diverse caratteristiche del territorio interessato ed ai diversi obiettivi che si prefiggono di raggiungere. Devono comunque sempre contenere un piano finanziario nel quale siano precisati i costi dell'intervento e indicate le risorse economiche, nonché i programmi e le fasi di attuazione.
7.__Nelle aree interessate dai PUA di riqualificazione urbanistico-ambientale sono fatti salvi i vincoli di inedificabilità imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienico-sanitari, idrogeologici, delle falde idriche, dei parchi e delle riserve naturali, del demanio, della difesa militare e della sicurezza interna, nonché ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità.
8.__Ai PUA possono anche essere allegati i progetti definitivi delle opere in essi previste nel rispetto della normativa specifica delle opere pubbliche; in questo caso l'approvazione dei PUA consente l'attuazione diretta dei progetti edilizi ed urbanizzativi che siano stati eventualmente allegati, salve le verifiche di conformità al regolamento edilizio comunale ed i nulla osta richiesti dalle altre norme vigenti in materia. In ogni caso le opere pubbliche previste all'interno dei PUA hanno priorità nel programma triennale delle opere pubbliche comunali.
9.__I PUA sono articolati in:
a) relazione su criteri, finalità e obiettivi, nonché sullo stato di fatto riferito alle previsioni progettuali economicamente fattibili e connesse all'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche, che di conseguenza ai PUA deve essere adeguato;
b) norme tecniche di attuazione (NTA);
c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della città e del territorio, di norma a scala 1:2.000 o inferiore.
Art. 38Procedure di formazione del piano urbanistico attuativo (PUA)
1.__I PUA, se conformi alle previsioni dei PUC vigente, sono adottati e approvati dalla giunta comunale; qualora il PUA introduca varianti ai PUC, ovvero sia redatto in assenza di PUC, il piano è adottato dai consiglio comunale con le procedure previste per l'approvazione dei PUC.
2.__I PUA non comportano variante ai PUC nei seguenti casi:
a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere compresa all'interno delle fasce di rispetto;
c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali: ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui al decreto legge 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) la diversa dislocazione all'interno del PUA delle attrezzature, dei servizi e degli spazi collettivi, nonché delle infrastrutture per le urbanizzazioni senza modifiche in aumento della capacità abitativa.
3.__L'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 deve essere comunque motivata dal soggetto proponente, per dimostrare il migliore uso del suolo conseguibile e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
4.__Per i PUA che non apportino varianti al PUC il comune procede, dopo l'adozione da parte della giunta comunale, alla pubblicazione all'albo pretorio e al loro deposito presso la segreteria per trenta giorni, ai fini della eventuale presentazione di osservazioni e opposizioni nei successivi trenta giorni.
5.__La giunta comunale decide nei successivi trenta giorni in merito alle osservazioni ed opposizioni eventualmente presentate ed approva il PUA.
6.__La delibera di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste, nonché degli interventi specificamente definiti di interesse pubblico.
7.__La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione del PUA efficacia e valore di permesso di costruire per gli interventi previsti da progetti eventualmente allegati al PUA, subordinando tale permesso all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta e provvedimenti all'uopo necessari tramite conferenza di servizio e relativo accordo di programma ai sensi dell'articolo 12. In tal caso le eventuali varianti al permesso di costruire seguono il procedimento ordinario, senza necessità di adozione di atti deliberativi.
8.__Il comune può comunque dichiarare di pubblico interesse l'intero intervento, anche se proposto da privati, e rendere il PUA d'iniziativa pubblica; nel qual caso acquisisce le proprietà interessate al valore di mercato, convenzionando a tal fine con i proponenti gli oneri complessivi di acquisizione e di attuazione.
9.__I PUA di iniziativa privata devono prevedere la stipula di una specifica convenzione in cui siano specificate:
a) le prestazioni;
b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
c) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Art. 39Caratteristiche e contenuti del regolamento edilizio comunale (REC)
1.__Il regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo che specifica le indicazioni contenute nei PUC relativamente alle modalità di realizzazione degli interventi edilizi, di norma si affianca ai PUC ma, nei comuni indicati specificamente nel PTR, può anche sostituirlo.
2.__Il REC contiene le norme tecniche relative alle fasi di progettazione, realizzazione e manutenzione dei manufatti edilizi e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché l'insieme delle norme generali e specifiche, di carattere igienico-sanitario e strutturale, sulla sicurezza degli impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi. Contiene inoltre le norme che regolamentano le destinazioni d'uso generali e particolari relative alle singole destinazioni urbanistiche del PUC, nonché norme relative alla loro flessibilità e compatibilità con le possibili modificazioni, senza che ciò costituisca variante allo strumento urbanistico.
3.__Il REC inoltre precisa e specifica le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi ed urbanistici, nonché di definizione delle quote di capacità edificatoria negli ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e della compensazione perequativa.
4.__Possono essere allegati al REC elaborati specifici a carattere tecnico-scientifico, quali sussidi e/o manuali operativi, schede tecniche di qualità dei materiali e delle tecnologie costruttive, prontuari edilizi, idonei ad assicurare un corretto inserimento degli interventi, nuovi e di recupero, nel contesto urbanistico ed ambientale interessato; a garantire inoltre uno standard realizzativo, prestazionale, funzionale e manutentivo adeguato e un contenimento dei consumi energetici, prevedendo per quest'ultima applicazione eventuali premialità di cubatura.
5.__Al fine di indirizzare l'attività dei comuni l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone ed aggiorna un regolamento edilizio comunale tipo.
Art. 40Contenuti del regolamento in assenza del piano urbanistico comunale
1.__Nei caso in cui il comune non sia obbligato a dotarsi di PUC, al REC è allegata una parte generale, concernente il glossario dei termini urbanistico-edilizi utilizzati, le definizioni degli interventi, i parametri, il modo di misurarli, e tutti quegli elementi che corrispondono all'esigenza di una univoca interpretazione delle norme urbanistiche, e una parte specifica, concernente le prescrizioni particolari di natura.
urbanistico-edilizia suscettibili di concorrere alla definizione dell'identità urbana (tipi edilizi, altezze, indici di edificazione, rapporti di copertura, etc.). Tali disposizioni costituiscono elementi vincolanti ai fini della predisposizione dei PUA. In tal caso il regolamento assume la denominazione di regolamento urbanistico edilizio (RUE).
2.__Il RUE individua gli eventuali ambiti di applicazione della perequazione urbanistica e ne definisce anche le quote di capacità edificatoria; definisce altresì i criteri di applicazione della compensazione perequativa.
3.__Al RUE devono essere allegate rappresentazioni cartografiche in scala adeguata, nelle quali, con riferimento alle indicazioni del PTP, sono individuate, nell'ambito delle parti del territorio comunale classificate urbanizzabili, le aree edificabili e le destinazioni d'uso ammissibili.
4.__In assenza di PTP i comuni non possono procedere alla redazione del RUE, ma devono obbligatoriamente dotarsi di PUC.
Art. 41Procedimento di approvazione
1.__Il REC entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale.
2.__Nel caso di comuni non dotati di PUC, e non obbligati a dotarsene, le procedure di approvazione del regolamento urbanistico edilizio (RUE) sono le stesse di quelle specificate per il PUC.
Dotazioni territoriali e standard di qualità urbana e ambientale
Art. 42Standard di qualità urbana e ambientale
1.__Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio la pianificazione territoriale e urbanistica definisce gli standard di qualità urbana e ambientale che si intendono perseguire, nel rispetto delle indicazioni contenute in specifici atti di indirizzo e coordinamento regionali che devono essere emanati dall'Assessorato regionale del territorio ed ambiente con obbligo di dotazione quantitativa, anche differenziata in base a criteri di funzionalità prestazionale.
2.__Lo standard di qualità urbana attiene:
a) alla tipologia e alla quantità delle aree per le infrastrutture, le attrezzature, i servizi e gli impianti pubblici e/o di interesse pubblico e/o di uso pubblico;
b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione.
3.__Lo standard di qualità ambientale attiene:
a) alla limitazione del consumo delle risorse non rinnovabili e alla prevenzione dagli inquinamenti;
b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione degli impatti negativi determinati dall'attività umana;
c) al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.
Art. 43Sistema delle dotazioni territoriali
1.__Al fine di garantire gli standard di qualità urbana e ambientale gli strumenti urbanistici prevedono un sistema di dotazioni territoriali costituito da:
a) infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
b) attrezzature, servizi e spazi collettivi;
c) dotazioni ecologiche e ambientali.
2.__Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di tali dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad esso adiacenti, nel rispetto degli standard di qualità urbana e ambientale definiti negli specifici atti di indirizzo e coordinamento regionali e delle indicazioni contenute nel PTP.
Art. 44Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
1.__La pianificazione urbanistica comunale assicura un'adeguata dotazione delle infrastrutture per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo alle infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa.
2.__L'adeguatezza delle reti di trasporto e tecnologiche va riferita alla loro capacità di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.
3.__Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono costituite dalle reti di trasporto collettivo, dagli impianti e dalle reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico- sanitaria degli insediamenti.
4.__Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
a) le strade, le reti ferroviarie e in generale le reti di trasporto con relativi punti di sosta e di interscambio, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le idrovie;
b) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
c) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
d) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
e) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
f) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.
5.__La previsione da parte del PUC di nuovi insediamenti e di interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione ovvero alla programmazione della loro realizzazione per fasi predeterminate, e comunque tali da assicurarne l'attuazione entro i termini di validità del PUC medesimo.
Art. 45Attrezzature, servizi e spazi collettivi
1.__Costituiscono attrezzature, servizi e spazi collettivi il complesso delle infrastrutture necessarie per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2.__Le attrezzature, i servizi e gli spazi collettivi di carattere comunale sono costituiti in particolare da:
a) le attrezzature per la formazione (asili nido e scuole dell'obbligo);
b) le attrezzature di interesse collettivo riguardanti:
1) l'assistenza e i servizi sociali e igienico- sanitari;
2) i servizi per la sicurezza e socio-sanitari;
3) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
4) le attività culturali, associative e politiche;
5) le attività di culto;
6) le attività di pubblico commercio;
7) le attività sportive e ricreative;
c) i servizi collettivi di nuova generazione o di valore aggiunto di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 10, Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia';
d) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive e gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
e) i parcheggi pubblici diversi da quelli pertinenziali.
3.__La dotazione di attrezzature e spazi collettivi da prevedere negli strumenti urbanistici comunali va riferita alla popolazione legale, distinguendo:
a) popolazione residente, costituita dai cittadini che hanno residenza stabile nel comune, ovvero nella parte di territorio interessato, alla data di formazione del piano, ovvero dalle fasce di popolazione interessate;
b) popolazione fluttuante, costituita dalla popolazione che gravita sul comune, ovvero nella parte di territorio interessato, per motivi di studio, lavoro, turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili, ad esclusione dei servizi scolastici dell'obbligo;
c) popolazione potenziale, costituita dall'incremento della popolazione residente e gravitante che è prevedibile si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
4.__Negli insediamenti ricreativi, culturali, ricettivi, direzionali e commerciali devono essere previste attrezzature, servizi e spazi collettivi dimensionati in relazione all'utenza.
5.__Negli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, deve essere riservata per attrezzature, servizi e spazi collettivi una quota proporzionale della superficie territoriale destinata a tali insediamenti.
Art. 46Dotazioni ecologiche e ambientali
1.__Le dotazioni ecologiche e ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
2.__Le dotazioni sono finalizzate in particolare:
a) alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione dall' inquinamento;
b) alla tutela e valorizzazione del verde urbano e sub- urbano;
c) alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
d) al mantenimento della permeabilità dei suoli, al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano e alla costituzione di reti ecologiche di connessione;
e) alla raccolta differenziata dei rifiuti.
3.__La pianificazione territoriale e urbanistica concorre, recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la localizzazione dei relativi impianti.
Titolo X
Attuazione della pianificazione urbanistica comunale
CAPO IGestione della pianificazione urbanistica comunale
Art. 47Modalità di gestione del piano
1.__L'attuazione e la gestione del PUC o del PUA può avvenire attraverso strumenti e modalità di perequazione urbanistica e/o di compensazione perequativa, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati. In alternativa, limitatamente alla realizzazione delle dotazioni territoriali, è consentita l'espropriazione con valori di indennizzo commisurati al prezzo di mercato.
2.__La realizzazione delle previsioni urbanistiche riguardanti le dotazioni territoriali può avvenire, oltre che attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, anche per cessione volontaria delle aree da parte del proprietario nell'ambito di procedimenti concertati con l'amministrazione, ovvero per intervento diretto da parte del proprietario del terreno mediante stipula di convenzione con il comune per la gestione del servizio.
3.__La perequazione urbanistica è realizzata con l'attribuzione di quote edificatorie a tutti i suoli e agli edifici compresi in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica e predeterminati dal PUC o dal PUA. La capacità edificatoria è determinata dal piano nell'ambito sottoposto alla perequazione, indipendentemente dalle destinazioni d'uso delle singole proprietà di suolo. Essa h attribuita in misura percentuale alla superficie di ciascun suolo e, limitatamente agli edifici preesistenti, alla volumetria ricadente nell'ambito predeterminato, ed è liberamente commerciabile, ma non trasferibile in ambiti diversi da quelli previsti nel piano. Le quote di capacità edificatoria sono espresse di norma in metri quadrati, e/o in metri cubi per gli edifici preesistenti, in proporzione alla frazione percentuale posseduta da ciascun proprietario rispetto all'insieme di tutti gli immobili ricadenti nell'ambito. La superficie lorda utile destinata alle dotazioni territoriali è computata ai fini della determinazione delle quote di capacità edificatoria ed è trasferibile in aree regolamentate da progetti norma (PN) in aggiunta alla quota minima di dotazione.
4.__La compensazione perequativa può applicarsi nel caso in cui la proprietà di un'area a destinazione edificatoria di PUC o di PUA si estenda, per un massimo del 50 per cento, anche su aree confinanti e/o contigue a destinazione pubblica e subordinate all'esproprio, realizzando sulla parte edificabile la capacità edificatoria estesa all'intera area e ammettendo eventuali deroghe parametriche da definire nello strumento urbanistico. In compensazione, la parte proprietaria dell'area a destinazione pubblica deve essere ceduta gratuitamente al comune previo atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere al momento del rilascio del permesso di costruire.
Art. 48Comparti edificatori
1.__L'unità minima di intervento urbanistico attuativo per l'applicazione della perequazione urbanistica può essere il comparto edificatorio. Le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili, trasferibili in altri comparti dello stesso ambito o in altri ambiti laddove previsto dal piano.
2.__Le trasformazioni previste dal PUC e dai PUA possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi PUC o dai PUA, e attuate dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio, o dal comune, o da società miste, anche di trasformazione urbana. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito al comune le aree necessarie per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, servizi e spazi collettivi, nonché per l'edilizia residenziale pubblica eventualmente prevista nel PUC o nel PUA.
3.__Il comparto è costituito da porzioni del territorio urbano, circondate da spazi pubblici esistenti o previste dal PUC o dal PUA. Le porzioni territoriali costituenti il comparto possono essere edificate in tutto o in parte o libere da costruzioni, in cui sono precisati in dettaglio le trasformazioni edilizie e urbanistiche del PUC o del PUA, gli interventi ammissibili, le destinazioni urbanistiche e d'uso del suolo, la volumetria complessiva realizzabile, le quote di capacità edificatoria attribuite ai proprietari dei suoli inclusi nel comparto e assunti su base percentuale, la quantità e la ubicazione delle aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, servizi e spazi collettivi. Le aree a destinazione pubblica o di uso pubblico possono essere oggetto di apposite convenzioni con il comune o eventuali altri soggetti pubblici o privati ai fini della loro realizzazione previa opportune garanzie finanziarie.
4.__I proprietari riuniti in consorzio che rappresentano la maggioranza assoluta della proprietà del comparto possono procedere alla attuazione delle opere anche nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. In tal senso l'approvazione della richiesta del consorzio dei proprietari da parte del comune equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nel comparto. Il soggetto realizzatore deve provvedere alla corresponsione del controvalore delle quote di capacità edificatoria dei proprietari non aderenti così come determinato dal comune con le modalità che sono esplicitate con apposito regolamento, anche mediante deposito dello stesso controvalore presso la tesoreria comunale in caso di rifiuto.
5.__Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte dei proprietari delle relative aree, il comune, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di novanta giorni, può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto medesimo tramite l'assegnazione dei lavori con procedura di evidenza pubblica, in esito alla quale è stipulata apposita convenzione approvata dal consiglio comunale. In tal caso l'acquisizione delle quote di capacità edificatoria e delle relative aree avviene mediante procedura di esproprio con valore a prezzo di mercato.
6.__L'attuazione di un comparto edificatorio può avvenire tramite un progetto norma (PN), con la finalità di garantire un miglior risultato qualitativo del progetto architettonico complessivo. Il progetto norma disegna in scala di dettaglio, a denominatore inferiore di 1:1.000, l'intero comparto e contiene norme di natura indicativa e prescrittiva da riportare nelle norme tecniche di attuazione. Le norme riguardano gli elementi inflessibili del progetto del comparto, con riferimento alla ripartizione fra le aree ove si concentra l'edificazione e quelle da cedere al comune per la realizzazione di pubblici servizi. All'intero comparto regolamentato con progetto norma (PN) è attribuito un indice di edificabilità riferito alla superficie lorda utile (SLU) che deriva dalle scelte perequative adottate nel piano, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10. Altre norme di progetto possono essere introdotte, purché finalizzate al miglioramento della qualità architettonica.
7.__Nella ipotesi di comparto con progetto norma, al fine di rendere operativa la riqualificazione dei tessuti edilizi e territoriali esistenti, nel caso di immobili realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, l'accertamento di conformità di cui all'articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riguarda esclusivamente le previsioni del progetto norma.
Art. 49Fiscalità urbanistica
1.__Al fine di una corretta applicazione degli strumenti perequativi e compensativi e in generale per creare le condizioni ottimali per un'efficace gestione del piano, i comuni possono regolamentare opportunamente nell'ambito del territorio comunale, la applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2.__A tal fine i comuni, in occasione della revisione degli estimi e del classamento catastale, suddividono l'area urbanizzata e da urbanizzare in microzone omogenee in relazione ai seguenti requisiti:
a) la qualità fondiaria del terreno, che dipende dalle condizioni di edificabilità assegnategli dal piano urbanistico e dalla sua vocazione edificatoria (forma, pendenza, portanza, etc..);
b) la qualità urbana, che dipende dai servizi urbani di cui l'immobile (fabbricato o terreno edificabile) può effettivamente disporre;
c) la qualità ambientale (naturale ed antropica) che esprime la valenza estetica dell'intorno (costruito o non);
d) l'appartenenza di ogni immobile ad una microzona, unitamente, nel caso di edifici, ai fattori propri della unità catastale (funzione, vetustà, caratteri tipologici e costruttivi), consente di determinare la rendita catastale.
4.__Tale base impositiva deve essere assunta sia quale valore di riferimento per la determinazione dell'ICI che come valore commerciale dell'immobile al quale ragguagliare le eventuali indennità di esproprio.
5.__Gli immobili sottoposti a vincolo preordinato all'espropriazione sono esentati dal pagamento dell'ICI dalla data di vigenza del vincolo; la reiterazione per un ulteriore quinquennio dei vincoli espropriativi comporta il pagamento di un indennizzo pari ad un terzo del valore ai fini ICI.
Art. 50Società di trasformazione urbana (STU)
1.__Il comune anche con la partecipazione delle province regionali e della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione e riqualificazione urbana e opere e impianti complessi, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine le deliberazioni devono in ogni caso prevedere che gli azionisti privati siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2.__Le società di trasformazione urbana (STU) provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dagli interventi, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio a prezzi di mercato da parte del comune.
3.__Le aree interessate dall'intervento di trasformazione e riqualificazione urbana delle STU sono individuate con delibere del consiglio comunale. L'individuazione delle aree d'intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dagli interventi possono essere conferite alle STU a titolo di concessione.
4.__I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti, con particolare specificazione di tutti gli elementi di pubblico interesse.
5.__Gli ambiti d'intervento preferenziali della STU sono:
a) per la trasformazione e la riqualificazione urbana:
1) le aree della espansione edilizia post bellica e le aree urbane di margine periferico;
2) i quartieri di edilizia residenziale pubblica;
3) gli insediamenti e gli agglomerati di prevalente edilizia abusiva;
b) per la realizzazione di opere e impianti complessi:
1) opere infrastrutturali complesse o relative a impianti tecnologici di scala urbana;
2) opere di particolare complessità e valore economico.
Art. 51Poteri sostitutivi
1.__Se un ente titolare di poteri pianificatori omette o non è in grado di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale urbanistica, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta.
2.__L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente istituisce, con apposito provvedimento regolamentare, un elenco unitario di commissari ad acta per adempiere ai compiti e agli obblighi dei poteri sostitutivi, cui possono essere iscritti, previa procedura di evidenza pubblica, oltre a funzionari direttivi e dirigenti regionali in servizio o in quiescenza, anche funzionari dirigenti statali o di pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, nonché docenti universitari in materie attinenti il settore, o liberi professionisti, tutti di provata esperienza nel settore.
3.__Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi gravano sugli organi inadempienti e sono determinati con apposito provvedimento regolamentare.
Art. 52Supporti tecnici e finanziari della Regione
1.__L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente assicura adeguato supporto tecnico- formativo e di coordinamento agli enti locali per le attività, le funzioni e compiti previsti dalla presente legge in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.
2.__L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi finanziari ai comuni singoli o associati per agevolare l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica, con modalità che sono regolamentate con apposito provvedimento, Ai fini dell'erogazione dei contributi è data precedenza ai comuni con strumentazione urbanistica generale con vincoli preordinati all'esproprio inefficaci, ai comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e a quelli che ricorrono a forme di pianificazione associata. Un contributo di premialità può essere previsto per i comuni che redigono o aggiornano lo strumento urbanistico entro il termine di scadenza dello strumento vigente.
CAPO IINorme in materia edilizia e di vigilanza sull'abusivismo
Art. 53Norme regolanti l'attività edilizia e la vigilanza sugli abusi edilizi
1.__La Regione entro centoventi giorni dell'entrata in vigore della presente legge emana norme di recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia', di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, coordinandole con le disposizioni contenute nella presente legge.
Titolo XI
Norme abrogative
Art. 54Abrogazione delle commissioni edilizie comunali
1.__Le commissioni edilizie comunali previste dai regolamenti edilizi comunali o da loro modifiche e/o varianti sono abolite.
Art. 55Abrogazione del consiglio regionale dell'urbanistica
1.__Il consiglio regionale dell'urbanistica istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi degli articoli 58 e 59 del Titolo VI della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni è abolito.
Art. 56Abrogazione di norme in contrasto
1.__Fatto salvo quanto specificato negli articoli 57 e 60, dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
a) la legge regionale 9 agosto 1958, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;
c) gli articoli 22, 28, 29 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21;
d) la legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni;
e) gli articoli 15, 16 e 18 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
f) l'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
g) la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
h) l'articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214;
i) gli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159;
j) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
k) la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
l) la legge regionale 21 agosto 1984, n. 66;
m) gli articoli 12, 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;
n) la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
o) la legge regionale 15 maggio 1991, n. 28;
p) gli articoli 6, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
q) gli articoli 3, 9, 10 e 12 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
r) gli articoli 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;
s) l'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
t) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 21 aprile 1996, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni;
u) gli articoli 1, 3, 9 e 10 della legge regionale 27 luglio 1997, n. 25;
v) l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21;
w) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;
x) i commi 3, 6, 8, 10, 11 e 12 dell'articolo 89 e l'articolo 97 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
y) l'articolo 40 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9;
z) gli articoli 102, 129 e 131 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
aa) gli articoli 36, 38 e 42 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
bb) l'articolo 66 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
2.__Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.
Titolo XII
Norme transitorie e finali
Art. 57Strumenti urbanistici generali
1.__I piani regolatori generali e loro varianti adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se successiva, entro la data di approvazione del regolamento relativo alle dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali di cui all'articolo 63, sono approvati con le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni.
2.__I piani regolatori generali e loro varianti adottati e non ancora trasmessi per l'approvazione alle date sopra specificate debbono essere trasmessi entro novanta giorni all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono approvati con le procedure di cui al comma 1. Trascorso infruttuosamente il superiore termine, ai fini della formazione dello strumento urbanistico comunale si applica la presente legge.
3.__Trascorsi cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, i comuni, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, provvedono alla formazione dello strumento urbanistico ai sensi dalla presente legge.
4.__Le varianti ai piani regolatori generali vigenti sono approvate con le modalità e le procedure previste dalla presente legge.
5.__Le varianti ai piani regolatori generali derivanti da programmi negoziali che implicano il coinvolgimento di più comuni, sono trasmesse in unico contesto dal comune capofila e sono approvate previa verifica di coerenza territoriale della totalità degli interventi previsti.
Art. 58Strumenti urbanistici attuativi
1.__I PUA, in relazione al contenuto, hanno valore ed efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui al Titolo II della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
b) i piani per edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni;
c) i piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n.457;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
g) i programmi costruttivi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 59Coordinamento territoriale
1.__Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sentito l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, all'Assessorato regionale del turismo, le comunicazioni e i trasporti, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'Assessorato regionale dell'industria, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, pubblica il regolamento per l'attuazione del coordinamento territoriale (RCT), con riferimento:
a) alla cartografia ufficiale della Regione siciliana;
b) alle specifiche tecniche del sistema informativo territoriale regionale (SITR) alla scala provinciale e comunale;
c) alla condivisione delle conoscenze tra Regione, province e comuni;
d) alla gestione e aggiornamento dei flussi informativi;
e) al monitoraggio dei processi urbanistici, territoriali e ambientali;
g) alle regole per l'uso, la conservazione e la valorizzazione delle risorse territoriali, anche in sostituzione di vigenti norme regolamentari, che dall'approvazione del regolamento s'intendono abrogate;
h) all'elenco dei comuni che debbono dotarsi di PUC e di quelli che possono accedere alle procedure semplificate previste dalla presente legge;
i) agli ambiti territoriali nei quali, per particolari caratteristiche territoriali e/o ambientali e/o socio economiche, è consigliabile procedere alla pianificazione urbanistica mediante un piano intercomunale;
l) alle fasi di attuazione del regolamento.
2.__Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni e le province possono presentare osservazioni.
3.__Entro i successivi trenta giorni, il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Regione.
4.__Il regolamento costituisce documento di coordinamento ai fini della formazione del piano territoriale regionale (PTR).
5.__Nei casi in cui la provincia non provveda all' attuazione del regolamento o non vi si adegui per l'esecuzione, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si avvale delle disposizioni in materia di poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta. Analogamente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente procede nei casi in cui l'inadempienza si riferisca a uno o più comuni.
Art. 60Misure di salvaguardia
1.__Fino all'approvazione del PTP o del documento di piano strutturale (DPS) eventualmente allegato al PUC, ovvero dei PTRA nei casi previsti della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni e negli articoli 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni.. Se entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i suddetti piani non sono approvati trovano applicazione le seguenti misure di salvaguardia:
a) non sono ammesse varianti alle destinazioni di zona agricola previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, ad esclusione delle opere di rilevante interesse nazionale e/o regionale da approvarsi comunque con le procedure di valutazione ambientale (VAS) ove prevista;
b) non costituiscono varianti urbanistiche alle destinazioni di zona non residenziale gli interventi di infrastrutturazione del territorio tramite servizi e impianti a rete, fermo restando il rispetto delle norme di salvaguardia paesaggistica e l'eventuale valutazione ambientale.
c) la fascia di arretramento di cui alla lettera a) dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni è fissata in metri 300 e permangono le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni e agli articoli . 4 e 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
d) nelle zone territoriali omogenee A dei vigenti strumenti urbanistici, ad eccezione di quelle già normate da piani attuativi in vigore e fino alla loro vigenza o da apposite varianti generali relative alla zona A, sono ammessi soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro conservativo, di consolidamento strutturale e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione totale del manufatto e della sua sostituzione, fermo restando l'obbligo di redigere nel PUC studi di dettaglio ed elaborati di approfondimento per le previsioni di intervento singolo e diretto nei centri storici, anche in assenza di PUA.
Art. 61Valutazione ambientale dei piani
1.__I piani territoriali e urbanistici di livello regionale, provinciale e comunale sono accompagnati dalla valutazione ambientale nei casi previsti dalla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani stessi.
2.__La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le eventuali alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.
3.__La valutazione ambientale che accompagna il progetto di piano è messa a disposizione degli enti, dei soggetti istituzionali e del pubblico con le procedure di cui alla presente legge.
4.__La valutazione ambientale consiste in una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.
Art. 62Opere di interesse statale, regionale e provinciale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici
1.__Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l'assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati.
2.__I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
3.__In caso di mancato pronunciamento del consiglio nel termine sopra specificato, si prescinde dal parere.
4.__Nelle more dell'approvazione del piano territoriale regionale e dei piani territoriali provinciali le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche per le opere di interesse regionale e provinciale.
5.__Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici. Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Art. 63Regolamenti di attuazione della presente legge
1.__Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emana appositi regolamenti di attuazione delle norme di governo del territorio e prioritariamente il regolamento riguardante le dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali di cui al Titolo IX
2.__I regolamenti di attuazione contengono norme di dettaglio per l'esecuzione delle prescrizioni della presente legge, e normano anche, sentiti i competenti ordini professionali, le modalità, i criteri e i costi per gli incarichi di consulenza e redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonchè le modalità di erogazione dei contributi finanziari a carico della Regione e le forme di diffusione della cultura urbanistica.
3.__Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società e privati altamente specializzati.
4.__I criteri generali per l'affidamento degli incarichi esterni devono essere commisurati alla professionalità e alle competenze richieste nelle diverse discipline che concorrono alla formazione del piano.
Art. 64Previsioni di copertura finanziaria
1.__Per la copertura finanziaria della presente legge è prevista la somma di venticinque milioni di euro da attribuirsi nel capitolo del bilancio regionale dell'esercizio finanziario.
Art. 65
1.__La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.__E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana
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Associazione Medici per l'Ambiente
ISDE Italia
Risoluzione ISDE Italia sull'incenerimento dei rifiuti
http://www.isde.it/risoluzione_isde_rifiuti.htm
Associazione Medici per l'Ambiente
ISDE Italia (
www.isde.it)
affiliato a International Society of Doctors for the Environment
INCENERIMENTO DEI RIFIUTI
L’Associazione dei Medici Per l'Ambiente (ISDE Italia) è fortemente preoccupata in merito all’ incremento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) tramite incenerimento, che si sta proponendo nel nostro paese, sia con la costruzione di nuovi impianti, sia con l’ ampliamento di quelli esistenti.
Lo smaltimento dei rifiuti esige, innanzi tutto, una seria politica delle “R” come
Razionalizzazione,
Riduzione della produzione,
Raccolta differenziata,
Riciclaggio,
Riuso,
Riparazione,
Recupero.
Solo dopo aver attuato tutti i punti precedenti, si potrà eventualmente valutare correttamente la migliore tecnica impiantistica per lo smaltimento della frazione residua scelta tra i sistemi che garantiscono meglio salute umana ed ambiente (pensare al trattamento con recupero energetico dell’'esigua frazione residua). Solo con questa politica, oltre a ridurre i costi economici, si possono ottenere impatti ambientali e sanitari inferiori a quelli prodotti dagli inceneritori e dalle discariche.
L' incenerimento degli RSU è, fra tutte le tecnologie, la meno rispettosa dell' ambiente e della salute. E’ inevitabile la produzione di ceneri (che rappresentano circa 1/3 in peso dei rifiuti in ingresso e devono essere smaltite in discariche speciali) e l'immissione sistematica e continua nell’atmosfera per ogni inceneritore (di milioni di metri cubi al giorno) di fumi inquinanti contenenti polveri grossolane (PM10) e fini (PM2.5 , ovvero con diametri inferiori a 2.5 micron) costituite da nanoparticelle di sostanze chimiche (metalli pesanti, idrocarburi policiclici, policlorobifenili, benzene, diossine e furani, ecc.) estremamente pericolose, perché persistenti ed accumulabili negli organismi viventi.
Senza contare del contributo all’effetto serra.
La combustione trasforma infatti anche i rifiuti relativamente innocui quali imballaggi e scarti di cibo in composti tossici e pericolosi sotto forma di emissioni gassose, polveri fini, ceneri volatili e ceneri residue che richiedono costosi sistemi per la neutralizzazione e lo stoccaggio.
Per noi, Medici per l’Ambiente, è prioritario pensare agli effetti sugli esseri umani più fragili, perché già malati, o più suscettibili come bambini, donne in gravidanza, anziani. Il rischio non è solo riferibile ad una maggiore incidenza di tumori (già segnalata), ma anche ad altre problematiche quali: incremento dei ricoveri e della mortalità per cause respiratorie e cardiocircolatorie, alterazioni endocrine, immunitarie e neurologiche.
Si ribadisce che in problematiche così importanti e complesse devono sempre essere privilegiate le scelte che si ispirano al principio di “precauzione”, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, consci che la nostra salute e quella delle future generazioni è ad esso indissolubilmente legata (come le drammatiche esperienze su amianto, benzene, piombo e polveri fini dovrebbero averci insegnato).
L’Associazione Medici per l’Ambiente chiede che:
Venga istituita immediatamente una moratoria sui progetti di termodistruzione (o termovalorizzazione) in corso;
Venga incentivata economicamente la politica delle “R”;
A cura delle Autorità competenti, vi sia una efficiente ed efficace azione di verifica e controllo, in continuo, dei possibili inquinanti (al camino, aria, terra e falde acquifere) per gli impianti già in funzione e che questi controlli siano simultaneamente affiancate da rigorosi monitoraggi sanitari delle popolazioni già potenzialmente esposte;
Siano istituzionalizzati i Garanti delle popolazioni che dovranno conoscere in tempo reale i risultati delle campagne ambientali, sanitarie e l’andamento delle misurazioni di tutte le possibili emissioni causate dal sistema di smaltimento operante, al fine di proporre tempestive soluzioni.
TUTTI GLI ESSERI UMANI SONO RESPONSABILI DELL’
AMBIENTE, I MEDICI LO SONO DUE VOLTE!
Membri del Gruppo di lavoro ISDE Italia sui rifiuti
Balestreri Federico (Cremona); Bragheri Romano (Pavia); Cristofolini Antonio (Trento); Diaferia Giorgio (Torino); Fabbri Fabrizio (Roma); Galli Simone (Firenze); Garetti Gianluca (Firenze); Gennaro Valerio (Genova); Gentilini Patrizia (Forlì); Guerra Manrico (Parma ); Laghi Ferdinando (Cosenza); Mocci Mauro (Civitavecchia); Rivezzi Gaetano (Caserta); Romizi Roberto (Arezzo); Tomatis Lorenzo (Trieste)
DANNI ALLA SALUTE
Le sostanze tossiche emesse da un inceneritore determinano:
· aumento del 31,4% del sarcoma dei tessuti molli nel raggio di 2 Km dall’inceneritore (studio Comba Istituto Nazionale della Salute, Italia).
· aumento del 37% del cancro al fegato e fino al 5% del cancro al colonretto nel raggio di oltre 1Km dall’inceneritore (studio Elliot P.
London School of Higiene and Tropical Medicine , 2000 U.K ).
· aumento del doppio del cancro infantile nel raggio di 5Km (studio Knox Int.Epidemeology, 2000, U.K).
· Il cancro alla mammella aumenta nelle donne che vivono in prossimità dell’inceneritore (Saintot, Eur J Cancer Prev 2004).
· Esiste inoltre una relazione diretta tra le emissioni dell’inceneritore e la comparsa di mutazioni e malformazioni (studio Ferriera e al. ,Università di Saò Paolo, 2000).
· “Gli inceneritori di immondizia sono i maggiori responsabili dell’emissione di diossina” (O.M.S. Giugno 1999).
· Lo IARC, agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha riconosciuto la diossina 2,3,7,8 TCDD come una sostanza cancerogena per l'uomo. Le altre diossine inducono effetti diversi sull'uomo a seconda del livello di
concentrazione e dell'esposizione a breve o a lungo termine a cui è sottoposto l'organismo.
· Biomarcatori di una esposizione tossica - tioeteri– sono stati trovati elevati nelle urine di bambini residenti vicino inceneritori di recente costruzione; Ardevol et al. (1999).
· I livelli di diossine nel sangue sono aumentati del 10-25% nei primi due anni di attività di un nuovo inceneritore; Gonzalez et al. (2000).
· I livelli ematici di PCB nei bambini residenti vicino un impianto tedesco per rifiuti pericolosi sono stati trovati elevati; Holdke et al. (1998).
· Il livello di mercurio nei capelli di abitanti vicino ad inceneritori è aumentato del 44-56% in dieci anni; Kurttio et al. (1998).
· Elevati livelli ematici di diossine sono stati trovati in communità vicino ad impianti in tre studi, rispetto a cinque studi condotti; Miyata (1998);
Deml et al. (1996); Van den Hazel and Frankort (1996); Startin et al. (1994).
· Il CNIID, Centro nazionale indipendente di informazione sui rifiuti, rivela l'esistenza di uno studio epidemiologico ufficiale che dimostra come gli inceneritori di rifiuti urbani provochino la nascita di bambini malformati.
Gli autori dello studio, "Risques de malformations congénitales autour des incinérateurs d'ordures ménagères, Inserm, Institut européen des génomutations, Afssaps," realizzato nella regione Rhone Alpes (che ha come centri principali Lione, Nimes e Montepellier) e non ancora
pubblicato, concludono che "globalmente rischi significativi per le popolazioni sono osservati per due tipi di malformazioni:
le anomalie cromosomiche e le altre malformazioni maggiori".
Inoltre essi hanno constatato "un rischio significativo per le fessure orali, le displasie renali, i megacolon e le anomalie urinarie". Nel periodo considerato dallo studio gli inceneritori hanno quindi provocato la nascita di un gran numero di bambini malformati.
Questa una sintesi dei risultati dello studio rispetto alle malformazioni rilevate nei bambini della regione Rhone Alpe:
- anomalie cromosomiche + 20% rispetto alla media nazionale
- malformazioni della bocca + 29%
- malformazione dell'intestino + 44%
- malformazioni dei reni + 51%
Parigi, 21 gennaio 2003
GLI INCENERITORI PROVOCANO LA NASCITA DI BAMBINI MALFORMATI
Parigi, 21 gennaio 2003:
il CNIID, Centro nazionale indipendente di informazione sui rifiuti, rivela l'esistenza di uno studio epidemiologico ufficiale che dimostra come gli inceneritori di rifiuti urbani provochino la nascita di bambini malformati.
Gli autori dello studio, "Risques de malformations congénitales autour des incinérateurs d'ordures ménagères, Inserm, Institut européen des génomutations, Afssaps," realizzato nella regione Rhone Alpes (che ha come centri perincipali Lione, Nimes e Montepellier) e non ancora pubblicato, concludono che "globalmente rischi significativi per le popolazioni sono osservati per due tipi di malformazioni: leanomalie cromosomiche e le altre malformazioni maggiori". Inoltre essi hanno constatato "un rischio significativo per le fessure orali, le displasie renali, i megacolon e le anomalie urinarie". Nel periodo considerato dallo studio gli inceneritori hanno quindi provocato la nascita di un gran numero di bambini malformati.
Questa una sintesi dei risultati dello studio rispetto alle malformazioni rilevate nei bambini della regione Rhone Alpe:
- anomalie cromosomiche + 20% rispetto alla media nazionale
- malformazioni della bocca + 29%
- malformazione dell'intestino + 44%
- malformazioni dei reni + 51%
Secondo il direttore del CNIID gli inceneritori saranno "l'amianto del XXI secolo" anche perchè lo studio conferma altre prove scientifiche che hanno posto sotto accusa gli inceneritori di rifiuti come quelle riportate dall'"American Journal of Epidemiology" del 26 giugno 2000 sull'aumento dei tumori rilevati nei tre cantoni di Doubs, vicini all'inceneritore di Besancon (Franca Contea, regione ai confini con la Svizzera).
Tratto da un comunicato stampa del CNIID, 21-23 gennaio 2003
Purtroppo a fronte di dichiarazioni "ottimistiche"(diffuse dai Verdi) purtroppo non ci sembra che nel CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IERI (8.2.07) siano state approvate misure in grado di MODIFICARE CIO' CHE IN MERITO AI SUSSIDI AGLI INCENERITORI (in particolare sulla nozione truffaldina di "impianti autorizzati")
E' DIVENUTO LEGGE CON LA FINANZIARIA 2007.
Nella suddetta riunione infatti NON E' STATO APPROVATO UN DECRETO LEGGE (che avrebbe "corretto la finanziaria) che pur necessitante di essere rinnovato ogni 60 giorni dal Governo (oppure definitivamente convertito dal Parlamento).
E' stato approvato UN DISEGNO DI LEGGE CHE NON E' LEGISLATIVAMENTE IN GRADO DI MODIFICARE ALCUNCHE' E CHE RIMANDA A TEMPI DI APPROVAZIONE MINIMO DI MESI (anche nel caso di "corsie di urgenza").
ALTRO CHE "NUOVO CORSO". In questo modo tutta la partita di RILEVANZA NAZIONALE RIGUARDANTE IL MEGAINCENERITORE DI TORINO, LA NUOVA LINEA DI BRESCIA, IL GASSIFICATORE DI MALAGROTTA, L'INCENERITORE DI ACERRA E ALMENO PARTE DI QUELLI DELLA SICILIA RIMANE PESANTEMENTE IN SOSPESO ESPOSTA AI PROBABILI
"COLPI DI MANO"DEI SOLITI NOTI.CHE FARE? DUE LE IPOTESI UN NUOVO PRESSING SUL PIANO INFORMATICO E LA MOBILITAZIONE DI PRESIDI LOCALI IN CONTEMPORANEA PER AVERE SPAZIO SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE.
OCCORRE CONCERTARE UNA DATA, QUINDI ATTENDIAMO VOSTRE. SU QUESTO SECONDO PIANO, IL PRIMO APPUNTAMENTO E' IL PRESIDIO PREVISTO DALLE REALTA' CAMPANE PER IL 21 FEBBRAIO A ROMA DAVANTI AL PARLAMENTO in concomitanza con la discussione "dell'emergenza rifiuti" in Campania.
LA RETE NAZIONALE RIFIUTI ZERO SARA' SICURAMENTE PRESENTE INVITANDO LE REALTA' LOCALI A MOBILITARSI PER UNA COSPICUA PRESENZA IN QUELLA DATA. CIO' NON SOLO PERCHE' LA"QUESTIONE CAMPANA " E' QUESTIONE NAZIONALE MA ANCHE IN FUNZIONE DELLA" MANCATA DECISIONE" DI IERI DA PARTE DEL GOVERNO. APPARE SEMPRE PIU' CHIARA LA STRATEGIA DELLA"DILAZIONE" DA PARTE DI DS-MARGHERITA (con l'appoggio"esterno" di MATTEOLI) che pur dovendo "cedere" alla normativa europea "vogliono portare a casa" affari importanti in funzione della concentrazione delle "multiutilities".
DOBBIAMO IMPEDIRGLIELO.
Alleghiamo interessante comunicazione di Giorgio Nebbia.
Rossano Ercolini Gianfranco DrogovRete Nazionale Rifiuti Zero
A mio modesto parere qualche successo nell'eliminazione dei contributi agli inceneritori può venire anche dalla esatta definizionemerceologica di che cosa è "biomassa".Nella massa di materia avviata agli inceneritori lafrazione di "vera" biomassa è molto modesta e se gliincentivi venissero concessi solo sull'elettricitàprodotta da tale frazione la convenenza economicadegli inceneritori finirebbe e si dovrebbe ripiegaresulla raccolta differenziata delle frazioni "veramentericiclabili".Cordialmente,Giorgio (nebbia)
La Gazzetta del Mezzogiorno, martedì 23 gennaio 2007
Nell'aprile 1992 il Comitato Interministeriale Prezzi e mano la delibera numero 6, CIP 6, con cui, fral'altro, era incentivata la produzione di elettricitàda fonti rinnovabili (Sole, vento, idroelettrica) conl'attribuzione di un contributo statale che dovevacoprire la differenza fra il costo di produzione diquesta elettricità e quello dell'elettricità prodottada combustibili fossili tradizionali; qualcuno riuscìad ottenere che lo stesso contributo venisse dato allecentrali che bruciavano dei residui industrialiinquinanti che erano stati denominati "fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili", pur nonavendo niente a che fare con le fonti rinnovabili. Il maggiore costo era pagato dai cittadini con unsovrapprezzo nella bolletta elettrica, con la scusache si evitavano gli inquinamenti dovuti allosmaltimento di scomodissimi rifiuti industriali. Peròcol passare degli anni ci si è accorti che, inrealtà, la pratica degli incentivi alle fonti"assimilate" si era trasformata in una fonte di grandiprofitti per alcuni produttori di elettricità aspese dei cittadini.Nel frattempo è cresciuta l'attenzione ambientale, laconsapevolezza che il petrolio e il gas naturalesono scarsi, costosi e contribuiscono allemodificazioni climatiche sempre più evidenti, e ci siè resi conto che la soluzione, nell'interessegenerale, andava cercata nelle vere fonti energeticherinnovabili.
Nel 1999 il "decreto Bersani" eliminò ilprivilegio dei contributi statali alle fonti"assimilate" e lo limitò a chi produce elettricitàdal Sole o dal vento o dal moto delle acque; l'obiettivo era di incoraggiare la produzione dielettricità non inquinante, come è appunto quella dafonti rinnovabili, e il perfezionamento di tecnologieche in futuro dovrebbero offrire elettricità pulita aprezzi più bassi. A chi produce elettricità da fonti rinnovabili vengonoassegnati dei "certificati verdi" che danno dirittoai rimborsi statali, pagati al solito dai cittadiniattraverso un rincaro del prezzo dell'elettricità, unaaddizionale indicata nelle bollette come "componenteA". Il decreto stabilisce che sono rinnovabilil'energia del Sole, del vento, idrica, ma farientrare fra le fonti rinnovabili anche "latrasformazione in energia elettrica dei prodottivegetali e dei rifiuti organici e inorganici". Poiché, peraltro, tutti i rifiuti urbani sono"organici e inorganici" il contributo statale vennepreteso da chi costruiva e gestiva inceneritori dirifiuti, ora ribattezzati come "termovalorizzatori".Sembravano tutti contenti: i comuni che si liberano degli ingombranti rifiuti dandoli agli inceneritori(scusate: termovalorizzatori), i fabbricanti diinceneritori, i venditori di elettricità prodotta dai rifiuti che godono di un lauto contributo pubblico.Dal punto di vista ambientale l'incenerimento dei"rifiuti organici e inorganici", promossi per leggefonti energetiche rinnovabili, comporta inquinamentodell'aria, anche con sostanze tossiche, e emissionedi gas responsabili dell'effetto serra, cioè proprioquello che la legge e il contributo finanziario deicittadini avrebbero dovuto evitare, nonchéformazione di grandi quantità di ceneri. A questopunto qualcuno fa rilevare che i "rifiuti organici einorganici" non sono affatto "fonti energeticherinnovabili" termine che, secondo la legge europea, siapplica soltanto alla "parte biodegradabile deirifiuti industriali e urbani".Di tutti i molti materiali che finiscono nei rifiutiurbani si possono considerare rinnovabili, quindi,praticamente soltanto i residui di cibo e diverdura, che sono umidi e hanno un basso poterecalorifico e bruciano male e producono pocaelettricità; non sono biodegradabili la plastica, lefibre e altri materiali sintetici, che sono l'unicafrazione con elevato potere calorifico. Finalmente icommi 1117 e 1120 dell'emendamento che costituisce lalegge finanziaria 2007 hanno chiarito che gliinceneritori godranno degli incentivi statalisoltanto per l'elettricità prodotta bruciando lafrazione biodegradabile (circa il 25-30 % del totale)dei rifiuti e non per l'elettricità prodottabruciando il resto dei rifiuti e neanche bruciandoil CDR, il combustibile derivato dai rifiuti. Inqueste condizioni finisce la convenienza economicadegli inceneritori.Una rivoluzione fiscale e merceologica. La nuovafinanziaria contribuisce a togliere, almeno inparte, ai cittadini una ingiusta imposta indirettache è costata agli italiani, negli anni passati,circa due miliardi di euro all'anno, pagati sottoforma di aumenti del prezzo dell'elettricità, finitinelle tasche di chi gestisce gli inceneritori.Poiché, d'ora innanzi chi vorrà incenerire ---"termovalorizzare" --- i rifiuti prenderà (dovrebbeprendere) il sovrapprezzo soltanto per la frazionebiodegradabile dei rifiuti urbani, dovranno esseresviluppati dei metodi di analisi chimica emerceologica dei rifiuti per stabilire quanta é lafrazione "biodegradabile" su cui calcolare ilcontributo statale, per evitare furbizie e frodi. Infine dalle nuove norme della legge finanziariadovrebbe venire una decisa spinta alla raccoltadifferenziata e al riciclo dei molti materiali "nonbiodegradabili", fra cui quelli, come la plastica,che negli inceneritori "bruciavano bene" ma la cuicombustione non potrà più godere del contributostatale.Diminuirebbe così anche l'inquinamento atmosfericoprovocato dagli inceneritori e quello dovuto allosmaltimento delle ceneri (circa il 20-30 % dellamassa trattata) che restano alla fine dellacombustione.
Ho usato il condizionale perché ipotenti interessi che ruotano intorno agliinceneritori hanno ottenuto che le nuove norme nonvalgano per gli inceneritori esistenti, per quelligià in costruzione o già autorizzati.
Ancora per un bel po', quindi, dovremo continuare apagare l'ingiusto sovrapprezzo sull'elettricità, maalmeno un passo avanti è stato fatto.
Labels: COMITATI CITTADINI SICILIANI PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE

Si allarga il fronte del No all’ampliamento e alla costruzione della NUOVA TORRE della Italcementi a Isola delle Femmine situata all’interno del centro abitato
SALE LA PROTESTA PER LA DELOCALIZZAZIONE
DELLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
DAL CENTRO ABITATO
Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri
Il Comune di Isola: va spostata
Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioni”
Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paese”.
Azienda possibilista
ISOLA DELLE FEMMINE, La nuova torre di cento metri d’altezza che Italcementi vuole costruire nello stabilimento di Isola sta provocando allarme.
Associazioni e Comune di Isola delle Femmine marcano da vicino la società bergamasca, che ha sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazione del nuovo forno e quindi della torre.
Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi della montagna nei cui pressi c’è una cava.
Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa collettività meno ostile all’ammodernamento del ciclo di produzione.
La prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessorato al Territorio per rilasciare l’Autorizzazione integrala ambientale (AÌA).
Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che come ci assicurano! tecnici dell’Italcementi abbatterebbe di molto le emissioni in aria.
Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il sindaco Caspare Portobello -.
Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento metri con una base di 40 per 40.
Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e non distante dal mare?”.
Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare Pulito.
Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più prima di qualsiasi via libera. Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e Italcementi».
Non solo, ma la condizione essenziale è la delocalizzazione dell’ impianto. Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogazione presentata dal senatore Tommaso Sodano.
L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni. Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza ambientale - dicono dall’azienda -.
Il confronto con i! territorio è continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed economica».
Ora, poichè con la salute della gente non è consentito a nessuno scherzare, tanto più a responsabili delle Pubbliche Istituzioni, il Comitato Isola Pulita, che si è intestato la battaglia contro i danni ambientali, reali e potenziali, di un colosso produttivo quale il cementificio di Isola delle Femmine, inserito tra gli abitati dell'omonino Comune e di quello di Capaci, ritiene che nelle condizioni in essere non sussistono gli elementi minimi di garanzia nello svolgimento del procedimento autorizzatorio.
Il Comitato Isola Pulita si attiverà in tutte le sedi che riterrà opportuno, anche in quella giudiziaria, al fine di garantire gli eventuali diritti violati della salute e dell’ambiente a tutela della cittadinanza tutta.
Comitato Cittadino Isola Pulita
www.isolapulita.it
Si allarga il fronte del No all’ampliamento e alla costruzione della NUOVA TORRE della Italcementi a Isola delle Femmine situata all’interno del centro abitato
SALE LA PROTESTA PER LA DELOCALIZZAZIONE
DELLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
DAL CENTRO ABITATO
Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri
Il Comune di Isola: va spostata
Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioni”
Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paese”.
Azienda possibilista
ISOLA DELLE FEMMINE, La nuova torre di cento metri d’altezza che Italcementi vuole costruire nello stabilimento di Isola sta provocando allarme.
Associazioni e Comune di Isola delle Femmine marcano da vicino la società bergamasca, che ha sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazione del nuovo forno e quindi della torre.
Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi della montagna nei cui pressi c’è una cava.
Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa collettività meno ostile all’ammodernamento del ciclo di produzione.
La prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessorato al Territorio per rilasciare l’Autorizzazione integrala ambientale (AÌA).
Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che come ci assicurano! tecnici dell’Italcementi abbatterebbe di molto le emissioni in aria.
Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il sindaco Caspare Portobello -.
Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento metri con una base di 40 per 40.
Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e non distante dal mare?”.
Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare Pulito.
Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più prima di qualsiasi via libera. Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e Italcementi».
Non solo, ma la condizione essenziale è la delocalizzazione dell’ impianto. Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogazione presentata dal senatore Tommaso Sodano.
L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni. Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza ambientale - dicono dall’azienda -.
Il confronto con i! territorio è continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed economica».
Ora, poichè con la salute della gente non è consentito a nessuno scherzare, tanto più a responsabili delle Pubbliche Istituzioni, il Comitato Isola Pulita, che si è intestato la battaglia contro i danni ambientali, reali e potenziali, di un colosso produttivo quale il cementificio di Isola delle Femmine, inserito tra gli abitati dell'omonino Comune e di quello di Capaci, ritiene che nelle condizioni in essere non sussistono gli elementi minimi di garanzia nello svolgimento del procedimento autorizzatorio.
Il Comitato Isola Pulita si attiverà in tutte le sedi che riterrà opportuno, anche in quella giudiziaria, al fine di garantire gli eventuali diritti violati della salute e dell’ambiente a tutela della cittadinanza tutta.
Comitato Cittadino Isola Pulita
www.isolapulita.it
Si allarga il fronte del No all’ampliamento e alla costruzione della NUOVA TORRE della Italcementi a Isola delle Femmine situata all’interno del centro abitato
SALE LA PROTESTA PER LA DELOCALIZZAZIONE
DELLA ITALCEMENTI DI ISOLA DELLE FEMMINE
DAL CENTRO ABITATO
Italcementi di Isola delle Femmine , torre di 100 metri
Il Comune di Isola: va spostata
Nuovo impianto e polemiche. “Serve ad abbattere le emissioni”
Sindaco e associazioni: “Lontano Dal paese”.
Azienda possibilista
ISOLA DELLE FEMMINE, La nuova torre di cento metri d’altezza che Italcementi vuole costruire nello stabilimento di Isola sta provocando allarme.
Associazioni e Comune di Isola delle Femmine marcano da vicino la società bergamasca, che ha sedi in tutt’Italia, per chiedere la delocalizzazione del nuovo forno e quindi della torre.
Uno spostamento di poche centinaia di metri dal centro abitato, ai piedi della montagna nei cui pressi c’è una cava.
Una proposta che, se accolta dall’azienda, renderebbe la stessa collettività meno ostile all’ammodernamento del ciclo di produzione.
La prima sede ufficiale per presentare questa proposta è stata la prima riunione della conferenza dei servizi convocata dall’assessorato al Territorio per rilasciare l’Autorizzazione integrala ambientale (AÌA).
Un via libera per consentire all’industria di realizzare il nuovo impianto, come già fatto a Calusco d’Adda. «Noi non siamo contro la torre che come ci assicurano! tecnici dell’Italcementi abbatterebbe di molto le emissioni in aria.
Il nuovo forno consente infatti un consumo più basso di energia termica e quindi l’impiego di una minore quantità di combustibili - dice il sindaco Caspare Portobello -.
Quello che emerge dagli incontri con cittadini e associazioni è che si è tutti contro il luogo scelto nel progetto per realizzare la torre, alta cento metri con una base di 40 per 40.
Avete idea di cosa significa una simile struttura a due passi da alberghi e non distante dal mare?”.
Sulla stessa linea rappresentanti di associazioni come Isola Pulita e Mare Pulito.
Per Giuseppe Ciampolillo di Isola Pulita è necessario saperne di più prima di qualsiasi via libera. Ciò che decidiamo è la delocalizazione della torre. Dal momento che si parla di un investimento di 100 milioni di euro mi sembra che si possa trovare una soluzione per assicurare una convivenza serena tra noi e Italcementi».
Non solo, ma la condizione essenziale è la delocalizzazione dell’ impianto. Per questo Isola Pulita si è fatta promotrice di un’interrogazione presentata dal senatore Tommaso Sodano.
L’azienda si mostra dal canto suo possibilista. «Siamo agli inizi del nostro iter che abbiamo avviato proprio in questi giorni. Il progetto di ammodernamento dell’impianto ha un’importante valenza ambientale - dicono dall’azienda -.
Il confronto con i! territorio è continuo e avremo modo di affrontare tutti i suggerimenti che ci saranno sottoposti per una corretta vantazione, ambientale, tecnica ed economica».
Ora, poichè con la salute della gente non è consentito a nessuno scherzare, tanto più a responsabili delle Pubbliche Istituzioni, il Comitato Isola Pulita, che si è intestato la battaglia contro i danni ambientali, reali e potenziali, di un colosso produttivo quale il cementificio di Isola delle Femmine, inserito tra gli abitati dell'omonino Comune e di quello di Capaci, ritiene che nelle condizioni in essere non sussistono gli elementi minimi di garanzia nello svolgimento del procedimento autorizzatorio.
Il Comitato Isola Pulita si attiverà in tutte le sedi che riterrà opportuno, anche in quella giudiziaria, al fine di garantire gli eventuali diritti violati della salute e dell’ambiente a tutela della cittadinanza tutta.
Comitato Cittadino Isola Pulita
www.isolapulita.it